Sentenza Nº 51916 della Corte Suprema di Cassazione, 06-12-2016

Presiding JudgeFIALE ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:51916PEN
Judgement Number51916
Date06 Dicembre 2016
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Mezja Ylber, nato in Albania il 26/1/1976
Arapi Indrit, nato in Albania il 25/2/1983
Hoxha Gentjan, nato in Albania il 4/12/1971
Covaci Mirela Mihaela, nata in Albania il 1°/6/1976
Tushaj Alfons, nato in Albania il 19/2/1990
Boci Besmir, nato in Albania il 20/4/1986
avverso la sentenza del 13/5/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo - quanto a
Mezja - l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione tra il reato di
cui al capo 2) e la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 17/9/2009, con
rigetto nel resto; quanto a Boci, Hoxha e Tushaj, il rigetto dei ricorsi; quanto ad
Arapi e Covaci, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti Mezja e Covaci, Avv.
Terranova e Melillo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51916 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO
Data Udienza: 06/10/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 13/5/2015, la Corte di appello di Milano riformava
parzialmente - nei termini di cui al dispositivo - la pronuncia emessa il
24/2/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei
confronti di Besmir Boci, Sebastian Florin Stoica, Tofik Vrenozi, Alfons Tushaj,
Ylber Mezja, Mirela Mihaela Covaci, Gentjan Hoxha, Indrit Arapi, Ilir Ustameta,
Aurei Viorel Crisan ed Adriatic Ceka; agli stessi erano rispettivamente ascritte
condotte di cui all'art. 416 cod. pen. finalizzate al favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione di numerose donne (contestato come reato
fine), nonché - a diverso titolo - plurimi episodi di cessione di sostanze
stupefacenti, come meglio indicate nei singoli capi di imputazione.
2.
Propongono ricorso per cassazione numerosi tra i condannati, taluni
personalmente e talaltri a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti
motivi:
Mezja
Mera apparenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al
delitto di cui al capo 8) della rubrica. La sentenza avrebbe confermato la
condanna del ricorrente pur non emergendo alcun elemento a carico,
atteso che il recupero crediti verso gli acquirenti lo stupefacente sarebbe
stato eseguito soltanto da altri soggetti, come evidenziato dalle
risultanze istruttorie, analiticamente riportate;
Analoga censura con riguardo al capo 7) della contestazione, come
confermato dal fatto che il Mezja non sarebbe stato mai stato visto nei
luoghi di interesse, né intercettato (il ricorso richiama decine di
conversazioni); l'unica conversazione - concernente un'autovettura -
non confermerebbe affatto l'ipotesi accusatoria;
Analoga censura con riguardo al capo 6). La sentenza avrebbe
riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, pur non essendovi il presupposto; ed invero, il
Ceka - fratello del Mezja - sarebbe "entrato in scena" soltanto dalla fine
di aprile del 2012, quando l'altro si era rifugiato in Svizzera, mentre
l'episodio di cui al capo risalirebbe, al più tardi, ai primi di marzo dello
stesso anno. Difetterebbero, pertanto, le "tre o più persone" richieste
dalla norma;
Analoga censura con riguardo al capo 1) della rubrica. La Corte di
appello avrebbe riconosciuto l'esistenza di una struttura associativa
illecita della quale, tuttavia, mancherebbero i requisiti; l'istruttoria,
infatti, avrebbe dimostrato (intercettazioni, servizi di OCP) che ciascun
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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