Sentenza Nº 51899 della Corte Suprema di Cassazione, 23-12-2019

Presiding JudgeDI STEFANO PIERLUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:51899PEN
Date23 Dicembre 2019
Judgement Number51899
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1)
Assumma Natale, n. Mèlito di Porto Salvo (Rc) 18.6.1976
2)
Assunnma Serena, n. Reggio Calabria 17.2.1984
3)
Autolitano Saverio, n. Reggio Calabria 3.9.1961
4)
Calabrò Antonino, n. Reggio Calabria 30.6.1980
5)
Calabrò Giacomo Santo, n. Motta San Giovanni (Rc) 8.4.1944
6)
Giglio Mario, n. Reggio Calabria 14.5.1959
7)
Marcello Francesca, n. Senise (Pz) 10.12.1963
8)
Morello Francesco, n. Reggio Calabria 7.9.1969
9)
Pavone Antonino, n. Reggio Calabria 3.11.1961
10)
Saraceno Salvatore, n. Reggio Calabria 10.10.1957
11)
Serraino Domenico, n. Reggio Calabria 7.1.1955
avverso la sentenza n. 1392/17 della Corte d'Appello di Reggio Calabria del
08/11/2017
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51899 Anno 2019
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
Data Udienza: 19/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
M. Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi proposti;
uditi i difensori dei ricorrenti:
avv. Umberto Abate e avv. Pier Paolo Emanuele per Assumma Natale
avv. Umberto Abate e avv. Giovanni Aricò per Assumma Serena
avv. Giovanni Aricò e avv. Antonino Delfino per Autolitano Saverio
avv. Giovanna B. Araniti per Calabrò Antonino
avv. Giovanna B. Araniti e avv. Aricò in sostituzione dell'avv. Guido Contesta-
bile per Calabrò Giacomo Santo
avv. Mario Santambrogio per Giglio Mario
avv. Giovanni Aricò e avv. Emanuele Genovese per Marcello Francesca
avv. Antonino Delfino per Morello Francesco
avv. Carmelo Malara e avv.
in sostituzione
dell'avv. Fabio Federico per Pavone Antonino
avv. Salvatore Morabito per Saraceno Salvatore
avv. Giovanna B. Araniti per Serraino Domenico
i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in par-
ziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal GUP di Reggio Calabria il
31/10/2015:
ha assolto Assumma Natale dal reato di concorso in estorsione pluriaggravata
(capo R dell'imputazione) per non avere commesso il fatto e ha dichiarato non
doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato ascrittogli ai capi Q (art.
132 d.lgs. n. 385 del 1993) e parzialmente in ordine al reato di cui al capo X
(art. 12
quinquies
I. n. 356 del 1992) perché estinti per intervenuta prescrizio-
ne, rideterminando la pena inflittagli in relazione ai residui reati (art. 416
bis,
capo M; parz. capo X; artt. 40, 110, 117, 314 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991,
capo NN
bis;
artt. 81, 110, 319, 321 cod. pen., capo 00) nella misura di nove
anni di reclusione;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Assumma Serena in ordine
al reato ascrittole al capo UU (art. 12
quinquies
I. n. 356 del 1992) limitatamente
ad alcuni beni perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pe-
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na inflittale in relazione ai residui reati (artt. 40, 110, 117, 314 cod. pen. e 7 I.
n. 203 del 1991, capo NN; 110, 461
bis
cod. pen., capo TT; parz. capo UU) nella
misura di tre anni di reclusione;
ha assolto Autolitano Saverio dal reato ascrittogli al capo KKKK (art. 12
quin-
quies I.
n. 356 del 1992), rideterminando la pena inflittagli in relazione al residuo
reato (art. 416
bis
cod. pen., capo IIII) in otto anni di reclusione;
ha confermato le condanne pronunciate nei confronti di:
Calabrò Antonino alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione in ordine ai
reati di cui al capo C (art. 110, 416
bis
cod. pen.) ritenuto più grave e di cui al
capo E (art. 110 cod. pen., 12
quinquies
I. n. 356 del 1992 e 7 I. n. 203 del
1991);
Calabrò Giacomo Santo alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione in
ordine ai reati di cui al capo B (art. 110, 416
bis
cod. pen.) ritenuto più grave e
di cui al capo E (art. 110 cod. pen., 12
quinquies
I. n. 356 del 1992 e 7 I. n. 203
del 1991);
Giglio Mario alla pena di otto anni di reclusione in ordine al reato ascrittogli di
cui al capo AAA (artt. 110, 416
bis
cod. pen. pluriaggravato)
Marcello Francesca alla pena di quattro anni di reclusione in ordine al reato di
cui al capo NN
bis
(artt. 40 comma 2, 110, 117, 314 cod. pen. e 7 I. n. 203 del
1991) più grave ed a quello di cui al capo 00 (art. 110, 319, 321 cod. pen.),
ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Morello Francesco in
ordine al reato ascrittogli al capo AA (artt. 110 cod. pen., 132 d. Igs. n. 385 del
1993) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in relazione a quello
di estorsione pluriaggravata ascrittogli al capo BB in cinque anni di reclusione,
previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggra-
vante di cui all'art. 629, comma 2 cod. pen;
ha ridotto la pena inflitta in primo grado nei confronti di Pavone Antonino in
ordine al reato di cui al capo KKKKK (art. 416
bis
cod. pen. pluriaggravato) rite-
nuto più grave ed a quello di cui al capo MMMMM (artt. 81 cod. pen., 2 d. Igs. n.
74 del 2000 e 7 I. n. 203 del 1991), avvinti dal vincolo della continuazione, alla
misura di otto anni e quattro mesi di reclusione;
ha assolto Saraceno Salvatore del reato ascrittogli al capo YYY (artt. 110 cod.
pen., 12
quinquies
I. n. 356 del 1992 e 7 I. n. 203 del 1991) perché il fatto non
costituisce reato e riconosciuta la continuazione tra il reato ascrittogli al capo
XXX (art. 416
bis
cod. pen. pluriaggravato) e quello in relazione al quale sono
intervenute pregresse condanne definitive a suo carico, ha rideterminato la pena
inflittagli in relazione al predetto capo XXX a titolo di continuazione nella misura
di quattro anni e due mesi di reclusione;
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