Sentenza Nº 53011 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2014

Presiding JudgeSIOTTO MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2014:53011PEN
Judgement Number53011
Date19 Dicembre 2014
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA lui
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- AQ/ 2.3144 4q6e
avverso l'ordinanza n. 7239/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 06/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Uelit i-diifitnseg-24.ov,;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 53011 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: VECCHIO MASSIMO
Data Udienza: 27/11/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 1
1.950/2014
R.G. *
Udienza del 27 novembre 2014
Letta
la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Alfredo Pompeo Viola, sostituto procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
la qualificazione del ricorso come reclamo e per la trasmissione
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Rileva
1. — Con ordinanza, deliberata e depositata il 6 febbraio 2014, il
Magistrato di sorveglianza di Venezia, in relazione al reclamo
del detenuto in epigrafe indicato, deliberando in contradditto-
rio colla Amministrazione penitenziaria, costituitasi e resisten-
te con memoria del 27 gennaio 2014, ha disposto l'allocazione
del reclamante presso una stanza di pernottamento, con su-
perficie
calpest abile
pro capite
non inferiore a tre metri
quadrati; ha rigettato la ulteriore istanze dell'interessato di as-
segnazione a cella di più ampia superficie e le doglianze in or-
dine ai servizi igienici, alle condizioni di illuminazione e di are-
azione, alla durata della permanenza giornaliera fuori cella; ha,
infine, dichiarato non doversi procedere al regolamento delle
spese del procedimento.
1.1 —
In particolare il Magistrato di sorveglianza, sulla base dei
dati forniti dalla Amministrazione penitenziaria, in ordine alla
«metratura delle stanze di pernottamento»
nelle quali è stato ri-
stretto, di volta in volta, il reclamante, allo
«spazio occupato
dalle suppellettili»
e al numero degli occupanti, ha accertato
che
«sempre o quasi sempre»
e
«anche senza tenere conto
dell'ingombro costituito da letto, armadio e lavabo»,
lo spazio in-
tramurario assicurato al detenuto e ai compagni di cella era in-
feriore a tre metri quadrati
pro capite.
1.2 — Quindi, riconosciuta l'esattezza del rilievo della Avvoca-
tura distrettuale dello Stato sul punto che
«nessuna norma di
legge prevede la indicazione numerica della superficie che deve a-
vere la cella per potere essere considerata adeguata e sufficiente al-
la al trattamento umano del detenuto»,
il Giudice
a quo
ha ri-
chiamato i criteri affermati dalla giurisprudenza della Corte
2
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