Sentenza Nº 51947 della Corte Suprema di Cassazione, 24-12-2019

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:51947PEN
Date24 Dicembre 2019
Judgement Number51947
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51947 Anno 2019
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BINENTI ROBERTO
Data Udienza: 15/11/2019
SENTENZA
sul ricorso
proposto
da:
avverso
la
sentenza
del
12/10/2018
deila
Corte
di
appello
dell'Aquila
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RITENUTO
IN
FATTO
1.
La
Corte di appello dell'Aquila con
la
sentenza indicata in epigrafe, per
quanto
qui di interesse, confermava
la
condanna di Elio
Imperatore
(all'esito del
giudizio abbreviato di
primo
grado)
alla pena di anni due, mesi
tre
di reclusione
ed
euro
quattromila
di
multa,
nonché al risarcimento del danno cagionato alla
parte civile Babacar Toure.
Il
predetto
imputato
veniva riconosciuto responsabile,
previa concessione delle
attenuanti
generiche dichiarate equivalenti alle
contestate aggravanti (fra le quali
la
recidiva reiterata -infraquinquennale), dei
reati -unificati
per
continuazione -di cui agli
artt.
476,
482
e 61
n.
2 cod. pen.
(capo
d-
fatti
commessi in data anteriore e prossima al 24 marzo
2010)
e di cui
all'art. 12, comma 5, d. lgs. n. 286 del
1998
(capo
e-
fatti
dell'estate del
2009).
2. Secondo
la
ricostruzione dei
fatti
ritenuta accertata dai giudici di
merito,
l'imputato
era uno dei responsabili della formazione della falsa documentazione
(citata nel capo
d)
rinvenuta in data 24 marzo 2010 nella disponibilità di Rinaldo
Taborre e costituita da modelli F24
apparentemente
rilasciati da
datori
di lavoro.
Tale condotta, come confermato dalle altre fonti di prova, rappresentate
principalmente dalle dichiarazioni di persone
informate
dei
fatti
e da servizi di
intercettazione, era funzionale a
un'attività
di favoreggiamento a fini di lucro
della permanenza illegale in
Italia
di numerosi cittadini
extracomunitari.
L'iniziativa delittuosa
si
sostanziava nell'attivazione di pratiche di emersione del
lavoro irregolare
tramite
il supporto dei suddetti modelli F24 di pagamento
falsificati. I soggetti menzionati nel capo e), rispetto alla cui permanenza in
Italia
veniva a operare
l'attività
illecita
dietro
pagamento di denaro, erano individuati
da
Imperatore
agendo sempre a fianco di Giovanna Forchetti. Quest'ultima, in
particolare,
contattava
gli
extracomunitari,
per essere in seguito aiutata da
Imperatore
nella
trattazione
delle pratiche e nell'incasso di
quanto
preteso.
All'esecuzione della medesima
attività
illecita collaboravano, in diverso modo, gli
altri originari
coimputati
degli stessi reati (Taborre, Mancini e Morgiante).
3. Avverso
la
decisione di appello propone ricorso
per
cassazione Elio
Imperatore
tramite
il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a
tre
motivi.
3.1. Con il
primo
motivo
lamenta vizio della motivazione
per
travisamento
della prova dichiarativa come considerata in relazione ai
fatti
di cui al capo e).
Rileva che non
si
è
tenuto
conto delle censure in sede di appello idonee a
rappresentare che le menzionate pratiche di regolarizzazione dovevano essere
evase
entro
il mese di
settembre
del 2009,
mentre,
come accreditato dalle
stesse risultanze citate dai giudici di
merito,
-gli
interventi
dell'imputato
erano
2
stati successivi, a
fronte
perciò di iniziative già
attuate
e definite da Giovanna
Forchetta in modo autonomo, risultando peraltro inesatto
quanto
riportato
in
sentenza circa l'ammissione di
Imperatore
di avere collaborato con
la
predetta.
3.2. Con il secondo
motivo
denuncia mancanza e illogicità della motivazione
in
punto
di affermazione della responsabilità in ordine ai
fatti
di cui al capo
d).
Osserva che neppure in tal caso sono
state
confutate le doglianze difensive,
una volta che
ci
si
è
limitati
ad
accennare al
ritrovamento
in sede di
perquisizione di alcune fotocopie di
parti
di carte di identità e di una macchina
plastificatrice.
3.3. Con il
terzo
motivo
lamenta
contraddittorietà
e mancanza di
motivazione in ordine
ai
rilievi mossi circa
la
determinazione della pena in
concreto e l'esistenza dei presupposti sia dell'aggravante del
numero
di cinque o
più persone indicata
al
capo e), sia della recidiva così come contestata e
ritenuta.
CONSIDERATO
IN
DIRITTO
1.
Il
ricorso è nel complesso infondato
per
le
ragioni di seguito illustrate.
2. Secondo
la
ricostruzione difensiva riproposta con
il
primo
motivo,
Imperatore
sarebbe comparso nelle vicende di cui
trattasi
solo dopo la
commissione delle condotte
delittuose
contestate al capo e),
integranti
il reato di
cui all'art. 12, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998. Esse sarebbero state
portate
avanti
autonomamente
da Giovanna Forchetti.
Imperatore
non avrebbe preso
parte alle pratiche di regolarizzazione relative
ai
citati stranieri.
Si
sarebbe solo
fatto
consegnare da alcuni di loro somme di denaro, dicendo di essere un
collaboratore di Giovanna Forchetti e di essere
impegnato
insieme a lei nelle
pratiche riguardanti la regolarizzazione della loro permanenza in
Italia.
Imperatore,
però, non avrebbe
svolto
alcuna
attività
in concerto con Forchetti.
Questa tesi, che evidenzia
alternative
letture
delle prove dichiarative e di
alcune conversazioni captate che vengono ancora richiamate nel ricorso, non è
stata accolta dai giudici di appello in ragione di una prima considerazione avente
effetti
confutativi
che appaiono decisivi a prescindere da
quant'altro
aggiunto a
titolo
meramente
rafforzativo.
Al
riguardo, va rilevato che sono
state
di nuovo
valorizzate alcune conversazioni
intercettate
che
la
sentenza di
primo
grado già
aveva posto in evidenza
attribuendo
a esse risolutiva rilevanza. I conseguenti
esiti
valutativi,
ben descritti nelle parti espositive delle sentenze di
merito,
secondo
la
loro ragionevole lettura come chiaramente esplicitata, costituiscono in
il
tassello che lega fin dall'inizio a un accordo con Forchetti l'intera condotta
3
pacificamente posta in essere
da
Imperatore,
rapportandosi con i cittadini
stranieri interessati dalle pratiche di regolarizzazione
attraverso
la
falsa
documentazione.
Infatti,
dai dialoghi in questione poteva rilevarsi che proprio
perché vi era
stato
in precedenza il pieno concerto con Forchetti,
Imperatore,
discutendo con
l'altro
imputato
Mancini, aveva motivo di lamentarsi del
fatto
che
la
predetta, riscuotendo un certo incasso legato
all'attività
delittuosa, aveva
tenuto
per
l'intera
somma,
non ripartendola pertanto così come concordato.
I rilievi svolti con
il
primo
motivo
non
si
confrontano con tale confutazione
che è in
decisiva; sicché le
altre
obiezioni esposte nello stesso motivo, tese a
lamentare mancate o
errate
risposte riguardanti
la
mera interpretazione delle
rimanenti
risultanze probatorie, non possono comunque assumere
la
necessaria
efficacia scardinante dell'intero apparato motivazionale della decisione di merito.
Da
ciò discende l'infondatezza del
primo
motivo.
3.
Lo
stesso approccio ai rilievi mossi e alle risposte avutesi
si
impone con
riferimento
al
secondo
motivo
avente ad
oggetto
la
contestazione di cui al capo
d),
ossia
la
partecipazione anche di
Imperatore
alla formazione dei falsi modelli
F24 pacificamente
avvenuta
al fine di supportare le domande di regolarizzazione.
Il
coinvolgimento di
Imperatore
in
tale
condotta era
stato
configurato in
primo
grado considerando ragionevolmente l'estrinsecazione di un meccanismo
comportante, già nella fase ideativa,
la
previa formazione dei falsi modelli F24,
come concordata da
Imperatore,
Giovanna Forchetti e altri, fra cui Rinaldo
Taborre (nella sua disponibilità si rinvenivano gli
atti
falsificati di cui
trattasi).
A
fronte
di ciò il
motivo
di appello riguardante tale addebito
si
è fondato
sulla stessa posposizione dei
tempi
degli interventi di
Imperatore
che aveva e
ha
ancora continuato a supportare
la
negazione della responsabilità
per
l'altro
reato.
La
sentenza di appello, come
si
è
detto,
ha
però
motivatamente
confutato
tale rilievo in forza di decisivi
argomenti
con i quali il ricorso non
si
confronta.
Pertanto, anche in
tal
caso le obiezioni difensive, tese a
lamentare
mancate
ovvero
errate
risposte riguardanti l'interpretazione e
la
rilevanza probatoria delle
rimanenti emergenze processuali, non possono risultare
dotate
del necessario
effetto
scardinante
dell'intero
apparato motivazionale della decisione di
merito.
4. Quanto alle questioni poste con
il
terzo
motivo, va
anzitutto
rilevato che
l'esclusione dell'aggravante speciale della condotta
riguardante
cinque o più
persone contestata al capo
e)
era stata invocata con i
motivi
di appello in
termini
assolutamente generici, semplicemente richiamando gli
argomenti
prima
rappresentati
per
negare la responsabilità in ordine al reato ascritto in tale capo.
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Non
si
vede, dunque,
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altre risposte sul punto i giudici di
merito
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tenuti
a fornire
oltre
a quelle a conferma della prova
dell'intero
fatto
ascritto.
La
motivazione di secondo grado
si
è occupata in
ultimo
della recidiva
contestata, spiegando
le
ragioni
per
le quali essa deve essere ritenuta.
In
tale
passaggio della sentenza
il
riferimento
al
nominativo
di Forchetti anziché a quello
di
Imperatore
(a proposito dell'appello sul punto) risulta con evidenza
frutto
di
un mero errore di
battitura.
Infatti,
nell'intera parte
motiva
in discussione
ci
si
occupa unicamente del
trattamento
sanzionatorio irrogato a
Imperatore.
E solo
l'appello di
Imperatore
aveva contestato l'applicazione della recidiva.
Inoltre
la
trattazione
della posizione di Forchetti rimaneva ormai estranea a tali
temi,
essendosi
dato
atto
del decesso nel
frattempo
della stessa (si è di conseguenza
emessa dichiarazione di estinzione dei reati a lei contestati
per
morte
del reo).
Sicché, va esclusa
la
mancanza di motivazione sul
punto
lamentata
con
il
ricorso.
Infine,
tale carenza non può ravvisarsi neppure con
riferimento
alla
determinazione della pena in concreto, una volta che a
tal
riguardo l'appello non
aveva svolto specifiche
deduzion~
che potessero dare corpo
ad
ammissibili rilievi.
5.
Il
ricorso va dunque
rigettato,
con conseguente condanna del ricorrente
al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna
il
ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso
il
15 novembre 2019.
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