Sentenza Nº 52869 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2018

Presiding JudgeBONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:52869PEN
Date23 Novembre 2018
Judgement Number52869
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BENEDICTIS GIUSEPPE, n. il 23/10/1962;
avverso la sentenza n. 1975/2014 della Corte di appello di Lecce del
10/10/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo Canevel-
li, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui
al capo A) e il rigetto del ricorso nel resto;
udite per il ricorrente le conclusioni dell'avv. Franco Coppi e dell'avv. Massimo
Manfreda, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52869 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 21/02/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Lecce del 16/05/2014, De Benedictis Giuseppe
era assolto:
-
dai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 1, 2 e 4 L. n. 895 del 1967, 648 cod.
pen. di detenzione, porto e ricettazione di fucile denominato FEG NGM, calibro 223
Ramington di cui ai capi A) e B) e di fucile, di cui ai capi C e D), perché il fatto non
costituisce reato;
-
dai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 1, 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967 di deten-
zione e porto di carabina e fucile, di cui ai capi E) e G), 81 cod. pen. e 10, comma
decimo, L. n. 110 del 1975 di illegale detenzione di numerose armi in collezione e di
munizioni di cui al capo H), 81 cod. pen., 1, 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967 di illegale
raccolta di armi da collezione per plurime violazioni ai divieti («[...] per avere, con
più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, essendo titolare di li-
cenza di collezione, rilasciata dal Questore di Bari: illegalmente detenuto in colle-
zione più di un esemplare del medesimo modello di armi catalogate e di più di due
esemplari del medesimo modello di armi non catalogate, in violazione del divieto
previsto dall'art. 10, comma sesto, L. n. 110 del 1975, derogabile ai sensi della cir-
colare del Ministero dell'Interno del 14/02/1980 e della relativa nota di chiarimenti
del 15/10/1986, solo per le armi non catalogate qualora gli esemplari presentino
elementi di differenziazione tali da potersi considerare modelli diversi della stessa
arma, con diversi punzoni e marchi: in particolare per 55 armi risultavano detenuti
più esemplari del medesimo modello, senza alcuna differenziazione, per quelle non
catalogate, valutate, valutabile ai sensi della predetta nota ministeriale [...]») e ai
limiti della licenza di cui al capo I),
1
e 7 L. n. 895 del 1967 di illegale cessione della
pistola marca Z.V.I. cal 9 x 17 di cui al capo L) e 367 cod. pen. di presentazione di
falsa denuncia di furto di tale pistola di cui al capo M), perché il fatto non sussiste;
- dal reato di cui agli artt. 110 e 3 L. n. 110 del 1975 (alterazione delle caratteri-
stiche di una carabina semiautomatica, aumentandone le potenzialità di offesa di
cui al capo E), per non aver commesso il fatto.
Nel corso del giudizio dibattimentale, col consenso delle parti, erano acquisiti tut-
ti gli atti del fascicolo del P.M..
1.1. Per quanto attiene ai reati di cui al capo A) della rubrica, nel corso
dell'audizione resa nel corso dell'incidente probatorio e nella relazione scritta, il pe-
rito balistico d'ufficio Carmelo Barletta attestava che l'arma sparava pacificamente a
raffica, in ciò confortato dalle dichiarazioni e dagli elaborati dell'ing. Vincenzo Man-
cino, consulente tecnico del P.M., e del dr. Giuliano Alfinito, consulente tecnico
dell'imputato. Lo sparo a raffica (cioè in modalità automatica) costituiva una carat-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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