Sentenza Nº 53184 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2017

Presiding JudgeFUMO MAURIZIO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:53184PEN
Date22 Novembre 2017
Judgement Number53184
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fontana Marisandra, nata a Sonico (BS), il 11/09/1955,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 19/10/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la ricor rente il difensore di fiducia, Avv.t o Ca rio Beltrani, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 21/02/2013, con cui Fontana
Marisandra era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei
danni nei confronti della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui agli
artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 comma 2 n. 1, 223, perché,
quale amministratrice di fatto della Elle Design s.r.I., dichiarata fallita il
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53184 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA
Data Udienza: 12/10/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
10/07/2008, in concorso con Cuzzola Domenico, amministratore unico della
società dal 18/11/2006, e con suo figlio Bertoli Federico, a) assumeva il governo
dell'azienda, sottraendolo - con artifici e raggiri - alla precedente amministratrice
Trinca Lucia, b) costituiva - all'uopo - la Groupage Design s.p.a., di cui ella
stessa era amministratrice e socia, nonché - per interposta partecipazione
attraverso la BF Holding s.r.I.- il figlio Bertoli Federico, c) cedeva, di fatto, alla
Groupage Design s.p.a. l'azienda (E Ile Design s.r.I.), comprensiva di arredi,
avviamento ed attrezzature, senza farsi riconoscere alcuna contropartita e
lasciando alla fallenda azienda l'onere relativo ai canoni di leasing immobiliare
sul capannone aziendale. In particolare: cedeva gratuitamente a Groupage
Design s.p.a. macchinari, impianti, mobili ed arredi, iscritti nel bilancio il
3/12/2005 in euro 214.000,00, che venivano repentinamente trasferiti in
Albania, non appena si apprendeva del fallimento della cedente; occultava
l'intero impianto contabile ed i libri sociali, impedendo al curatore di ricostruire il
patrimonio ed il movimento degli affari, specie con riguardo ai rapporti
obbligatori con Groupage Design s.p.a. C on l'aggravante di aver commesso
plurimi fatti di bancarotta.
2. Con ricorso depositato il 24/11/2016 Fontana Marisandra ricorre, a mezzo del
difensore di fiducia Avv.to Carlo Beltrani, per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 40, 43, 62 bis, cod. pen., 216, 219, 223 r.d. n.
267/1942, 25, 546 cod. proc. pen., essendo l'impianto motivazionale
contraddittorio; in particolare, se alla fine del 2005 la società era già destinata al
fallimento, come si legge alla pag. 3 della sentenza, non si comprende come la
condotta della ricorrente avrebbe potuto incidere sulla verificazione dell'evento-
fallimento, con ciò venendo meno sia l'elemento materiale della condotta che il
nesso di causalità tra la condotta della ricorrente ed il dissesto della fallita, tanto
alla luce della disposizione di cui all'art. 40, comma 1, cod. pen., oltre che della
giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alla sentenza n. 47502
del 2012, Corvetta, ampiamente citata in ricorso, che ha ribadito come la
sentenza dichiarativa di fallimento debba essere inquadrata tra gli elementi
costitutivi del reato e non possa essere, invece, considerata condizione obiettiva
di punibilità; benché la giurisprudenza di legittimità abbia, in seguito, ribadito
che il fallimento non possa essere considerato evento del reato, in ricorso si
sostiene che l'indirizzo giurisprudenziale della sentenza Corvetta consentirebbe di
ritenere del tutto irrilevante la condotta della ricorrente, che avrebbe gestito il
tentativo di concordato fallimentare nella sua qualità di esperto contabile;
pertanto, dalla sua qualifica professionale e dall'incarico rivestito, discenderebbe
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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