Sentenza Nº 52507 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2014

Presiding JudgeFIALE ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:52507PEN
Date18 Dicembre 2014
Judgement Number52507
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- SETTIMI MARCO, n. 22/06/1959 ad ASSISI
avverso la sentenza della Corte d'appello di FIRENZE in data 31/05/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona
del
Sostituto Procuratore
Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata
sentenza;
udite, per la parte civile, le conclusioni dell'Avv. D. Chiezzi, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso e, in subordine, il rigetto del medesimo,
depositando conclusioni scritte e nota spese;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. P.M. Lucibello e dell'Avv. M.
Imbimbo, i quali hanno chiesto accogliersi i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 52507 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 16/10/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 31/05/2012, depositata in data 4/06/2012, la Corte
d'appello di FIRENZE in parziale riforma della sentenza del tribunale di
MONTEPULCIANO del 15/11/2010 appellata da SETTIMI MARCO, riqualificava il
reato di cui al capo a) come reato di cui all'art. 195, d.P.R. n. 156/1973 e,
riconosciuta l'attenuante speciale di cui al comma 3, seconda alinea,
rideterminava la pena nella misura di mesi 5 di reclusione, confermando nel
resto l'impugnata sentenza; giova precisare, per migliore intelligibilità dei fatti,
che il primo giudice aveva altresì dichiarato il SETTIMI MARCO colpevole anche
del reato di cui all'art. 97, d. Igs. n. 259/2003, riconoscendo le attenuanti
generiche, ritenuti i fatti sub a) e sub b), unificati sotto il vincolo della
continuazione (reati contestati come commessi dal novembre 2007 al 1 febbraio
2008).
2.
Ha proposto separati ricorsi il SETTIMI MARCO, a mezzo dei rispettivi difensori
fiduciari cassazionisti, impugnando la predetta sentenza e deducendo quindici
motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce, con il primo motivo (ricorso Avv. LUCIBELLO), il vizio di cui all'art.
606, lett. c) c.p.p per nullità della sentenza in relazione agli artt. 521 e 522
c.p.p.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello
ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 195, d.P.R. n. 156/1973, così
riqualificata l'originaria imputazione ascritta relativa al reato di cui all'art. 98,
comma 3, d.P.R. citato, imputazione per la quale era stato condannato all'esito
del giudizio di primo grado; ciò avrebbe determinato un'insanabile violazione
della legge processuale, in quanto, ritenendo l'insussistenza del fatto contestato
(l'esercizio della radiodiffusione senza l'autorizzazione generale), anziché
assolverlo, lo avrebbe condannato per un fatto diverso (trasmissione priva di
autorizzazione speciale), mai oggetto di contestazione; difetterebbe la
correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con conseguente violazione
del diritto di difesa, in quanto il ricorrente, sia in primo che in secondo grado, si
era difeso sostenendo la valida esistenza dell'autorizzazione generale alla
radiodiffusione.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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