Sentenza Nº 51634 della Corte Suprema di Cassazione, 13-11-2017

Presiding JudgeZAZA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:51634PEN
Judgement Number51634
Date13 Novembre 2017
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELLO PIETRO nato il 18/10/1965 a BARI
avverso la sentenza del 16/03/2017 del TRIBUNALE LIBERTA' di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi
uditi i difensori avv. GABRIELE CONTINI e DOMENICO CONTICCHIO che si sono
riportati al ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza del 16/3-21/4/2017, in
parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di Pietro
Bello avverso l'ordinanza di custodia cautelare carceraria emessa dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani in data 13/2/2017, ha
provveduto a sostituire detta misura con quella degli arresti domiciliari, con
divieto di allontanamento e comunicazione con soggetti diversi dai famigliari
conviventi, dal difensore di fiducia e dal sanitario, nonché con divieto di utilizzo
di qualsiasi strumento di comunicazione telefonica e telematica.
La misura cautelare era stata disposta con riferimento alle incolpazioni
provvisorie in rubrica di cui:
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51634 Anno 2017
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI
Data Udienza: 17/10/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
al capo a) [concorso, aggravato, continuato in intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro di cui agli artt.110,81, cpv, 603
bis,
commi
1,2,3,4, n.1 cod.pen.];
al capo c) [concorso in truffa aggravata e continuata nel delitto di cui agli
artt.110,81 cpv, 61 n.2, 640, comma 2, cod.pen.];
al capo d) [concorso in truffa aggravata e continuata di cui agli
artt.110,81 cpv, 640
bis
cod.pen.].
2. Hanno presentato ricorso
ex
art.311, comma 1, cod.proc.pen. gli
avv.Gabriele Contini e Domenico Conticchio, in qualità di difensori di fiducia
dell'indagato Pietro Bello, sottoscritto anche personalmente dall'indagato Pietro
Bello, dichiarando di aver interesse all'impugnazione, nonostante l'intervenuta
cessazione della custodia cautelare ai fini della riparazione dell'ingiusta
restrizione della libertà personale subita, e svolgendo otto motivi.
2.1. Il primo motivo é dedicato al tema dell'incompetenza territoriale del
G.U.P. e della Procura della Repubblica di Trani e alla competenza invece del
Tribunale e della Procura di Bari, nonché al difetto di ragioni di urgenza
ex
art.291, comma, 2 e 27 cod.proc.pen. per derogare alle regole di competenza
territoriale.
I ricorrenti premettono che il Tribunale del Riesame aveva applicato in via
di ingiustificata estensione analogica al reato di cui all'art.603
bis
cod.pen. un
orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla diversa fattispecie di cui
all'art.18 d.lgs.203/276.
Così argomentando, il Tribunale aveva omesso di considerare che,
diversamente dall'attuale formulazione dell'art.603
bis
cod.pen., la precedente
formulazione dello stesso articolo configurava un reato proprio, imputato
primariamente al soggetto che svolge l'attività organizzata di intermediazione
con le modalità proibite specificate dalla norma.
Pertanto la competenza per territorio si sarebbe dovuta radicare in relazione
al fatto tipico dello svolgimento dell'attività di intermediazione nel luogo in cui
essa si consumava e si realizzava, e quindi in Noicattaro, ove aveva sede la
filiale della Infor Group s.p.a., a nulla rilevando il diverso luogo di svolgimento
della prestazione lavorativa.
Il Tribunale del Riesame, poi, nulla aveva risposto alla censura circa
l'insussistenza della deduzione di ragioni di urgenza nell'ordinanza impositiva,
tanto più che i fatti contestati risalivano al solo periodo giugno-settembre 2015 e
nulla di ulteriormente rilevante era stato dedotto relativamente al periodo
successivo, nonostante la protrazione delle indagini sino al settembre 2016.
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