Sentenza Nº 52884 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2018

Presiding JudgePAOLONI GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:52884PEN
Judgement Number52884
Date23 Novembre 2018
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Giusti Francesco, nato il 24/02/1949 ad Acerenza
Molonia Matteo, nato il 18/05/1973 a Genova
Brigandì Antonino, nato il 19/06/1974 a Messina
Sturiale Augusto, nato il 15/10/1955 a Messina
avverso la sentenza del 21/11/2016 della Corte di appello di Messina
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Molino, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito il difensore Avv. Carlo Faranda per Molonia, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;
udito il difensore, Avv. Cacia Antonino per Brigandì e in sost. dell'Avv. Salvatore
Silvestro per Giusti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi di Giusti e di
Brigandì;
udito il difensore, Avv. Carmelo Vinci per Sturiate, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 52884 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 18/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 21/11/2016 la Corte di appello di Messina ha
parzialmente riformato quella del Tribunale di Messina in data 11/12/2015,
riconoscendo la penale responsabilità di Giusti Francesco in ordine al solo delitto
di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen., contestato al capo 3), e quella di
Scaletti Antonio, Molonia Matteo e Brigandì Antonino in ordine al solo delitto di
cui all'art. 615-ter, cod. pen., così riqualificato il fatto di cui al capo 6), per il
resto rideterminando le pene irrogate ai predetti e confermando le condanne di
Duca Giovanni per i reati di rivelazione di segreto di ufficio di cui al capo 4) e di
favoreggiamento di cui al capo 5) e quella di Sturiale Augusto per il reato di cui
all'art. 615-ter cod. pen. di cui al capo 9), risultante dalla riqualificazione del
fatto operata dal primo Giudice.
2.
Ha proposto ricorso Giusti Francesco, tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 326, comma terzo, cod. pen.
La rivelazione da Giusti a Molonia del controllo effettuato presso l'esercizio
commerciale di un cittadino di nazionalità cinese non avrebbe potuto integrare il
reato contestato, dovendosi escludere che la notizia del sequestro dei beni
dovesse rimanere segreta.
In particolare sottolinea il ricorrente che, anche a voler seguire
l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla Corte territoriale, nel caso di
specie nessun segreto era stato rivelato dal ricorrente al Molonia e comunque,
dopo la nomina dell'Avv. Bongiorno, la comunicazione del fatto al Molonia
avrebbe dovuto considerarsi avvenuta in favore di soggetto avente diritto, avuto
riguardo al rapporto di collaborazione intercorrente tra l'Avv. Bongiorno e lo
stesso Molonia, quale investigatore privato.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt.
62-bis
e 133 cod. pen.
La Corte si era fondata per il diniego delle attenuanti generiche sul rilievo
della gravità della condotta, espressiva di disinvolta gestione della funzione
pubblica, ma aveva omesso di valutare tutti i parametri alla stregua dei quali
avrebbe dovuto formularsi la valutazione in ordine alla meritevolezza delle
attenuanti e all'entità della pena, non potendosi prescindere dai canoni di cui
all'art. 133 cod. pen.
3.
Ha proposto ricorso Brigandì Antonino, tramite il suo difensore.
2
I
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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