Sentenza Nº 51897 della Corte Suprema di Cassazione, 30-12-2013

Presiding JudgeZECCA GAETANINO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:51897PEN
Judgement Number51897
Date30 Dicembre 2013
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Lotito Claudio, nato a Roma il 9.5.1957, e da Mezzaroma Roberto, nato
a Roma 1'11.8.1946, avverso la sentenza pronunciata in data 12.3.2012
dalla corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso, previa dichiarazione di
inammissibilità del ricorso presentato dall'avv. Carlo Di Casola, per
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere
prescritti i reati addebitati;
udito per il Lotito, i difensori di fiducia, avv. Carlo Di Casola, del Foro di
Napoli, ed avv. Gian Michele Gentile, del Foro di Roma, che hanno
concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
udito per il Mezzaroma, il difensore di fiducia, avv. Carlo Patrizi del Foro
di Roma, che ha concluso, anche a nome dell'avv. Fabio Lattanzi, del
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51897 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
Data Udienza: 04/07/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Foro di Roma, altro difensore dell'imputato, del pari presente in udienza,
per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con sentenza pronunciata il 12.3.2012 la corte di appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data
3.3.2009, aveva condannato Lotito Claudio e Mezzaroma Roberto,
imputati dei reati di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p., 185 T.U.F.
(manipolazione del mercato: capi al; a2); 110, 81, cpv., 61, n. 2, c. p.,
2638, c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza: capo b); 110, c.p., 81, cpv., 173, T.U.F. (omessa alienazione
di partecipazioni), rideterminava in senso più favorevole agli imputati il
trattamento sanzionatorio, nella misura di anni uno mesi sei di
reclusione ed euro 40.000,00 di multa per il Lotito e di anni uno mesi
due di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il Mezzaroma,
concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della
pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale.
2.
Per una migliore comprensione delle questioni di diritto portate
all'attenzione di questa Corte, appare opportuno riportare, sia pure
brevemente, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, di
primo e di secondo grado.
3.
Lotito Claudio, presidente del Consiglio di Gestione della "S.S. Lazio
s.p.a.", già in possesso, attraverso la società "Lazio Events s.r.I., di un
numero di azioni della Lazio pari al 26,969% del capitale sociale,
acquisito nell'anno 2004, nel successivo anno 2005 dava vita ad
un'operazione che lo avrebbe condotto ad impadronirsi anche del 14,6%
delle azioni della Lazio, detenute da Capitalia, attraverso un meccanismo
che i giudici di merito hanno ritenuto un vero e proprio artifizio.
Le azioni che Capitalia aveva deliberato di vendere entro il 30 giugno
2005, allo scopo di non inserirle nella relazione semestrale di bilancio,
erano state acquistate dallo zio di Cristina Mezzaroma, moglie del Lotito,
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Roberto Mezzaroma, il quale aveva ricevuto la provvista per l'acquisto,
pari a circa quattro milioni di euro, dallo stesso Lotito.
Quest'ultimo, infatti, che aveva già avviato da tempo i contatti con
Capitalia per l'acquisizione del pacchetto azionario, il 29 giugno 2005
aveva dato disposizioni a De Propris, funzionario di Unicredit Banca
d'Impresa, incaricato della trattativa con Capitalia per l'acquisto delle
azioni, di trasferire la somma di quattro milioni di euro prelevata dal
conto della "Lazio Events", su di un conto intestato ad Evelina Amadei,
moglie del Mezzaroma, ed entro il 30 giugno di curarne il ritrasferimento
su di un conto acceso nello stesso giorno dal Mezzaroma, chiedendo al
De Propris di coadiuvare il Mezzaroma nell'operazione di acquisto delle
azioni Capitalia, cosa che avvenne puntualmente.
Le azioni venivano in tal modo acquistate il 30.6.2005 dal Mezzaroma,
che il 31.10.2006, le rivendeva al Lotito, il quale, in virtù della posizione
dominante così acquisita lanciava l'OPA (offerta pubblica di acquisto)
obbligatoria il 3.11.2006 al prezzo di 0,40 euro ad azione stabilito dalla
Consob.
Particolare attenzione veniva riservata dai giudici di merito alle modalità
di acquisto delle azioni, che è avvenuto attraverso il ricorso a società di
intermediazione finanziaria a ciò espressamente abilitate, la "Fineco
spa", per Capitalia, e la "Euromobiliare Sim spa", emanazione di
Credem, per il Mezzaroma, le quali hanno inserito la proposta di acquisto
e la proposta di vendita all'interno del mercato telematico azionario,
gestito dalla Borsa di Milano, per cui, concluso l'accordo con l'incontro
delle due proposte, i titoli venivano formalmente registrati subito dopo,
concludendosi l'intera operazione, sempre il 30.6.2005, sul conto acceso
dal Mezzaroma presso la Credem.
Va inoltre, ulteriormente precisato, che la vendita avveniva "a blocchi",
vale a dire fuori mercato, anche se poi la conclusione dell'accordo,
veniva resa nota attraverso l'inserimento delle relative proposte di
acquisto e di vendita nel mercato telematico azionario.
L'organo di vigilanza, attivato dalle denunce di alcuni azionisti di
minoranza della Lazio, scopriva che la somma di quattro milioni di euro
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