Sentenza Nº 53118 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2014

Presiding JudgeMILO NICOLA
ECLIECLI:IT:CASS:2014:53118PEN
Date19 Dicembre 2014
Judgement Number53118
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da
COLORISI DEMETRIO,
nato il giorno
13 marzo 1983,
MADEO GIORGIO FRANCESCO
nato il 12 aprile
1983,
PFtATTICO' PIETRO
nato il 14 luglio1982,
STFtANGIO
ANGELA
nata il 19 febbraio 1980,
STRANGIO TERESA
nata il 21
dicembre 1976 avverso la sentenza 29 aprile 2013 della Corte di
appello di Reggio Calabria, che ha parzialmente riformato la sentenza
31 maggio 2011 del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Mario Fraticelli che ha concluso chiedendo: per Colorisi
Demetrio, l'annullamento con rinvio, limitatamente alla pena base, ed
Penale Sent. Sez. 6 Num. 53118 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI
Data Udienza: 08/10/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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annullamento senza rinvio per l'aggravante della transnazionalità, in
relazione al capo E) e al relativo aumento di pena; rigetto nel resto.
Per le ricorrenti Strangio Angela e Strangio Teresa conclude chiedendo
l'annullamento senza rinvio per l'aggravante della transnazionalità in
relazione al capo E) e del relativo aumento di pena. Rigetto nel resto.
Per gli altri ricorrenti Madeo Giorgio e Pratticò Pietro conclude per il
rigetto dei ricorsi. Sentiti altresì: il difensore della parte civile Provincia
di Reggio Calabria, avv. Pietro Catanoso che si è riportato alle
conclusioni scritte, depositate con nota spese; nonché i difensori dei
ricorrenti: l'avv. Fortunato Russo che, per Strangio Teresa, ha chiesto
l'annullamento con rinvio per il calcolo della pena base, mentre si è
associato al Procuratore generale per la richiesta di annullamento
senza rinvio per l'aggravante della transnazionalità, richiamandosi per
il resto ai motivi; l'avv.Sisto Vecchio ha chiesto l'annullamento senza
rinvio per Pratticò Pietro; l'avv. Antonino Curatola, per Colorisi, si è
richiamato ai motivi di impugnazione; l'avv. Carnuccio, per Strangio
Angela ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione e
l'annullamento con rinvio relativamente alla pena base.
RITENUTO IN FATTO
1. Colorisi Demetrio, Madeo Giorgio Francesco, Pratticò
Pietro, Strangio Angela, Strangio Teresa
ricorrono, a mezzo dei
loro difensori
;
avverso la sentenza 29 aprile 2013 della Corte di appello
di Reggio Calabria che ha parzialmente riformato la sentenza 31
maggio 2011 del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria,
escludendo per Strangio Angela, Strangio Teresa, Colorisi Demetrio e
Pratticò Pietro la circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge 146 del
2006 con riferimento al reato di cui al capo A), nonché nei confronti del
Pratticò la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 con
riferimento ai reati di cui ai capi H) ed I), rideterminando la pena nei
confronti di Strangio Angela in anni otto di reclusione, nei confronti di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Strangio Teresa e Colorisi Demetrio in anni sette e mesi quattro di
reclusione e nei confronti di Pratticò Pietro in anni sei e mesi otto di
reclusione e confermando integralmente le statuizioni a carico di
Madeo.
2.
I fatti oggetto del presente giudizio, concernono l'esistenza e
l'operatività di una associazione mafiosa data dalla articolazione,
denominata cosca Nirta-Versi-Strangio-Ienchi, operante, secondo
l'accusa, in Italia, nel territorio di San Luca, ed in Germania nel
territorio di Kaarst e Duisburg, e sono emersi a seguito dell'attività
investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale di Reggio Calabria
in territorio italiano e all'estero, in collaborazione con le competenti
autorità giudiziarie e forze di Polizia, in seguito alla commissione in
data 15 agosto 2007 della cosiddetta strage di Duisburg.
3.
Per la corte distrettuale, che aderisce alle considerazioni del
G.U.P., il comune di San Luca, ricadente nel territorio della provincia di
Reggio Calabria, aveva assunto una posizione eminente nella storia
della 'ndrangheta, tanto da essere denominato "casa madre della
‘ndrangheta", posto che al suo interno erano state individuate 39
famiglie mafiose, alcune delle quali legate da vincoli di parentela, altre
in conflitto tra loro, comunque tutte dedite alla commissione di reati
anche al di fuori del territorio calabrese, tanto da arrivare ad assumere
una connotazione internazionale.
4.
La Corte di appello riprende sul punto l'analisi contenuta nella
sentenza emessa dal GUP di Reggio Calabria il 19-3-2009 nel processo
a carico di Aguì + 45 (c.d. Fehida) in cui era ricostruita l'origine storica
del fenomeno associativo in questione e spiega come le famiglie di
San Luca fossero cresciute nel tempo, in termini di autorevolezza
nell'ambito della ‘ndrangheta, grazie anche alle alleanze con i gruppi
criminali di Platì e Africo nella comune gestione dei sequestri di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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