Sentenza Nº 51432 della Corte Suprema di Cassazione, 02-12-2016

Presiding JudgeAMORESANO SILVIO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:51432PEN
Date02 Dicembre 2016
Judgement Number51432
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Apicella Emanuele, nato a Salerno il 16-01-1981
avverso la ordinanza del 20-09-2013 del tribunale del riesame di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro che ha concluso
per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito per il ricorrente l'avv. Daniela Agnello che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51432 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: DI NICOLA VITO
Data Udienza: 15/09/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del
20 settembre 2013
il Tribunale del riesame di
Salerno
ha rigettato la richiesta di riesame presentata avverso il provvedimento
del G.i.p. presso il Tribunale
salernitano
di sequestro preventivo di alcune
attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse
sportive o su altri eventi nei confronti di
Emanuele Apicella
quale prestatore di
servizio in Italia della Stanleybet Malta Ltd. per il reato di cui all'art. 4, commi 1
e 4 bis, I. n. 401 del 1989 in relazione all'art. 37 della I. n. 388 del 2000 e all'art.
88 T.u.l.p.s.
2.
Ha presentato ricorso
Emanuele Apicella
per violazione di legge nonché
carenza ed illogicità della motivazione.
Premesso che Stanleybet Malta è munita di licenza e autorizzazione nello
Stato in cui ha sede legale e che sussistono ancora ostacoli alla partecipazione
della stessa alle gare indette dall'amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (AAMS), contenendo le ultime procedure di gara gli stessi limiti e vincoli
già censurati dagli organi giudiziari nazionali e comunitari, osserva in particolare
che il d.l. 02/03/2012 n. 16 e la relativa documentazione attuativa non
realizzano il fine, dichiaratamente perseguito, dell'adeguamento dell'ordinamento
di settore ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nelle cause Costa e Cifone per porre rimedio alla illegittima esclusione di
Stanley dalle precedenti gare del 1999 e del 2006 rilevando come il Consiglio di
Stato, con la sentenza del 20/08/2013 n. 4199, intervenuta su impugnazione
avverso sentenza del Tar Lazio che aveva rigettato il ricorso presentato contro il
provvedimento di mancato annullamento o revoca delle concessioni rilasciate
nonché la richiesta di sospensione della gara prevista dal decreto-legge stesso,
ha sollevato questione pregiudiziale comunitaria sulla nuova normativa della
gara del 2012.
Dopo avere diffusamente riepilogato le vicende normative, amministrative e
giudiziarie che hanno interessato sino ad oggi in particolare la disciplina
dell'esercizio della raccolta delle scommesse e ricordato quanto in particolare
accaduto con riferimento al trattamento discriminatorio operato dalla attuazione
di tale disciplina nei confronti di Stanleybet Malta, il ricorrente evidenzia, in
primo luogo, che il d.l. n. 16 del 2012 (convertito in legge 26/04/2012 n. 44) ha
previsto la indizione di una nuova gara entro il 31 luglio 2012 per l'assegnazione
di concessioni di durata limitata a soli tre anni e mezzo a fronte della possibilità,
per i vecchi concessionari in scadenza al 30 giugno 2012, di proseguire la attività
sino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle nuove concessioni
giudicande. Con ciò, e tenendo presente che le concessioni "Coni" hanno avuto
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