Sentenza Nº 51434 della Corte Suprema di Cassazione, 02-12-2016

Presiding JudgeAMORESANO SILVIO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:51434PEN
Date02 Dicembre 2016
Judgement Number51434
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Iasparra Donato, nato a Picerno il 03-03-1956
Iasparra Gerardo, nato a Potenza il 03-08-1982
avverso la ordinanza del 26-04-2014 del tribunale del riesame di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro che ha concluso
per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito per il ricorrente l'avv. Daniela Agnello che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51434 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: DI NICOLA VITO
Data Udienza: 15/09/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del
26 aprile 2014
il Tribunale del riesame di
Potenza
ha rigettato la richiesta di riesame presentata avverso il provvedimento del G.i.p.
presso il locale Tribunale di
sequestro preventivo di alcune attrezzature
informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse sportive o su altri
eventi nei confronti dei ricorrenti quali prestatori di servizio in Italia della
Stanleybet Malta Ltd. per il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis, I. n. 401 del
1989 in relazione all'art. 37 della I. n. 388 del 2000 e all'art. 88 T.u.l.p.s.
2.
Hanno presentato ricorso
Donato e Gerardo Iasparra
per violazione di
legge nonché carenza ed illogicità della motivazione.
Premesso che Stanleybet Malta è munita di licenza e autorizzazione nello
Stato in cui ha sede legale e che sussistono ancora ostacoli alla partecipazione
della stessa alle gare indette dall'amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (AAMS), contenendo le ultime procedure di gara gli stessi limiti e vincoli
già censurati dagli organi giudiziari nazionali e comunitari, osserva in particolare
che il d.l. 02/03/2012 n. 16 e la relativa documentazione attuativa non
realizzano il fine, dichiaratamente perseguito, dell'adeguamento dell'ordinamento
di settore ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nelle cause Costa e Cifone per porre rimedio alla illegittima esclusione di
Stanley dalle precedenti gare del 1999 e del 2006 rilevando come il Consiglio di
Stato, con la sentenza del 20/08/2013 n. 4199, intervenuta su impugnazione
avverso sentenza del Tar Lazio che aveva rigettato il ricorso presentato contro il
provvedimento di mancato annullamento o revoca delle concessioni rilasciate
nonché la richiesta di sospensione della gara prevista dal decreto-legge stesso,
ha sollevato questione pregiudiziale comunitaria sulla nuova normativa della
gara del 2012.
Dopo avere diffusamente riepilogato le vicende normative, amministrative e
giudiziarie che hanno interessato sino ad oggi in particolare la disciplina
dell'esercizio della raccolta delle scommesse e ricordato quanto in particolare
accaduto con riferimento al trattamento discriminatorio operato dalla attuazione
di tale disciplina nei confronti di Stanleybet Malta,
i ricorrenti
evidenziano, in
primo luogo, che il d.l. n. 16 del 2012 (convertito in legge 26/04/2012 n. 44) ha
previsto la indizione di una nuova gara entro il 31 luglio 2012 per l'assegnazione
di concessioni di durata limitata a soli tre anni e mezzo a fronte della possibilità,
per i vecchi concessionari in scadenza al 30 giugno 2012, di proseguire la attività
sino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle nuove concessioni
giudicande. Con ciò, e tenendo presente che le concessioni "Coni" hanno avuto
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT