Sentenza Nº 51824 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2014

Presiding JudgeDE ROBERTO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2014:51824PEN
Date12 Dicembre 2014
Judgement Number51824
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Guidi Guido Andrea, nato a Milano il 24/11/1947
2.
Rubino Edoardo, nato a Latisana il 20/09/1941
avverso la sentenza del 02/05/2012 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Rotundo;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carlo Destro, che
ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti Iolanda Campolo e Carlo Melzi D'Eril, che hanno
concluso chiedendo raccoglimento dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. U Num. 51824 Anno 2014
Presidente: LACORTESUPREMADICASSAZIONESEZIONIUNITEPENALICOMPOSTADAGIOVANNIDEROBERTO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
Data Udienza: 25/09/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. L'oggetto del processo è costituito dalla condotta di alcuni soggetti che
consegnavano ad un consulente tecnico del Pubblico Ministero una somma di
denaro (da quello simulatamente accettata) allo scopo di fargli predisporre una
consulenza falsa.
In particolare, la vicenda processuale in esame trae origine da un incidente
aereo, avvenuto il 1° giugno 2003, nello spazio sovrastante l'aeroporto di Milano
Linate, che causò la caduta di un aeromobile della compagnia Eurojet su un
capannone industriale e la morte del pilota e del copilota.
Durante le indagini preliminari che seguirono, il Pubblico Ministero nominò
un consulente tecnico,
ex
art. 359 cod. proc. pen., nella persona del signor
Cimaglia, funzionario Enac.
Nel corso degli accertamenti tecnici, il consulente citato fu avvicinato da un
suo conoscente e collega, tale Corrado Sghinolfi, ispettore Enac a Milano ed
addetto al controllo operativo di Eurojet, il quale gli prospettò la possibilità di
ottenere una grossa somma di denaro in cambio di un elaborato tecnico
favorevole alla compagnia aerea.
Il Cimaglia finse di accettare ma avvisò immediatamente il Pubblico
Ministero, che predispose attività investigativa che consentisse la prosecuzione
della trattativa corruttiva, sia pure sotto il controllo della polizia giudiziaria, in
modo che venissero individuate tutte le possibili responsabilità.
All'esito dell'indagine, emersero profili di responsabilità nei confronti del
citato Sghinolfi e di Guido Andrea Guidi ed Edoardo Rubino (soci della compagnia
aerea ed il secondo anche legale rappresentante) nonché dell'avv. Angelo
Palermo, difensore di questi ultimi, il quale, secondo quanto emerso, avrebbe
avuto il compito di indicare quale avrebbe dovuto essere il contenuto della
consulenza tecnica per risultare favorevole ai suoi assistiti.
Il Pubblico Ministero, con gli elementi acquisiti a carico dei citati indagati,
chiese ed ottenne dal Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Milano
ordinanza cautelare per il delitto di corruzione in atti giudiziari, di cui all'art. 319-
ter
cod. pen.
Già in sede di interrogatori di garanzia gli indagati ammisero la materialità
dei fatti storici, seppure cercando di giustificare l'offerta corruttiva con la finalità
di evitare una consulenza sfavorevole da parte del tecnico nominato dal Pubblico
Ministero, ritenuto in qualche modo prevenuto nei confronti della società e dei
suoi amministratori.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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