Sentenza Nº 53127 della Corte Suprema di Cassazione, 15-12-2016

Presiding JudgeSAVANI PIERO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:53127PEN
Date15 Dicembre 2016
Judgement Number53127
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
-
POP LAURENTIU MARIUS, n. 11/05/1971 in Romania
-
ATTANASIO SALVATORE, n. 20/05/1956 a Salerno
-
AMBROSINO VINCENZO, n. 27/06/1971 a Salerno
avverso la sentenza della Corte d'appello di SALERNO in data 22/01/2016;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza
per Pop Laurentiu Marius e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, anche per
i ricorrenti Attanasio e Ambrosino, rigettandosi, nel resto, i ricorsi di questi ultimi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni degli Avvocati M. Turi (per Pop) ed S. Trani
(per Attanasio), che hanno chiesto accogliersi i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 53127 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 29/11/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza emessa in data 22/01/2016 (dep. 19/04/2016), la Corte d'appello
di Salerno, in parziale riforma della sentenza del GUP/tribunale di Salerno del
9/04/2015, assolveva gli attuali ricorrenti Attanasio e Pop dal reato di cui al capo
d) della rubrica (artt. 110 c.p., 40, d. Igs. n. 504 del 1995 e 3, legge n. 146 del
2006) per insussistenza del fatto, rideterminando, per l'effetto, la pena loro inflitta
in 4 anni di reclusione per l'Attanasio ed in 3 ani e 10 mesi di reclusione per il Pop;
confermava, nel resto, l'appellata sentenza che aveva condannato gli stessi - uni-
tamente all'altro ricorrente Ambrosino, il cui appello veniva respinto integralmente
con conferma della condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 1.502.000,00
di multa -, all'esito del rito abbreviato richiesto, per i residui reati loro contestati
e, in particolare: a) quanto a tutti i tre gli attuali ricorrenti: 1) capo a), associa-
zione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati
transnazionali diretti a sottrarre ingenti quantitativi di oli minerali all'accertamento
ed al pagamento dell'accisa, riconosciute per Attanasio e Pop la qualità di capi e
all'Ambrosino quella di mero partecipe; b) capo m), trasporto di circa 450,00 kg.
di TLE di contrabbando (fatto del 20/07/2013); N inoltre, quanto al Pop ed all'Am-
brosino, il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli
minerali di ingenti quantitativi di gasolio (capo b), commesso il 9/05/2013); c)
ancora, quanto al Pop ed all'Attanasio, una serie di reati relativi alla sottrazione
all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali di ingenti quantitativi
di gasolio (capi c), e), f), g), h), commessi tra il maggio ed il settembre 2013),
aggravati dalla transnazionalità, irrogando le pene accessorie di legge e dispo-
nendo la confisca dei beni mobili registrati e delle somme di denaro agli stessi
sequestrate.
2.
Hanno proposto separati ricorsi per cassazione i tre imputati a mezzo dei ri-
spettivi difensori fiduciari cassazionisti (salvo l'Ambrosino, che ha proposto perso-
nalmente ricorso), deducendo complessivamente undici motivi, di seguito enun-
ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
2.1.
Deduce il Pop, con l'unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc.
pen. per violazione dell'art. 11, legge n. 146 del 2006, e dell'art. 322 ter, c.p., con
riferimento al quantum sequestrabile.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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