Sentenza Nº 51623 della Corte Suprema di Cassazione, 15-11-2018

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:51623PEN
Judgement Number51623
Date15 Novembre 2018
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MAGLIA SALVATORE nato a BIANCAVILLA il 16/02/1975
MAGLIA GIUSEPPE (CL.79) nato a BIANCAVILLA il 10/03/1979
LA ROSA GIOVANNI nato a BIANCAVILLA il 17/02/1986
MAGLIA GIUSEPPE (CL.83) nato a BIANCAVILLA il 26/01/1983
MAGLIA ROBERTO nato a BIANCAVILLA il 01/05/1987
MUSUMECI GAETANO nato a BIANCAVILLA il 03/09/1987
SANTANGELO DAVIDE nato a BIANCAVILLA il 21/11/1990
avverso la sentenza del 17/01/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI
che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo per MAGLIA SALVATORE l'annullamento con rinvio sul
diniego della continuazione; per MAGLIA GIUSEPPE ( CL.79) e MAGLIA GIUSEPPE (
CL.83) l'annullamento con rinvio limitatamente al ruolo direttivo del comma 2 dell'art.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51623 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
Data Udienza: 23/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il giudice
dell'udienza preliminare del locale Tribunale dichiarò Salvatore Maglia, Giuseppe
Maglia cl. 79, Giovanni La Rosa, Giuseppe Maglia cl. 83, Roberto Maglia, Gaetano
Musumeci e Davide Santangelo responsabili del delitto di associazione di tipo
mafioso di cui al capo A) della rubrica, per aver fatto parte, dal novembre 2013
all'ottobre 2014, e Giovanni La Rosa dal novembre 2013 al gennaio 2014, di
un'associazione di tipo mafioso, armata, operante in Biancavilla, storicamente
denominata clan
Mazzaglia
-
Toscano
-
Tomasello,
affiliata alla famiglia mafiosa di
cosa nostra
denominata
Santapaola
-
Ercolano,
in particolare Salvatore Maglia,
Giuseppe Maglia cl. 79 e Giuseppe Maglia cl. 83 con il ruolo di promotori e capi,
unitamente a Placido Tomasello, qui non ricorrente. Ha altresì confermato la
statuizione di responsabilità di Roberto Maglia per i delitti di illegale detenzione e
porto delle armi, sia da guerra che comuni da sparo, anche clandestine, di cui ai
capi D), E) F), G) ed H) della rubrica; di Gaetano Musumeci per i medesimi delitti
in materia di armi, ivi compresa la ricettazione, di cui ai capi D), E), F), G), N),
O), P) della rubrica, delitti tutti accertati in Biancavilla il 6 ottobre 2014; di
Giovanni La Rosa per i delitti di illegale detenzione e porto delle armi, da guerra e
comuni da sparo, di cui al capo
I)
della rubrica, accertati in Biancavilla il 31
dicembre 2013.
La Corte di appello ha quindi confermato la condanna di Salvatore Maglia
alla pena di anni quattordici, mesi quattro e giorni quaranta di reclusione; di,
Giuseppe Maglia cl. 79, previa esclusione della recidiva, alla pena di anni nove e
mesi quattro di reclusione; di Giovanni La Rosa, con la continuazione, alla pena di
anni otto di reclusione; di Giuseppe Maglia cl. 83, previa esclusione della recidiva,
alla pena
di
anni nove e mesi quattro di reclusione; di Roberto Maglia, con la
continuazione, alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione; di Gaetano
Musunneci, previo parziale assorbimento del reato di cui al capo D) in quello di cui
al capo F), alla pena di anni dieci, mesi due e giorni venti di reclusione; di Davide
Santangelo alla pena di anni sei di reclusione.
1.1. I dati di prova posti a fondamento delle pronunce di condanna sono
costituiti dai risultati di intercettazioni ambientali e telefoniche e di videoriprese
che hanno confermato le ricostruzioni operate dalle sentenze, ormai irrevocabili,
emesse nei procedimenti denominati
Vulcano
e
The wall,
acquisite in atti, secondo
cui in Biancavilla di Sicilia ha continuato ad operare un sodalizio mafioso, affiliato
a
cosa nostra
catanese, denominato appunto clan
Mazzaglia
-
Toscano
-
Tomasello.
La Corte di appello ha precisato che il legame di parentela/affinità che
intercorre tra alcuni degli imputati, seppure non sufficiente a provare il ruolo di
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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