Sentenza Nº 51480 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2013
Presiding Judge | GIORDANO UMBERTO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2013:51480PEN |
Date | 19 Dicembre 2013 |
Judgement Number | 51480 |
Court | Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | PENALE |
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE NICOLA N. IL 11/04/1979
avverso l'ordinanza n. 8626/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
12/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA B9NI;
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444e/sentite le conclusioni del PG Dott. Vizi
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 51480 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 06/12/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 22/2/2012 il Tribunale del riesame di Napoli confermava
l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 19 gennaio 2012 dal
Giudice delle indagini preliminari del locale tribunale, nei confronti di Nicola
Schiavone in quanto indagato per il reato di illecita concorrenza, di cui all'art. 513-
bis cod.pen., e per il reato di trasferimento fraudolento di valori, di cui al D.L. 8
giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, convertito con modificazioni in L. 7 agosto
1992, n. 356, aggravati ai sensi dell'art. L. n. 203 del 1991, contestatigli per avere
raggiunto mediante violenza e minaccia in danno di possibili concorrenti una
posizione di sostanziale monopolio nel settore dell'autotrasporto su gomma dei
prodotti agroalimentari del centro-sud Italia ed avere intestato fittiziamente a
soggetti diversi, tra i quali Costantino Pagano, le quote della società La Paganese
Trasporti snc, esercente l'attività d'impresa, di cui era l'effettivo titolare.
1.1 Con sentenza resa dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione n.
43745 del 28 settembre 2012 detta ordinanza veniva annullata con rinvio sulla base
del rilievo, incidente sulla considerazione della gravità indiziaria, dell'omessa
individuazione di atti di violenza o minaccia, posti in essere in danno di specifici
soggetti con ciò indotti ad astenersi dal compiere atti concorrenziali con l'impresa
riconducibile all'indagato e del ruolo rivestito da questi all'interno dell'omonima
famiglia camorristica, in ragione del quale egli era divenuto il vero "dominus" della
società la Paganese Trasporti s.n.c..
1.2 II Tribunale del riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio, confermava
nuovamente l'ordinanza applicativa della misura coercitiva.
1.2.1 Rilevava che a carico dello Schiavone in ordine al delitto di cui all'art.
513-bis cod. pen. erano state acquisite:
-le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Gianluca Costa, Francesco Cantone,
Salvatore Laiso, ritenute attendibili, dalle quali era ricavabile che il successo
imprenditoriale della Paganese Trasporti s.n.c. era direttamente dipendente dalla
sua appartenenza ai componenti della famiglia Schiavone ed alla forza di
intimidazione dalla stessa esercitata, che l'indagato aveva personalmente raggiunto
un accordo con Michele Zagaria per spartirsi il servizio di trasporto riguardante i
mercati ortofrutticoli del centro-sud e che Costantino Pagano, in accordo con gli
Schiavone, era riuscito a controllare tutti i servizi di trasporto di prodotti
ortofrutticoli diretti ai mercati campani, laziali ed anche verso la Sicilia, sia per
avere ridotto i proprietari dei singoli veicoli impiegati alla condizione di suoi
dipendenti, tanto che i nomi di alcuni di essi, indicati dal Costa, erano stati annotati
in documentazione rinvenuta presso la sede della Paganese, oppure per averli
costretti a riconoscergli il pagamento di una somma in denaro per poter lavorare,
sia per essere riuscito ad impedire materialmente che trasportatori provenienti dalla
Sicilia potessero scaricare la merce in assenza di un preventivo accordo raggiunto
tra la sua persona ed i referenti mafiosi siciliani, collegati con gli importatori Sfraga
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di Mazzara del Vallo, sia mediante l'azione di contrasto condotta contro
l'imprenditore concorrente Antonio Panico.
-
Le dichiarazioni rese da quest'ultimo attestavano che costui, stanco di aggressioni
ed intimidazioni, consapevole che i loro autori erano riconducibili ai casalesi, si era
rivolto al clan Mallardo per ricevere protezione e poter continuare ad operare,
narrazione che aveva ricevuto elementi di conferma nelle intercettazioni delle
conversazioni tra il Pagano, Alberto Terracciano Cuono e Salvatore Frontoso.
-
Dichiarazioni del collaboratore Felice Graziano, capo dell'omonimo clan, circa
l'opera di pressione svolta per imporre i servizi della Paganese, che sapeva legata
agli Schiavone, nell'area di Quindici e presso il mercato di Bracigliano.
1.2.2 Quanto alla posizione personale dell'indagato ed alla sua effettiva
partecipazione al delitto di cui all'art. 12-quinquies I. 356/92, premesso che anche
la sentenza di legittimità che aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale,
aveva ritenuto dimostrato l'appartenenza alla famiglia Schiavone della Paganese
Trasporti s.n.c., il Tribunale ricostruiva la sua storia personale di figlio del più noto
Francesco Schiavone, detto Sandokan, e la sua carriera criminale attestata da
provvedimenti giudiziari, quindi valorizzava quanto riferito dai collaboratori di
giustizia Emilio Di Caterino, Raffaele Piccolo, Antonio Vinciguerra, Massimo
Pannullo e Luigi Diana, i quali avevano attribuito a Nicola Schiavone la
responsabilità per la commissione di estorsioni ed omicidi, la sua partecipazione a
riunioni dei vertici del clan dei casalesi, quale reggente della famiglia nell'assenza
del padre detenuto sino ad averne assunto una posizione apicale all'interno
dell'intera organizzazione, la disponibilità di armi e la dimestichezza nel loro uso e
nel procurarsele. Rinveniva poi precisi riscontri a tali indicazioni nelle dichiarazioni
rese da Francesco Cantone e da Salvatore Laiso circa l'interessamento dell'indagato
al trasporto da e per il mercato ortofrutticolo di Fondi, luogo di dominio
incontrastato della Paganese Trasporti s.n.c., oggetto di un accordo spartito con
Michele Zagaria e nelle conversazioni intercettate, già poste in evidenza nella
precedente ordinanza annullata.
1.2.3 Infine, riteneva sussistente la circostanza aggravante dell'art. 7 I. n.
203/92 per essere state commesse le condotte al fine di avvantaggiare il sodalizio
criminoso camorristico, denominato clan dei casalesi e con le modalità tipicamente
mafiose dell'intimidazione anche con eclatanti azioni dimostrative; ravvisava il
pericolo di recidivazione specifica per i plurimi e gravissimi precedenti penali
dell'indagato e la gravità oggettiva dei fatti e l'adeguatezza della misura applicata
all'intensità dell'esigenza cautelare.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato
a mezzo del suo difensore, il quale denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione. Secondo il ricorrente, difettava la gravità degli indizi, in quanto
l'ordinanza impugnata aveva ripreso gli stessi argomenti di quella annulla
omettendo di rispondere ai rilievi della sentenza di annullamento, per non ave
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indicato le persone offese, vittime dirette di Nicola Schiavone e per non avere
illustrato le ragioni per le quali la Paganese Trasporti fosse appannaggio diretto
dello stesso e per non avere offerto logica spiegazione in ordine alla pregressa
disponibilità economica in capo all'indagato; all'acquisto da parte di quest'ultimo dei
beni risultati intestati a Costantino Pagano ed alle sue ditte; alla disponibilità degli
stessi in capo a soggetto diverso dal Pagano, in modo da ipotizzare che questi
avesse agito quale fittizio intestatario, in nome e per conto dell'indagato.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
1.L'ordinanza impugnata contiene una rassegna dettagliata, compiuta e
razionale delle emergenze probatorie, acquisite a carico dell'indagato, tali da
integrare la necessaria e grave piattaforma indiziaria.
1.1 Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 513-bis cod. pen., avendo ben
presente le ragioni, riportate testualmente nel contesto della motivazione,
dell'annullamento disposto dal giudice di legittimità della precedente ordinanza, ha
esaminato partitamente i contributi conoscitivi offerti da plurime fonti dichiarative,
costituite da collaboratori di giustizia, ritenendole attendibili e significative
dell'effettivo compimento da parte dello Schiavone, sia direttamente, che tramite
propri sodali e collaboratori sul fronte economico, di atti di violenza e minaccia in
danno di imprenditori concorrenti del settore dei trasporti su gomma di prodotti
ortofrutticoli, che ha individuato, sia in Antonio Panico, costretto a rivolgersi per
ricevere protezione e continuare ad operare ad esponenti del clan Mallardo, ossia ad
un raggruppamento criminale in grado di contrastare violenta azione della Paganese
Trasporti s.n.c. perché facente capi ai casalesi, sia in altri operatori economici di
estrazione siciliana, costretti a rivolgersi ai referenti mafiosi, facenti capo a Gaetano
Riina ed ai corleonesi, in rapporti di alleanza con Costantino Pagano ed i casalesi,
per poter effettuare il servizio e scaricare merci nei mercati campani, sia in
numerosi c.d. "padroncini", proprietari dei veicoli impiegati nei trasporti, indotti con
l'intimidazione proveniente dall'aver agito d'intesa e nell'interesse della famiglia
Schiavone e dei casalesi, ad operare per il Pagano quali suoi dipendenti, oppure a
pagare la "tangente" in denaro per ottenere il permesso di continuare ad operare.
Tali risultanze, chiaramente esposte nel provvedimento in verifica, non sono state
contestate sotto alcun profilo nel ricorso.
1.2 Né ha fondamento la doglianza, secondo la quale il Panico non avrebbe
riferito di aver subito violenze commesse direttamente dallo Schiavone, il che si
spiega col fatto che questi, in coerenza con la posizione apicale assunta nel
contesto dell'organizzazione camorristica di appartenenza, agito a livello individuale,
ma tramite una nutrita schiera di affiliati e fiancheggiatori, facenti capo al Pagan
né ha pregio dirimente l'obiezione circa il mancato accertamento della presenz
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dell'indagato all'interno del ristorante "Tre bastoni", riferita dal Pagano al
collaboratore Costa, dal momento che questi ha riportato il contenuto delle
confidenze ricevute dal Pagano circa la presenza del figlio di "Sandokan" anche
presso l'agenzia e l'egemonia raggiunta nel settore dei trasporti "cà, mò,
comandiamo solo noi" grazie all'appartenenza dell'impresa agli Schiavone ed alla
loro influenza, esercitata con metodi illeciti.
1.3 Inoltre, il ricorrente volutamente ignora gli altri elementi valorizzati dai
giudici del riesame, ossia l'accordo spartitorio raggiunto tra il ricorrente e Michele
Zagaria per i trasporti riguardanti il mercato di Fondi, cosa di cui si sarebbe
occupato soltanto lo Schiavone, secondo quanto riferito dai collaboratori Cantone e
Laiso, la già intervenuta condanna di Costantino Pagano in concorso con lo
Schiavone per gli stessi reati a questi contestati nel procedimento, l'intervento di
Felice Graziano a vantaggio della Paganese Trasporti s.n.c. perché ricollegata agli
Schiavone; la diffusa sudditanza psicologica degli imprenditori operanti nel settore
dei trasporti alla Paganese. In tal modo l'impugnazione si basa su una lettura
parcellizzata del materiale indiziario, inidonea a dimostrare l'illogicità o la carenza
del procedimento valutativo seguito dal Tribunale.
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto all'altro delitto, oggetto
della contestazione provvisoria. Per quanto risponda al vero che il provvedimento
impugnato non affronta i profili più propriamente finanziari riguardanti l'entità delle
somme investite nella Paganese Trasporti s.n.c., né i mezzi di pagamenti, è
sufficiente considerare che la costante dedizione della famiglia Schiavone e dei suoi
affiliati ad attività estorsiva in danno di imprenditori ed esercenti, analizzata
secondo il narrato dei collaboratori che se ne erano occupati a livello esecutivo,
consentiva di disporre di flussi di denaro contante in entrata, da poter investire in
iniziative all'apparenza lecite.
2.1 Inoltre, il Tribunale per offrire adeguata soluzione ai rilievi della Corte di
Cassazione, facendo riferimento anche agli atti di indagine riguardanti la c.d.
"operazione Normandia", in parte confluiti nel presente procedimento, alle
conversazioni intercettate ed alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha
ricostruito la posizione apicale assunta dal ricorrente all'interno dell'omonima
famiglia e del clan dei casalesi, il suo coinvolgimento quale mandante nelle
estorsioni e nella gestione diretta del denaro ricavatone, impiegato anche per il
sostentamento delle famiglie dei sodali e dei detenuti, i contatti con funzionari
comunali, il possesso e l'acquisto di armi. E, partendo dal presupposto, secondo il
quale la Paganese Trasporti s.n.c. appartiene e viene controllata dalla famiglia
Schiavone, recepito come valido anche nella sentenza di annullamento, ha posto in
relazione a tale dato quelli sopra indicati circa la posizione di reggente della famiglia
assunto dal ricorrente, per desumerne in modo del tutto logico e consequenziale
l'elevata probabilità della fondatezza della tesi accusatoria ed il suo coinvolgiment
personale nelle vicende dell'intestazione fittizia al Pagano delle quote e dei beni
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dell'impresa di trasporti, gestita da Costantino Pagano, ma in realtà sotto il
controllo degli Schiavone.
Deve dunque concludersi per il corretto procedimento inferenziale, seguito
dal Tribunale, il cui provvedimento resiste alle censure, per lo più generiche ed
infondate, della difesa; il ricorso va respinto con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore
dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013
Il Consigliere estensore
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