Sentenza Nº 51207 della Corte Suprema di Cassazione, 30-12-2015

Presiding JudgeSANTACROCE GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:51207PEN
Date30 Dicembre 2015
Judgement Number51207
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Maresca Giuseppe, nato a Piano di Sorrento il 13/12/1986
2.
Tramontano Orsola, nata a Napoli il 30/10/1959
avverso la ordinanza del 08/05/2015 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Luca Ramacci;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale
Carmine Stabile e dei Sostituti Procuratori generali Fulvio Baldi, Pietro Gaeta,
Aurelio Galasso, Francesco Iacoviello, che hanno concluso chiedendo il rinvio a
nuovo ruolo del ricorso, ai fini dell'integrazione del contraddittorio difensivo nelle
forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
Penale Sent. Sez. U Num. 51207 Anno 2015
Presidente: SANTACROCE GIORGIO
Relatore: RAMACCI LUCA
Data Udienza: 17/12/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
f
1.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'8 maggio 2015 ha confermato il
decreto di sequestro probatorio eseguito nei confronti di Giuseppe Maresca ed
Orsola Tramontano e concernente armi da fuoco, detenute legittimamente ma
conservate in un armadio blindato trovato aperto all'atto dell'accesso di polizia,
armi bianche e munizioni, nonché marijuana, conservata in diversi involucri
rinvenuti in più luoghi, ipotizzandosi, nei loro confronti, i reati di cui agli artt. 20
2.
Avverso tale pronuncia i predetti hanno proposto ricorso per cassazione
tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo il difetto di motivazione e la
violazione dell'art. 292, comma 2, lett.
c)
e
c-bis)
e comma
2-ter
cod. proc. pen.
in relazione alla questione, sollevata in sede di riesame e concernente la
mancanza di sigilli «nello scatolo di cartone ed all'interno delle buste contenenti
il materiale sequestrato», nonché la mancanza di motivazione del decreto di
convalida, in considerazione della riferita comprovata presenza in sede di
accertamento tecnico, di un quantitativo di sostanza presunta stupefacente
superiore a quello descritto nel verbale di sequestro.
Deducono altresì la violazione di legge in relazione al contenuto di due
verbali di sequestro (redatti uno alle ore 14,30 e l'altro alle 17,30, quest'ultimo
relativo a sostanza stupefacente) dai quali risulterebbe la prosecuzione illecita
dell'attività di ricerca, anche in assenza del difensore, presente solo
all'accertamento tecnico effettuato in data 11 giugno 2015.
3.
Il ricorso è stato assegnato alla Sesta Sezione penale, la quale,
all'udienza del 15 settembre 2015, ha proceduto con rito camerale non
partecipato, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
4.
In vista della predetta udienza, nelle sue conclusioni scritte, il Procuratore
generale aveva formulato richiesta di fissazione di udienza camerale secondo il
disposto dell'art. 127 cod. proc. pen., richiamando, a tale proposito, le
conclusioni cui era pervenuta una precedente decisione delle Sezioni Unite (Sez.
U, n. 14 del 06/11/1992, dep.1993, Lucchetta, Rv. 192206), ritenute condivisibili
nonostante quanto rilevato in successive pronunce (Sez. U, n. 41694 del
18/10/2012, Nicosia, Rv. 253289; Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009,
Manesi, Rv. 242291) e considerate anche le indicazioni della Corte EDU, atteso il
carattere, ritenuto afflittivo, dell'ablazione reale, sostanzialmente affine alle
2
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