Sentenza Nº 51683 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2016

Presiding JudgeFIALE ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:51683PEN
Date05 Dicembre 2016
Judgement Number51683
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bonina Immacolato, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 9/12/1964
avverso la sentenza del 26/3/2015 del Tribunale di Cosenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per la
sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e quanto alla
condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile;
udito per il Comune di Rende costituito parte civile l'avv. Dario Spadafora, che
ha concluso chiedendo la conferma integrale della sentenza di condanna,
comprese le statuizioni civili, ed il rigetto di tutti i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 marzo 2015 il Tribunale di Cosenza ha con4nnato
44141j:
Immacolato Bonina alla pena di euro 200 di ammenda in relazione aiKii cui agli
artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato in zona sismica due
piattaforme in cemento e tre strutture metalliche, omettendo di darne
comunicazione al Comune di Rende) e 94 e 95 d.P.R. 380/2001 (per avere
realizzato le medesime opere ricadenti in zona sismica senza la preventiva
autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico regionale), dichiarando l'estinzione del
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51683 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
Data Udienza: 07/06/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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