Sentenza Nº 53180 della Corte Suprema di Cassazione, 27-11-2018

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53180PEN
Date27 Novembre 2018
Judgement Number53180
CourtSezione Feriale (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PERRI GABRIELE nato a PARENTI il 17/05/1954
MELE MAURO FRANCESCO nato a DIPIGNANO il 03/10/1950
LE PERA GIULIO nato a COSENZA il 18/12/1970
avverso la sentenza del 14/12/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi.
udito il difensore
I difensori presenti avvocato CARUSO FRANCESCO A. DETTO FRANZ del foro di
COSENZA in difesa di PERRI GABRIELE, avvocato MALETTA ROSARIO del foro di
COSENZA in difesa di MELE MAURO FRANCESCO e avvocato LE PERA ROBERTO del
foro di COSENZA in difesa di LE PERA GIULIO si riportano ai motivi.
Penale Sent. Sez. F Num. 53180 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 28/08/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 14 gennaio 2016 il Tribunale di Crotone, per quanto qui
rileva, condannava alle pene di giustizia gli imputati Gabriele Perri, Giulio Le Pera e
Mauro Francesco Mele, in quanto ritenuti responsabili dei reati di abuso d'ufficio, loro
rispettivamente contestati e relativi a quattro distinte vicende, riguardanti il Comune di
Aprigliano, ossia:
-
l'assunzione a tempo determinato presso detto Comune quale istruttore direttivo
categoria D1 dell'arch. Luigi Stammena (capo A) e le successive proroghe del rapporto
(capi B, C e D), ascritte le prime due al solo Perri nella qualità, dapprima di responsabile
del servizio finanziario, quindi di Sindaco, la terza al Perri ed al Le Pera, quest'ultimo
nella qualità di componente della Giunta Comunale di Aprigliano, atti compiuti: in
violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. n. 267/2000 perché il primo adottato da funzionario
del servizio finanziario ed in assenza di un atto di indirizzo della Giunta Comunale, poiché
la delibera n. 40/2010 richiamata era stata annullata in autotutela; in violazione dell'art.
4 comma
1-bis
del d.P.R n. 487/94 e dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 per
l'inosservanza delle procedure prescritte per i concorsi disciplinati dagli artt. 35 e 36 del
D.Lgs. n. 165/2001 in relazione A) alla mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avviso contenente gli estremi del bando, B) all'affissione dell'avviso nell'Albo Pretorio
per un periodo inferiore ai prescritti 15 giorni, C) all'espletamento della procedura di
selezione da parte del Perri, che ricopriva all'epoca la carica politica di Sindaco, non
autorizzata dalla disposizione di cui all'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000;
-
la stipulazione di tre contratti di lavoro autonomo tra il Comune di Aprigliano e la dr.
Maria Rita Francavilla (capo E), ascritta, quanto al primo contratto al Perri, al Mele ed al
Le Pera ed al solo Perri quanto alla successiva proroga (capo F); quanto al secondo
contratto, al solo Perri (capo G) e, quanto al terzo contratto, al Perri ed al Le Pera (capo
H), atti illegittimi perché il primo adottato in violazione dell'art. 7 comma
6-bis
del D.Lgs.
n. 165/2001 per l'assenza di procedura comparativa, di comprovata specializzazione
universitaria nel soggetto prescelto e di elevata qualificazione dell'attività affidatagli,
nonché per la motivazione stereotipata sull'impossibilità di affidare tale incarico al
personale dipendente del Comune e per l'assenza di copertura finanziaria; la prima
proroga adottata in assenza di atto di indirizzo della Giunta comunale e della precisazione
sul raggiungimento degli obiettivi prefissati col conferimento dell'incarico originario; il
secondo contratto privo dell'oggetto della prestazione del privato contraente e lo stesso
ed il terzo contratto stipulati in assenza di tutti i presupposti pretesi per legge;
-
la stipulazione, ascritta al solo Perri in qualità di Sindaco, quindi titolare di carica
politica, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra il Comune di
Aprigliano e Anna Rita Caruso, cui, previa indizione ed espletamento della procedura
selettiva, era affidato l'incarico di esecutore amministrativo per l'aggiornamento degli
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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