Sentenza Nº 51378 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2013

Presiding JudgeLOMBARDI ALFREDO MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2013:51378PEN
Judgement Number51378
Date19 Dicembre 2013
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
In
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sul ricorso proposto da:
(OMISSIS)
K.F.
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Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv. \N
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SENTENZA
avverso la sentenza n. 959/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
A./
che ha concluso per U.
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 51378 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GRILLO RENATO
Data Udienza: 23/05/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 18 aprile 2012 la Corte di Appello di Trieste, in riforma della
sentenza emessa il 27 maggio 2008 dal Tribunale di detta città nei confronti di
K.F.
imputato dei delitti di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.); lesioni personali
aggravate (artt. 582, 585, 576 n. 1 61 n. 2 cod. pen.) e atti osceni (art. 527 cod. pen.), con la
quale lo stesso era stato assolto dai detti reati perché il fatto non sussiste, dichiarava - in
accoglimento degli appelli rispettivamente proposti dal P.M: e dalla parte civile - il predetto
K.F.
colpevole dei reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate (mentre
veniva confermata l'assoluzione per il delitto di atti osceni) e, con le circostanze attenuanti
generiche ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di
anni tre e mesi nove di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei
danni in favore della costituita parte civile.
1.2 Avverso la detta sentenza presenta ricorso l'imputato a mezzo dei propri difensori di
fiducia: dopo aver ripercorso i tratti salienti della vicenda processuale (vicenda che, in estrema
sintesi, vedeva quali protagonisti, da una parte, l'imputato e dall'altra una giovanissima parte
offesa, all'epoca del fatto poco più che diciottenne, la quale sarebbe stata asseritamente
oggetto di una violenza sessuale commessa nei locali di una discoteca ove entrambi i giovani,
autonomamente e separatamente, si erano recati a ballare unitamente ai rispettivi gruppi di
amici), la difesa censurava la decisione impugnata sotto diversi profili. Il filo comune era
costituito da una situazione di ragionevole dubbio già evidenziata nella sentenza di primo
grado, ma che la Corte territoriale aveva ritenuto di poter superare reinterpretando le prove
valutate dal primo giudice ed attribuendo alle stesse una valenza inversa - soprattutto sotto il
profilo della credibilità intrinseca della vittima - rispetto a quella attribuita dal Tribunale. In
particolare, con il primo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione per insufficienza,
contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento all'aspetto del dissenso della vittima,
della sua manifestazione all'esterno e della correlata, erronea percezione da parte
dell'imputato, sostanzialmente evidenziando come l'intero prologo della vicenda denotasse una
decisa manifestazione di consenso al rapporto sessuale da parte della vittima, esplicitata in
termini tali da indurre l'imputato a ritenere che quel rapporto - e le relative modalità - fosse
non solo voluto, ma desiderato dalla ragazza. Con il secondo motivo la difesa, muovendo dalla
considerazione di fondo caratterizzante il primo motivo del ricorso (vale a dire il consenso della
vittima o, quanto meno, l'inesistenza di un dissenso anche in forma implicita), lamenta analogo
vizio della motivazione riferito alla valutazione - del tutto errata, secondo l'impostazione
difensiva - del materiale probatorio, assolutamente contraddittorio (tanto da aver determinato
il Tribunale alla decisione assolutoria con ampia formula liberatoria) e invece ritenuto dalla
Corte territoriale esente da incertezze interpretative di qualsiasi genere. Di contenuto
sostanzialmente analogo anche i successivi motivi (terzo, quarto, quinto e sesto, riferiti,
sempre, ad una manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla
1
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