Sentenza Nº 51792 della Corte Suprema di Cassazione, 15-11-2018

Presiding JudgePETRUZZELLIS ANNA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:51792PEN
Judgement Number51792
Date15 Novembre 2018
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RUSSO NICOLA, nato il 18/08/1966 a Taranto
avverso l'ordinanza del 19/03/2018 del TRIBUNALE della LIBERTA' di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il P.G., in persona dell'Avvocato generale Francesco Mauro Iacoviello, che
ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in punto di
esigenze cautelari;
sentito il difensore, avv. Giorgio Martellino, il quale ha insistito per l'accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, adito ai sensi
dell'art. 309 cod. proc. pen., disattendendo il ricorso proposto, confermava
l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del prevenuto
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51792 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
Data Udienza: 12/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dal G.i.p. del Tribunale di Roma, in relazione al reato previsto e punito dall'art.
319
ter
cod. pen., che si assume commesso dal RUSSO, nella qualità di
componente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, per aver ricevuto
dai concorrenti Stefano RICUCCI e Liberato LO CONTE le utilità indicate nel capo
d'imputazione provvisorio, al fine di ottenere una decisione favorevole nella
controversia che opponeva Magiste Real Property Estate - d'ora in poi MRPE -
all'Agenzia delle Entrate, in effetti intervenuta con la sentenza depositata il
24.04.2015, con cui cui detta Commissione, nella cui composizione il RUSSO
figurava quale relatore, ribaltando l'esito della pronuncia di primo grado,
accoglieva le ragioni della società anzidetta.
2.
Il Tribunale, disattesa previamente l'eccezione di nullità dell'ordinanza,
avendo la stessa asseritamente preso in esame tutti gli elementi rappresentati
dalla difesa a supporto della propria tesi, procede alla trascrizione di parte del
provvedimento emesso all'esito dell'analoga procedura
de libertate
promossa dai
coindagati RICUCCI e LO CONTE, così dando conto di due aspetti.
Il primo di essi concerne la portata dell'atto che si assume essere stato
oggetto di mercimonio con il p.u. coinvolto: vale a dire la citata sentenza
depositata il 24.04.2015 dalla Commissione Tributaria Regionale, con cui, in
riforma della precedente decisione, era stato affermato il diritto di MREP, facente
parte del gruppo MAGISTE, di conseguire il cospicuo rimborso I.V.A., con
conseguente annullamento delle sanzioni irrogate dall'Agenzia Generale delle
Entrate, relativo all'acquisto, effettuato il 29.12.2004 dalla detta società, di un
"pacchetto di immobili" ceduti dalla "Immobiliare II Corso", malgrado la
dimostrata acquisizione, in pari data, della totalità delle quote della Immobiliare
medesima da parte del gruppo MAGISTE, ancorché rivendute a tale CANDELA,
per sua stessa ammissione e per ammissione del RICUCCI, mero prestanome di
quest'ultimo, al conclamato fine di evadere il pagamento dell'I.V.A. connesso
all'operazione di cui sopra (si dà atto, in proposito, della sentenza
ex
art. 444
cod. proc. pen. emessa a carico del RICUCCI con riferimento - fra l'altro - alla
sottrazione della contabilità della "Immobiliare Il Corso", reperita il 05.01.2006
presso un magazzino in località Zagarolo, nella disponibilità del succitato
RICUCCI).
Il secondo aspetto inerisce alla collocazione della descritta vicenda nel
contesto delle ben più ampie ed articolate iniziative assunte dal RICUCCI sin dai
primi mesi del 2014 - dunque, allorché era pendente il giudizio di secondo grado
innanzi alla Commissione Tributaria Regionale - "per tornare alla guida di
MAGISTE dopo le disavventure giudiziarie"; affermazione, quest'ultima, che va
correlata alla indicata esistenza della procedura fallimentare allora in atto nei
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