Sentenza Nº 51251 della Corte Suprema di Cassazione, 30-12-2015

Presiding JudgeCONTI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2015:51251PEN
Judgement Number51251
Date30 Dicembre 2015
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Uditi difens r Avv.;
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PESCE FRANCESCO N. IL 21/01/1978
PESCE ANTONINO N. IL 16/03/1953
MESSINA MARIA GRAZIA N. IL 29/07/1942
CAPRIA FRANCESCA N. IL 11/11/1965
CAPRIA CARMELINA N. IL 20/11/1963
STANGANELLI MARIA N. IL 23/03/1987
avverso il decreto n. 7/2015 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 51251 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO
Data Udienza: 15/09/2015
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1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con decreto del 30.10/8.11.12 il Tribunale di Reggio Calabria_ha applicato
la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: per la
durata di anni cinque (con le relative prescrizioni, l'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza e la cauzione di 5.000 euro) nei confronti di PESCE FRANCESCO (n.
1978); per la durata di anni quattro (con le connesse omogenee statuizioni) nei
confronti di PESCE ANTONINO (n. 1953); per la durata di anni tre (con le relative
prescrizioni, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la cauzione di 3.000
euro) nei confronti di MESSINA MARIA GRAZIA (n. 1942, suocera di ANTONINO);
disponendo altresì articolata confisca di 69 beni (immobili, patrimoni aziendali,
quote sociali, depositi titoli, conti correnti, libretti di risparmio e buoni postali, fondi,
polizze assicurative) già in sequestro.
La Corte d'appello con decreto del 10.10.14/22.1.15 ha confermato il primo
decreto, salva la revoca della confisca per i beni indicati ai numeri 57 e 60
dell'elenco di cui al dispositivo del provvedimento impugnato.
Nella fase di appello hanno partecipato al giudizio, quali terzi interessati,
quanto alla posizione di ANTONINO PESCE anche CARMELINA CAPRIA (moglie),
FRANCESCA CAPRIA (cognata), MARIA GRAZIA MESSINA (suocera in quanto madre
di CARMELINA CAPRIA) e DANILA PESCE (figlia); quanto alla posizione di
FRANCESCO PESCE anche MARIA STANGANELLI (moglie); quanto alle confische in
danno della MESSINA si sono costituite CARMELINA CAPRIA e FRANCESCA CAPRIA
(figlie di MARIA GRAZIA MESSINA).
L'articolato decreto della Corte d'appello: dà conto delle argomentazioni del
decreto appellato in ordine alle misure personali (p. 5-9) ed alle misure patrimoniali
(p. 9-16 relativamente a FRANCESCO PESCE, 17-26 quanto a MARIA GRAZIA
MESSINA, 26-27 relativamente ad ANTONINO PESCE in relazione ai rapporti
finanziari con titolarità o contitolarità della moglie CARMELINA CAPRIA e della figlia
DANIELA PESCE); espone i motivi d'appello (p.37-38 ANTONINO e FRANCESCO
PESCE; 28-29 MESSINA; 30-31 CAPRIA FRANCESCA; 31 CAPRIA CARMELINA; 32
PESCE DANIELA; 32 STANGANELLI MARIA
2.
Tutte le parti private hanno proposto ricorso, enunciando i rispettivi motivi,
di seguito richiamati.
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2
Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per la
dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità e
l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
MARIA GRAZIA MESSINA ha depositato memoria di replica alle conclusioni
scritte della parte pubblica, quanto alla misura di prevenzione personale.
2.1
Fin d'ora, tuttavia, va osservato che i ricorrenti hanno enunciato comune
motivo volto a sollecitare la proposizione di questione di legittimità costituzionale in
relazione al limite che la disciplina speciale pone, prevedendo che il ricorso per
cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge (quindi escludendosi
la cognizione della Corte di cassazione per i vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà o per l'omessa considerazione di prova determinante, rilevando
solo quello della motivazione graficamente mancante o palesemente solo
apparente).
Il comune motivo (del quale non verrà più dato conto trattando le singole
posizioni) deve essere dichiarato infondato alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 106 del 2015 (intervenuta dopo la presentazione degli atti di
ricorso).
Questa sentenza, deliberata proprio in relazione alla sentenza/ordinanza della
Quinta sezione della Corte, depositata il 22.7.14 e richiamata nei ricorsi, rileva
anche ad escludere la non manifesta infondatezza di diverse prospettazioni sul
punto, essendo stato ribadito il principio (già in Corte costituzionale sent.
321/2004) che la sollecitata estensione non costituirebbe soluzione
costituzionalmente obbligata.
3. FRANCESCO PESCE
- (atto avv. Santambrogio)
.1 violazione degli artt. 1 e 2 legge 575/65, in relazione alla misura di
prevenzione personale, perché la pericolosità sociale del ricorrente sarebbe stata
affermata solo per presunzioni, in relazione all'intervenuta condanna, non definitiva,
per reato associativo di tipo mafioso con ruolo di reggenza della cosca fino alla
scarcerazione dello zio Vincenzo (con cui si erano poi verificati contrasti), senza
motivare sull'attualità di tale stato e sulla prognosi di reiterabilità delle condotte
ascritte nel procedimento penale;
.2 violazione dell'art. 2-bis e 2-ter.3 legge 575/65 con riferimento alla
confisca di Ads Cittanova Interpiana Calcio, quote sociali Caronte Caterina e Co sas,
prodotti finanziari indicati ai punti 64 e 65. I convincimenti argomentati dalla Corte
(9)91
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d'appello sarebbero basati su errori di fatto relativi: ai tempi di acquisto del terreno
da parte della STANGANELLI, il cui valore, inferiore a quello giudicato dalla Corte,
avrebbe quindi dovuto essere scomputato; alle incongruenze sulla relazione tra i
'piccoli' esborsi e gli effetti redditi certi; alla non considerazione dei redditi
dell'impresa agricola della CAPRIA e del fratello PESCE GIUSEPPE, essi idonei a
fronteggiare le usuali esigenze di vita del nucleo familiare; alle prove difensive sulla
ricezione di regalia da parte dei nonni paterni FESCE FRANCESCO cl. 26 e
BONARRIGO GIUSEPPA e sulle vincite al lotto, in relazione ai fondi accesi nel 2002 e
2003.
- (atto avv. Infantino)
.1 violazione degli artt. 4.10 legge 1423/56 e 125.3 c.p.p.: sarebbe apparente
la motivazione in relazione alla misura personale, essendo mancata la valutazione
autonoma propria della prevenzione e quella dell'attualità della ritenuta
pericolosità;
.2 medesima violazione di legge con riferimento alla misura patrimoniale, per
l'omessa risposta alle censure d'appello sulla ritenuta insufficiente capacità
patrimoniale della coppia Francesco Pesce/Maria Stanganelli;
.3 violazione degli artt. 2-bis e 2-ter legge 575/65, 3 legge 1423/56, 327-bis
e 391-bis c.p.p., in relazione ai contenuti dell'onere probatorio, al materiale
probatorio e alle norme dettate in materia di indagini difensive, quanto al dato delle
vincite al lotto, per la svalorizzazione assertiva delle dichiarazioni dei familiari (per il
ricorrente sufficiente a dar conto che i titoli al portatore fossero attribuibili
originariamente proprio al ricorrente quale effettivo giocatore) e la attribuzione alla
difesa di un altrimenti inesigibile onere probatorio; nonché quanto alla
svalorizzazione delle dichiarazioni di Giuseppa Bonarrigo sulla donazione di denaro,
sua e del marito (nonni paterni di FRANCESCO PESCE), nonostante l'assunzione
delle stesse anche ai sensi dell'art. 391-bis lettera f). La motivazione sarebbe
apparente anche sull'adeguatezza della durata.
3.1
II ricorso, nelle sue due articolazioni, va rigettato.
Quanto alla misura personale, i due primi motivi sono infondati e in parte
diversi da quelli consentiti.
La Corte d'appello ha argomentato in termini tutt'altro che apparenti
(spiegando specificamente innanzitutto la rilevanza delle condanne nel doppio
grado di merito e del ruolo apicale pari al padre attribuitogli, con valutazione
autonoma del materiale probatorio penale: p. 37 ss, 40-42; in secondo luogo il non
trattarsi nella fattispecie di una valutazione ancorata a mere presunzioni, anche con
Q)7')
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prossimità al momento della valutazione prognostica: p. 38-39). Le censure
attengono al merito (primo atto di ricorso) e sono del tutto generiche (secondo
atto).
Anche in ordine alla misura patrimoniale vi è motivazione specifica e articolata
sulla società calcistica, sul terreno, sulla relazione tra i redditi del ricorrente e della
STANGANELLI, sul lotto, sulle regalie (p 54-60, anche con argomentazioni
specifiche con cui gli atti di ricorso non si confrontano: p. 55), da ultimo anche con
commento espresso e specifico sul contenuto delle dichiarazioni di Giuseppa
Bonarrigo (risultando pertanto palesemente infondata anche la censura,
riconducibile in testi a violazione di legge, di una valutazione di irrilevanza per il sol
fatto di essere state raccolte dalla difesa). Vi è altresì motivazione specifica (p. 39
ultimo periodo, 58-60) anche sull'adeguatezza della durata della misura.
Tenuto pertanto conto dei limiti del ricorso per cassazione nella materia di
prevenzione, il ricorso va appunto rigettato.
4. MARIA STANGANELLI
(avv. Infantino, con riferimento al terreno agricolo
sito nel comune di San Ferdinando RC e alla polizza assicurativa 021595013 ag.
Alleanza Toro spa)
1.
violazione degli artt. 2-bis e 2-ter legge 575/65, 3 legge 1423/56, in
particolare in ordine alla presunzione ex art. 2-bis (che riguarderebbe la sola fase
delle indagini e non rileverebbe per la riconducibilità dei beni di familiari al
proposto, ora comunque operando la sola presunzione ex art. 2-ter comma 14 nei
termini confermati dall'art. 26.2 codice antimafia) e all'onere della prova. I Giudici
del merito, pur trattandosi di beni acquistati oltre due anni prima (dovendosi aver
riferimento al preliminare 17.11.08 precedente il matrimonio, già vincolante e
quindi idoneo a determinare gli effetti dell'intestazione', e la proposta di misura
essendo stata avanzata il 6.4.11), avrebbero argomentato della sola incapacità
reddituale della ricorrente, non pure della riconducibilità effettiva dei beni al marito.
Sarebbe poi mancata una specifica valutazione relativa all'acquisto dei singoli beni,
avendo la Corte d'appello proceduto ad un apprezzamento complessivo del
patrimonio della ricorrente rispetto ai suoi redditi.
2.
violazione degli artt. 2-bis e 2-ter legge 575/65, 3 legge 1423/56, 327-bis
e 391-bis c.p.p., in relazione ai contenuti dell'onere probatorio, al materiale
probatorio e alle norme dettate in materia di indagini difensive (le deduzioni
reiterano sostanzialmente quelle del terzo motivo del ricorso di FRANCESCO PESCE
curato dal medesimo difensore);
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3. violazione degli artt. 4 comma 10 legge 1423/56 e 125.3 c.p.p., in
relazione alla giudicata non decisività delle dichiarazioni di Ippolito Stanganelli,
motivata con clausole di stile.
4.1
Il ricorso va rigettato, i motivi essendo infondati e prossimi
all'inammissibilità, le censure risultando sostanzialmente di merito.
La Corte d'appello ha infatti espressamente argomentato sui due aspetti (p.
55 e 56), in particolare sul rapporto tra preliminare e contratto definitivo e sulla
polizza, con motivazione certo non apparente. Le censure sono generiche laddove
non riescono ad evidenziare aspetti di radicale determinante mancanza di
motivazione, piuttosto prospettando critiche al più di insufficienza, irrilevante in
questa sede.
Secondo e terzo motivo sono infondati. Vi è sul punto delle dichiarazioni
raccolte dalla difesa specifica motivazione (p. 55 penultimo e ultimo periodo, 56
primo periodo).
5. ANTONINO PESCE
-
(atto avv. Santambrogio)
1. violazione degli artt. 1 e 2 legge 575/65, in relazione alla misura di
prevenzione personale, perché la pericolosità sociale del ricorrente sarebbe stata
affermata solo per presunzioni, in relazione all'intervenuta condanna, non definitiva,
per reato associativo di tipo mafioso con ruolo apicale nell'omonima cosca mafiosa;
-
(atto avv. Infantino)
1. violazione degli artt. 4.10 legge 1423/56 e 125.3 c.p.p.: sarebbe apparente
la motivazione in relazione alla misura personale, essendo mancata la valutazione
autonoma propria della prevenzione, rispetto all'esito del processo penale, e quella
dell'attualità della ritenuta pericolosità. Non sarebbe stato poi motivato
l'aggravamento della misura.
5.1 Il
ricorso, nelle sue due articolazioni, è infondato, prossimo anch'esso
all'inammissibilità.
La Corte distrettuale ha affrontato con motivazione specifica il tema della
rilevanza delle prove valorizzate nel processo penale per attestare una perdurante
appartenenza con ruolo apicale alla cosca (p. 33 e 34), nonché dell'attualità della
pericolosità sociale qualificata (p. 35 ultimo periodo e 36), spiegandone, con
rinnovato autonomo apprezzamento, la diretta pertinenza anche ai fini della misura
di prevenzione.
Si tratta pertanto di apprezzamento autonomo sorretto da motivazione
tutt'altro che apparente, giacchè vi è specifico confronto con le concrete risultanze
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probatorie, rispetto al quale le censure sono in parte generiche (non dando atto di
questo specifico confronto) e in parte comunque prospettando vizi diversi da quello
solo consentito nella procedura, della violazione di legge anche per mancanza
assoluta di motivazione.
Anche il punto della mancata motivazione sull'aggravamento è prospettato nel
secondo atto di ricorso in termini sostanzialmente generici, trattandosi di aspetto
della decisione del primo grado, rispetto al quale vi è stato un rinnovato e conforme
apprezzamento dei Giudici d'appello, sorretto da motivazione specifica (che va letta
ovviamente alla luce di tutto quanto nel medesimo provvedimento in precedenza
commentato: p. 36).
6. MARIA GRAZIA MESSINA
- (avv. Santannbrogio)
1. violazione degli artt. 1 e 2 legge 575/65, in relazione alla misura di
prevenzione personale, perché l'affermazione della pericolosità sociale attuale della
donna sarebbe stata argomentata con la valorizzazione di elementi di fatto (il
contenuto di cinque colloqui in carcere, tre con la partecipazione della ricorrente;
l'esito di perquisizione del 21.9.07) che tuttavia già nel processo penale avevano
condotto all'assoluzione per non aver commesso il fatto. Sarebbe mancata quindi
motivazione sull'idoneità di tali elementi a fondare il giudizio di pericolosità sociale e
sull'attualità di questa, in relazione all'epoca risalente di quegli eventi (2007, 2009),
alla natura familiare e comunque alla non argomentata consapevolezza della natura
criminale dei contenuti dei colloqui, al mutato contesto (essendo i due PESCE da
tempo sottoposti al regime detentivo ex art. 41-bis OP). Gli argomenti della Corte
d'appello, su tali punti, sarebbero non decisivi, irragionevoli e fuorvianti (p. 10 ric.),
comunque privi di anche mero valore indiziario perché suscettibili di diversa
fisiologica spiegazione nel contesto dei rapporti familiari e nell'attribuzione di alcuni
riferimenti alla nonna paterna Bonarrigo e in definitiva travisati (p. 11 e 12), in ogni
caso già giudicati nel processo penale come atteggiamenti passivi;
.2 violazione degli artt. 111 Cost., 4 legge 1423/56 e 125 c.p.p., mancanza
assoluta di motivazione sui motivi d'appello relativi a tipo e durata della misura di
prevenzione 'inflitta'.
.3 (quanto alla misura patrimoniale) violazione degli artt. 2-bis.3, 2-ter.3
legge 575/65 in relazione ai meccanismi presuntivi in base ai quali la Corte
d'appello ha attribuito alla MESSINA i beni della figlia FRANCESCA CAPRIA e del
marito Giuseppe Spataro, considerando i due nuclei familiari congiuntamente e da
ciò facendo derivare l'incapienza in relazione agli investimenti: dando così valenza
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ad una presunzione utile solo a legittimare indagini ma non gli apprezzamenti di
merito per la confisca, per la quale sono necessarie sproporzione tra patrimonio e
redditi e disponibilità diretta o indiretta dei beni formalmente invece intestati a
terzi, senza che la ritenuta sproporzione dei redditi del terzo possa ex se essere
considerata sintomatica di tale disponibilità indiretta (in ragione della possibile
autonoma attività illecita del terzo medesimo); omessa motivazione sulla divisione
da anni dei due nuclei familiari e sull'assenza di prova della disponibilità dei beni
della coppia FRANCESCA CAPRIA-Giuseppe Spataro da parte della MESSINA;
.4 violazione dell'art. 2-ter.3 legge 575/65 in relazione alla sproporzione tra
valore dei beni afferenti il patrimonio della ricorrente e attività economica svolta;
quanto all'immobile di via Spalato, irrazionalmente la Corte dopo aver dato atto
della possibilità che il nucleo MESSINA-CAPRIA avesse goduto di redditi e risparmi
sufficienti, in relazione alla propria attività d'impresa, dal 1966 fino al 1988, idonei
all'acquisizione e ultimazione del medesimo, avrebbe ritenuto non computabili i
redditi provenienti da beni da ritenersi acquisiti con il reimpiego di fondi illeciti,
come il terreno di Candidoni acquisito nel 1985, quest'ultimo tuttavia acquisito dal
diverso nucleo familiare FRANCESCA CAPRIA-marito Giuseppe Spataro, a due anni
dal loro matrimonio (1983/1985) e dieci anni dopo la ristrutturazione dell'immobile
di via Spalato (1975); quanto al terreno in località Luvari di Rosarno (ed alla
somma percepita nel 2005 per la sua successiva espropriazione) il collegamento
con i proventi del terreno Candidoni sarebbe 'iniquo e scorretto', ancora perché non
era stata argomentata la acquisizione e la disponibilità anche indiretta del
medesimo da parte della ricorrente e poi per la comprovata disponibilità di risparmi
nel 1987 e 1988 sufficienti all'acquisizione del fondo Luvari (sul punto essendosi
verificata confusione del Giudice di primo grado tra redditi e risparmi disponibili);
quanto alla villa di via Leoncavallo ed al periodo successivo al 1989, la Corte
avrebbe travisato i fatti, attribuendo alla MESSINA ed al marito il bene (e i relativi
costi), invece già giudizialmente accertato essere stato realizzato e ristrutturato dal
genero PESCE ANTONINO su terreno sì di Giovanni CAPRIA ma da questi acquisito,
senza esborsi, per usucapione, comunque nel 1989 il nucleo CAPRIA-MESSINA
disponendo di redditi e risparmi sufficienti anche per le spese di ampliamento;
quanto alle varie particelle contigue di un unico ulteriore terreno in Rosarno,
acquistate sempre nel 1989 dai coniugi CAPRIA contraendo un mutuo con rate
annuali corrispondenti al reddito della MESSINA per un'indennità Inps, la Corte
avrebbe sovrapposto anche dati ed esborsi relativi a diverso terreno acquistato
dalla figlia FRANCESCA in proprio; mancata motivazione sui documentati ingenti
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risparmi tra il 1995 e il 2006 e sulle indennità Terna e Anas per servitù di passaggio
e indennità di esproprio.
.5 violazione dell'art. 2-bis comma 6-bis legge 575/65, per omessa
motivazione del legame pertinenziale tra epoca di acquisto dei beni e accertamento
della pericolosità, il patrimonio essendosi costituito a partire dal 1966 in seguito a
redditi da lecita attività lavorativa della ricorrente e del defunto marito, solo nel
1997 la figlia avendo contratto matrimonio con ANTONINO PESCE.
6.1
Il ricorso va rigettato quanto al primo motivo. In realtà la motivazione
della Corte muove dall'esame - incidentale ma dettagliato - dell'attività di Francesco
e Antonino Pesce, per spiegare il ruolo di permanente e consapevole connivenza
della donna (p. 40-42), in particolare con la ricezione e custodia di consistenti
somme di denaro contante, la cui provenienza spiega espressamente perché
doveva giudicarsi non essere stata giustificata (p.43). Specialmente, alle pp. 43-48
spiega inoltre, con motivazione espressa e articolata, il diverso apprezzamento ai
fini di prevenzione rispetto a quello penale (p. 48 e 49: in sintesi, alla luce della
ricostruzione che ha preceduto: la piena consapevolezza dell'illiceità dei traffici dei
congiunti, in particolare il genero ANTONINO PESCE e i nipoti FRANCESCO e
GIUSEPPE, per diretta partecipazione alle palesi discussioni dei fatti delittuosi in cui
costoro erano protagonisti o comunque coinvolti; la consapevole e funzionale
attività di custodia di documenti e denaro, p. 49; gli interventi pacificatori tra i
congiunti in contrasto per comportamenti afferenti gli affari illeciti, p. 47; la
disponibilità a 'veicolare' messaggi e indicazioni utili alle esigenze dell'attività
associativa). La conclusione in fatto cui la Corte d'appello perviene, coerente a
quella dei primi Giudici del merito, è che la MESSINA sia soggetto in permanenza
contiguo all'ambiente mafioso di riferimento, pienamente consapevole delle attività
illecite di nipoti e genero, che, lungi dal dissuadere, ha assecondato efficacemente
con comportamenti obiettivamente e consapevolmente fattivi e funzionali.
Questa Corte deve osservare che l'apprezzamento dei Giudici del merito di
entrambi i gradi del giudizio è quindi sorretto da motivazione certamente non
apparente: il che esclude il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione
che, come più volte ricordato (anche in relazione al comune motivo di cui si è
trattato
sub
2.1), è l'unico che rileva in questa procedura in sede di legittimità,
essendo irrilevante la condivisione o meno dell'apprezzamento nel merito da parte
della Corte. Le censure finiscono pertanto col fondare doglianze di merito o di vizi
della motivazione non pertinenti.
Qì5n
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Attualità della pericolosità, nonché adeguatezza di tipo e durata della misura
sono stati pure oggetto di specifica motivazione (p. 50, da apprezzarsi, in termini di
non apparenza della motivazione, alla luce di tutto quanto in precedenza
argomentato specificamente): da qui l'infondatezza anche del secondo motivo.
I motivi dal terzo al quinto, afferenti la misura patrimoniale, vengono trattati
sub
7.3 e 8.
7.
Vanno trattati insieme i ricorsi di
CARMELINA CAPRIA
(avv. Infantino,
con riferimento ai conti deposito titoli 10412 e 6900965 UBI Banca Carime e alle
polizze assicurative 6909248 e 6909268 Ass. Generali e 021347348 Alleanza Torso
spa) e
FRANCESCA CAPRIA
(avv. Santarnbrogio) (beni sequestrati p. 8 ric.).
7.1
CARMELINA CAPRIA enuncia questi motivi:
1.
violazione degli artt. 2-bis e 2-ter legge 575/65, 3 legge 1423/56, in
particolare in ordine alla presunzione ex art. 2-bis (che riguarderebbe la sola fase
delle indagini e non rileverebbe per la riconducibilità dei beni di familiari al
proposto, ora comunque operando la sola presunzione ex art. 2-ter comma 14 nei
termini confermati dall'art. 26.2 codice antimafia) e all'onere della prova. I beni
confiscati sarebbero stati nella disponibilità della donna da oltre due anni prima
della proposta di applicazione della misura;
2.
violazione degli artt. 2-bis e 2-ter legge 575/65, 3 legge 1423/56 con
riferimento ai presupposti applicativi della misura di prevenzione, perché la Corte
(P. 70) avrebbe escluso i redditi goduti dalla ricorrente da impresa agricola in
ragione del giudicato illecito acquisto del terreno da parte della madre MESSINA
MARIA GRAZIA, soggetto titolare del terreno diverso da quello esercente l'attività
imprenditoriale e da quello che, in relazione alla ricorrente, era il proposto (PESCE
ANTONINO);
3.
violazione degli artt. 2-bis e 2-ter legge 575/65, 3 legge 1423/56, 24 e 27
Cost. in relazione ai contenuti dell'onere probatorio, quanto alla dedotta vincita al
lotto e alla provenienza e gestione dei conti correnti cointestati con madre e sorella;
4.
violazione degli artt. 4 comma 10 legge 1423/56 e 125.3 c.p.p. (il motivo
corrisponde alla prima parte del primo del ricorso di ANTONINO PESCE);
5.
violazione degli artt. 2-bis e 2-ter legge 575/65, 3 legge 1423/56, in
relazione all'omessa motivazione della sproporzione con riferimento a ciascun
singolo bene.
7.2
FRANCESCA CAPRIA enuncia motivi di:
1. violazione degli artt. 2-bis.3 e 2-ter.3 legge 575/1965 per l'erronea
applicazione dei meccanismi presuntivi lì disciplinati, in relazione all'omessa
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motivazione della necessaria disponibilità diretta o indiretta dei beni tramite
interposizione di persona fisica o giuridica e della loro provenienza illecita (per
frutto o reimpiego), oggetto di prova rigorosa, in particolare tenuto conto della
formazione progressiva del patrimonio della ricorrente e del marito Giuseppe
Spataro, dell'autonomia del nucleo familiare rispetto alla MESSINA da tempo
precedente al sorgere del rapporto di affinità tra questa e ANTONINO PESCE,
dell'intromissione della MESSINA nel patrimonio dei due coniugi;
2. violazione dell'art. 2-ter.3 legge 575/1965 con riferimento alla giudicata
sproporzione tra beni in patrimonio e attività economica svolta, con particolare
riferimento ai redditi della coppia dalla gestione delle loro attività agricole, alle
dichiarazioni dei fratelli Diego e Domenico Spataro, alle vicende dei singoli terreni
ed alla comprovata professionalità specifica di Giuseppe Spataro, ai tempi di
effettivo esborso delle somme necessarie per l'acquisto e la coltivazione del fondo
di Candidoni, alla mera apparenza della motivazione che collega gli acquisti del
fondo e dell'abitazione (avvenuto quest'ultimo dieci anni dopo il primo), alla
documentazione prodotta per comprovare l'effettività delle spese di ristrutturazione
dell'immobile, ai redditi (netti e non lordi come argomentato dalla Corte) dal 1990
al 2002, alla contraddittorietà tra i redditi riconosciuti tra il 1999 e il 2002 e la
contemporaneamente affermata incapienza per l'acquisto dei due terreni in Rosarno
nello stesso 2002, alla affermata irrilevanza dei redditi agricoli del marito Giuseppe
Spataro perché non dichiarati essendo pacifico l'esercizio effettivo della
corrispondente attività economica.
7.3
I beni dei quali si discute sono quelli che risultano formalmente intestati o
cointestati per quota alle sorelle CAPRIA, giudicati in realtà appartenenti alla madre
MARIA GRAZIA MESSINA e acquisiti con proventi illeciti in particolare connessi
all'attività svolta in contiguità al contesto criminoso per il quale pur vi è stata
formale assoluzione all'esito del processo penale.
Osserva la Corte come la posizione della MESSINA appaia diversa da quella
dei due PESCE. Va infatti considerato che alla luce della peculiare ragione che ha
condotto (con apprezzamento che sopra si è già chiarito essere immune da
violazione di legge e vizio di motivazione mancante) all'affermazione della
pericolosità sociale della donna, risulti allo stato assente dalla motivazione
l'approfondimento di un argomento che, invece e con riferimento alla confisca di
beni anche nel tempo intestati formalmente a terzi (le figlie), avrebbe dovuto
essere necessariamente affrontato: quello delle dinamiche temporali del
collegamento della MESSINA con il clan Pesce. La difesa aveva valorizzato la data
del matrimonio tra CARMELINA e ANTONINO PESCE, indicata tra l'altro al 1997 (p.
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43 ric.). La difesa di FRANCESCA CAPRIA aveva a sua volta evidenziato il dato del
proprio matrimonio (1983, come richiama la stessa Corte: p. 30 decreto), anche in
relazione all'autonomia del proprio rapporto di vita coniugale rispetto alla famiglia
d'origine da tempi precedenti al rapporto di coniugio tra CARMELINA e ANTONINO
(e, appunto, la sua implicazione sulla posizione della madre). Si tratta di aspetti
obiettivi che, pur non assumendo alcuna valenza 'legale' ai nostri fini, nel senso di
imporre automaticamente un diverso regime della valenza probatoria dei fatti da un
determinato momento (basti pensare che l'evento-matrimonio può esser preceduto
da situazioni di vita le più diverse, per quanto riguarda rapporti e contesti
precedenti, non solo tra coloro che divengono coniugi, ma anche i nuclei familiari
originari), tuttavia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica argomentazione.
In altri termini, entrambi i decreti paiono aver collocato la MESSINA nel
giudicato contesto di pericolosità personale evidenziandone condotte specifiche che
parrebbero operare solo all'interno dell'azione del gruppo Pesce (nel quale sono poi
inseriti anche i nipoti), cui la stessa parrebbe essere stata originariamente
estranea. Proprio il fatto di avere escluso la confiscabilità dei beni che avevano fatto
parte dell'asse ereditario di GIOVANNI CAPRIA, suocero di ANTONINO PESCE e
marito della MESSINA, giudicato estraneo all'attività criminosa del gruppo Pesce
(p.16 e 70 decreto impugnato) conforta, sul piano logico, l'esistenza di un
segmento almeno di lecito patrimonio nell'asse MESSINA, CARMELINA e
FRANCESCA CAPRIA, autonomo rispetto a provenienza invece non lecita o incerta
strettamente connessa tuttavia alle ragioni della giudicata pericolosità personale e,
per CARMELINA, del rapporto di coniugio con ANTONINO PESCE.
Ed allora, il tema generale della relazione temporale pericolosità/acquisto (le
Sezioni Unite hanno riconfermato che la pericolosità sociale, oltre ad essere
presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale"
del suo ambito applicativo: SU sent. 4880/15) diveniva particolarmente rilevante,
per la posizione dei beni intestati ai congiunti della donna in relazione al patrimonio
di provenienza, originaria o conseguente, del nucleo CAPRIA-MESSINA, proprio
perché, allo stato della motivazione, la ragione della pericolosità parrebbe fondata
sul contatto col gruppo familiare Pesce.
Sul punto si impone pertanto nuova valutazione, che tenga conto dei predetti
rilievi.
Rimangono invece superate le censure dei motivi 3 e 4 del ricorso di
CARMELINA CAPRIA (per le medesime ragioni indicate trattando i corrispondenti
motivi di ANTONINO PESCE).
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8.
I ricorrenti ANTONINO PESCE, FRANCESCO PESCE e STANGANELLI MARIA
devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Non così per
MARIA GRAZIA MESSINA, il dispositivo che segue dovendo essere interpretato
come accoglimento allo stato del suo ricorso in relazione ai beni di cui non è
autonoma e formale intestataria, con le connesse implicazioni sulla propria
complessiva situazione patrimoniale (motivi terzo, quarto e quinto del ricorso).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di FRANCESCA CAPRIA e di
CARMELINA CAPRIA, per quest'ultima limitatamente ai beni relativi alla posizione di
MARIA GRAZIA MESSINA, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio
Calabria per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso di CARMELINA CAPRIA.
Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 16.9.2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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