Sentenza Nº 53182 della Corte Suprema di Cassazione, 27-11-2018

Presiding JudgePEZZULLO ROSA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53182PEN
Judgement Number53182
Date27 Novembre 2018
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di
Dezza Filippo, nato a Pavia il 31/12/1958
Mameli Gianluca, nato a Genova il 06/11/1969
Biraghi Edoardo, nato a Vedano al Lambro il 09/04/1959
Vassallo Andrea, nato a Venezia il 06/04/1970
avverso la sentenza emessa 1'08/03/2017 dalla Corte di appello di Trento
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale
Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi altresì:
-
per i ricorrenti Dezza e Mameli, l'Avv. Nicola Canestrini;
-
per il ricorrenze Vassallo, gli Avv.ti Andrea De Bertolini e Fabio Lattanzi
i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e l'annullamento della
sentenza impugnata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 53182 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
Data Udienza: 29/05/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
L'08/03/2017, la Corte di appello di Trento confermava la sentenza
emessa dal Gup del Tribunale di Rovereto, in data 16/07/2015, nei confronti di
Filippo Dezza, Gianluca Mameli, Riccardo Farina, Edoardo Biraghi e Andrea
Vassallo, imputati in ordine a delitti
ex
artt. 224, n. 2, e 223 (in relazione all'art.
216, comma primo, n. 2) legge fall.; i suddetti - i primi due quali componenti
del consiglio di amministrazione, gli altri nella veste di membri del collegio
sindacale - erano stati ritenuti penalmente responsabili del solo addebito di
bancarotta semplice, contestato al capo a) della rubrica, per avere aggravato il
dissesto della "Distributed Thinking" s.p.a., dichiarata fallita nel novembre del
2010, omettendo di adempiere agli obblighi di legge in presenza di perdite di
bilancio manifestatesi già nel giugno 2005.
In particolare, secondo l'ipotesi
accusatoria, alla data del 30/06/2005 le perdite erano state indicate in C
184.417,00, mentre un maggiore importo (pari ad C 544.282,00, che si era
comunque prodotto) era stato "coperto mediante la contestuale iscrizione tra le
poste attive di bilancio, alla voce Immobilizzazioni immateriali', della somma di C
359.865,00 (relativa a costi inerenti attività di ricerca e di sviluppo) e, alla voce
'imposte anticipate', della somma di C 83.224,00, senza che ne sussistessero i
presupposti contabili, in tal modo cagionando sia l'aumento della situazione
debitoria, che passava da un importo di C 680.534,00 al 30/06/2005 ad un
importo di C 808.402,00 alla data del fallimento, sia la completa dispersione del
patrimonio aziendale rappresentato dalle attività di ricerca e sviluppo prodotte in
azienda".
2.
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione,
con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, il comune difensore
del Dezza e del Mameli, deducendo due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo, la difesa dei suddetti imputati lamenta vizi della
motivazione della sentenza impugnata, nonché inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 217 e 224 legge fall.
Premesso che Lorenzo Mortelliti, coimputato dei ricorrenti e già presidente
del consiglio di amministrazione della "Distributed Thinking", è stato
separatamente giudicato, nell'interesse del Dezza e del Mameli si fa presente che
i giudici di merito non avrebbero comunque affrontato un problema
fondamentale, in punto di verifica dei presupposti per la sussistenza di una
responsabilità a titolo di colpa (essendo pacificamente escluso che la condotta
dei prevenuti fu animata da dolo): il quesito cui dare risposta, infatti, è quello se
le azioni od omissioni degli imputati furono o meno ispirate da una logica di
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