Sentenza Nº 53175 della Corte Suprema di Cassazione, 27-11-2018

Presiding JudgePETRUZZELLIS ANNA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53175PEN
Date27 Novembre 2018
Judgement Number53175
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE DI PARMA
C/
PIERMARIOLI BARBARA, nata Il 02/11/1975 a Parma
VENTO MASSIMILIANO, nato il 13/12/1968 ad Urbino
CASALINI CHIARA, nata il 29/07/1979 a Parma
avverso la sentenza del 29/03/2017 del G.U.P. del TRIBUNALE di PARMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il P.G., in persona del Proc. Agg. Francesco M. Iacoviello, che ha concluso
per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentiti i difensori
Penale Sent. Sez. 6 Num. 53175 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
Data Udienza: 12/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 29.03.2017, emessa ai sensi dell'art. 425 cod.
proc. pen., il G.u.p. del Tribunale di Parma - per quanto qui d'interesse -
dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati indicati in
epigrafe, perché il fatto non costituisce reato [capi 2) - 4 - 5) del dispositivo,
ai quali si farà riferimento nel prosieguo della presente motivazione, malgrado
essi siano indicati nell'intestazione della sentenza, rispettivamente, con i
numeri 1), 2) e 3)] ovvero perché il fatto non sussiste [capo 6) = capo 4)], in
ordine ai delitti di abuso d'ufficio loro rispettivamente ascritti, inerenti
segnatamente:
quanto all'addebito di cui al capo 2) della rubrica, elevato a carico di
Barbara PIERMARIOLI (membro del consiglio di amministrazione e
consigliere delegato della SU Holding s.p.a., società capogruppo
interamente partecipata dal comune di Parma) e Massimiliano VENTO
(liquidatore della SPIP s.r.l. in liquidazione, a sua volta interamente
controllata dall'anzidetta SU Holding), per aver indebitamente
- perché "in violazione della normativa nazionale e comunale per le
assunzioni e l'organizzazione del personale nella Pubblica
Amministrazione" -
dapprima riassunto all'interno della SPIP s.r.I.,
sulla scorta di una scrittura privata denominata "transazione generale
novativa", Giuseppe CAPOTORTO, già licenziato il 28.10.2011, quindi
ceduto il contratto di lavoro alla SU Holding, riconoscendogli le diverse
mansioni di responsabile ufficio amministrativo, così procurandogli
l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla percezione dei relativi
emolumenti;
quanto al'addebito di cui al capo 4) della rubrica, ascritto alla sola
PIERMARIOLI, sempre nella indicata qualità, con riferimento ad una
vicenda analoga alla precedente, relativa alla dipendente Francesca
CAPELLI, anch'ella licenziata - nel caso di specie, dalla SU Holding - e
quindi indebitamente reintegrata in forza di una scrittura privata
recante la stessa denominazione della precedente, connotata essa pure
dalla modifica delle mansioni assegnate, pur all'interno dello stesso
inquadramento lavorativo;
quanto all'addebito di cui al capo 5) della rubrica, a carico di Chiara
CASALINI, per aver concorso, anche sul piano morale, con Andrea
COSTA (presidente di ALFA s.p.a., interamente controllata dalla SU
Holding), per il quale si è proceduto separatamente, nella propria
indebita assunzione alle dipendenze della menzionata ALFA s.p.a.,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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