Sentenza Nº 51536 della Corte Suprema di Cassazione, 02-12-2016

Presiding JudgePICCIALLI PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2016:51536PEN
Judgement Number51536
Date02 Dicembre 2016
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORRELLO ANTONIO N. IL 19/06/1967
RENNA GIUSEPPE N. IL 15/05/1952
CASSIANO ANGELO GESUINO N. IL 13/08/1957
STRAMBONE GIOVANNI N. IL 21/07/1954
avverso la sentenza n. 411/2015 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELE CENCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (.
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4
L( 3
1/4
A
-
vM) C
che ha concluso per
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51536 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE
Data Udienza: 26/04/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
/
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha
concluso: per l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al capo
B), perché estinto per prescrizione; per l'annullamento con rinvio, relativamente
al capo D), in accoglimento dei ricorsi di Giuseppe Renna, di Angelo Gesuino
Cassiano e di Giovanni Strambone.
Uditi i difensori:
Avv. Silvio Verri, del Foro di Lecce, per il ricorrente Angelo Gesuino
Cassiano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Avv. Silvio Verri, del Foro di Lecce, in sostituzione degli Avvocati Stefano De
Francesco e Mario Coppola, entrambi del Foro di Lecce, rispettivamente per
Giuseppe Renna e Giovanni Strambone, che si è riportato ai motivi di ricorso;
Avv. Fabio Traldi, del Foro di Lecce, per il ricorrente Antonio Borrello, che ha
illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.11 18 settembre 2014 la Corte di cassazione, Sez. 3, in accoglimento del
ricorso del Procuratore della Repubblica di Lecce avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce del 14 giugno 2013 di assoluzione (anche, per quanto in
questa sede rileva) di Antonio Borrello, di Giuseppe Renna, di Angelo Gesuino
Cassiano e di Giovanni Strambone da tutti i reati contestati (capi A, B, C e D, su
cui si tornerà specificamente
sub
n. 4 del "ritenuto in fatto"), ha annullato la
sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce.
2. La Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, con sentenza del
26 giugno 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli
imputati ai quali sono contestati i capi A) e C), in quanto estinti per prescrizione,
ed ha affermato la penale responsabilità di Antonio Borrello e di Giuseppe Renna
per il reato di cui al capo B), cioè abuso d'ufficio, e di Giuseppe Renna, di Angelo
Gesuino Cassiano e di Giovanni Strambone per il reato di cui al capo D), ulteriore
abuso d'ufficio, infine condannando Renna ad un anno di reclusione (pena base
per il reato
sub
D di mesi nove, con aumento di tre mesi per l'ulteriore, stimato
in continuazione), e tutti gli altri a nove mesi di reclusione; con pena sospesa e
non menzione per Borrello, Cassiano e Strambone; e con interdizione di tutti gli
imputati dai pubblici uffici per la durata di un anno.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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