Sentenza Nº 52133 della Corte Suprema di Cassazione, 20-11-2018

Presiding JudgeCAVALLO ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:52133PEN
Date20 Novembre 2018
Judgement Number52133
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Visani Massimo, nato a Ravenna il 13-02-1963
avverso la sentenza del 31-10-2014 del tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filipplhe ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Adriano Saldarelli che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 52133 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO
Data Udienza: 19/06/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Massimo Visani ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in
epigrafe con la quale il tribunale di Firenze lo ha condannato alla pena di 15.000
euro di ammenda per il reato di cui dall'articolo 256 primo comma, lettera a),
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in relazione all'articolo 81, cpv., del codice penale,
per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
"Visani Spurgo
Sri",
effettuato in 42 occasioni, nel periodo compreso fra settembre e dicembre
2010, su autocarri della propria ditta, uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti
speciali non pericolosi costituiti da
"fanghi delle fosse settiche"
CER 20.03.04, in
assenza della prescritta autorizzazione, in quanto gli stessi venivano stoccati per
un lasso di tempo superiore alle quarantotto ore previste e consentite dall'art.
193, comma 11
0
2.
Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il
difensore, articola quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo
173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma 1, lettera c), del
Sostiene che la gravata sentenza è nulla per violazione degli articoli 495,
commi 2 e 4, 187, 190 del codice di procedura penale in conseguenza della
nullità dell'ordinanza istruttoria emessa in data 31 ottobre 2014 con la quale
venivano revocati i testi a discarico per la mancata assunzione di una prova
decisiva, avendone l'imputato fatto richiesta a norma del predetto articolo 495,
comma 2.
Assume che, con la lista testi tempestivamente depositata, aveva indicato
due testimoni, i signori Luca Zeroni e Carla Innocenti, i quali nelle rispettive
qualità di operaio, il primo, e di impiegata, la seconda, della Visani Spurgo srl,
avrebbero potuto riferire
"su prassi e modalità operative nel trasporto e nello
stoccaggio dei liquami destinati allo smaltimento ed, in particolare, su quanto a
loro conoscenza circa i trasporti effettuati nell'arco temporale di cui al capo
d'imputazione [nonché] su ogni altra circostanza utile all'accertamento dei fatti
di cui all'imputazione".
Con ordinanza del 11 dicembre 2012, il Giudice di primo grado ammetteva
tutte le prove richieste dalle parti e rinviava per l'audizione dei soli testi del P.M.
All'udienza del 31 ottobre 2014, dopo l'escussione del teste di Polizia
Giudiziaria, il Tribunale revocava le prove testimoniali richieste dalla difesa,
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