Sentenza Nº 51174 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2019

Presiding JudgeDE CRESCIENZO UGO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:51174PEN
Date19 Dicembre 2019
Judgement Number51174
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1)
LUCA' MAURIZIO n. a Messina il 18/10/1971
2)
CELONA STEFANO n. a Messina il 28/6/1974
3)
FAMULARI ORAZIO n. a Messina il 15/8/1974
4)
CARNAZZA VITTORIO n. a Messina il 20/3/1962
5)
LASCARI NUNZIO n. a Messina il 6/6/1958
6)
PARISI LEONARDO n. a Piedimonte Etneo il 18/6/1970
7)
LI MURA GAETANO n. a Messina il 13/11/1977
8)
STANCAMPIANO PIZZO GIUSEPPE n. in Gran Bretagna il 24/8/1971
9)
BONANNO ANTONIO n. a Messina il 22/12/1982
avverso la sentenza resa in data 8/11/2018 dalla Corte d'Appello di Messina
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita nell'udienza pubblica del 1/10/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott.Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto dei
ricorsi;
uditi i difensori, Avv.ti Carlo Morace, Antonio Salvatore Scordo, Salvatore Silvestro, anche
quale sostituto processuale dell'Avv.Pasquale Marcianò e dell'Avv. Ernesto Pino, Giovambattista
Freni, Garufi Daniela, i quali -dopo aver illustrato i motivi- ne hanno chiesto l'accoglimento.
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oJ-
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51174 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
Data Udienza: 01/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina riformava parzialmente la decisione
del locale Tribunale in data 8 maggio 2017, statuendo -per quanto qui rileva- la riqualificazione
ex art. 648 cod.pen. del delitto ascritto sub L) nonché, ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR
309/90 delle condotte di cui ai capi M,P,R, e, ai sensi dell'art 73, comma 4, di quella sub Q) ,
rideterminando all'esito le pene inflitte agli odierni ricorrenti e confermando nel resto.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
l'Avv. Antonio Salvatore Scordo, con unico atto, nell'interesse degli imputati Lucà Maurizio e
Carnazza Vittorio
2.1 la violazione degli artt. 56,629 cod.pen. e il travisamento della prova con riguardo alla
conferma del giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente Lucà per il delitto di tentata
estorsione pluriaggravata ascritta al capo A). La difesa lamenta che la Corte territoriale ha
travisato le dichiarazioni della p.o. Nicotra, asserendo che egli avrebbe avuto modo di vedere
in viso l'estorsore allorché si recò presso il cantiere a bordo di uno scooter risultato
appartenere alla moglie del Lucà, avendo in quel frangente alzato la visiera del casco, e
descrivendolo come tozzo e robusto, trascurando —tuttavia- di considerare i contenuti
dell'originaria denunzia acquisita in atti, dalla quale risulta che il Nicotra non conosceva il Lucà
e che il nome dell'imputato gli fu riferito da un operaio, suo dipendente. I giudici d'appello,
inoltre, non hanno considerato che il M.Ilo Darone, che ha coordinato le indagini, ha
confermato che la p.o. non conosceva il ricorrente e che le indicazioni somatiche fornite non
corrispondevano a quelle dell'imputato all'epoca dei fatti.
2.2 L'inosservanza degli artt. 191 e 195 cod.proc.pen. La difesa sostiene che, poiché il Nicotra
ha collegato il numero di targa all'estorsore che ha avanzato richieste di danaro a seguito delle
informazioni ottenute da un operaio, Pinnizzotto Federico, la Corte d'Appello avrebbe dovuto
accogliere la richiesta di audizione del predetto teste ai sensi dell'art. 195, a pena di
inutilizzabilità di quanto dichiarato dal titolare del cantiere. Infatti, secondo quanto riferito dal
Nicotra, il dipendente avrebbe visto l'Honda Sh, utilizzato dall'estorsore per portarsi sul
cantiere della p.o., dinanzi al Bar Alexander, gestito dal Lucà, e su tale circostanza era stato
chiesto l'esame del Pinnizzoto ai sensi dell'art. 195 cod.proc.pen., richiesta disattesa da
entrambi i giudici di merito.
2.3 La violazione dell'art. 56, comma 3, cod.pen. e il travisamento della prova, avendo la
sentenza impugnata negato il riconoscimento della desistenza volontaria, nonostante la stessa
p.o. abbia riferito che nel pomeriggio aveva incontrato il proprio operaio Pinnizzotto, il quale lo
aveva informato che, alla fine del suo turno di lavoro, il soggetto che aveva avanzato la
richiesta estorsiva lo aveva nuovamente avvicinato, dicendogli di non preoccuparsi perché si
era trattato di un errore in quanto cercava un'altra ditta.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2.4 La violazione degli artt. 7 L. 203/91, 628 cpv n. 3 cod.pen. e 191 e 195 cod. proc.pen. La
difesa del ricorrente denunzia che la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 è stata affermata
con ricorso a mere formule di stile e sulla base di elementi probatori illegittimamente assunti.
Invero, la frase "fatevi la croce perché ci siano seccati ed ora dovete iniziare a pagare..",
riportata dalla sentenza impugnata, non è stata rivolta né percepita dalla p.o. Nicotra, al quale
sarebbe stata riferita dal Pinnizzotto, di cui è stato, più volte ed inutilmente, chiesto l'esame.
Inoltre, secondo la difesa nel caso di specie il soggetto che si è presentato presso il cantiere
del Nicotra non ha posto in essere alcun atto intimidatorio né evocato la forza intinnidatrice di
consorterie criminali operanti sul territorio, limitandosi ad avanzare una richiesta di danaro che
non ha esercitato alcuna particolare coartazione psicologica sulla vittima, che ha denunziato
immediatamente l'accaduto, sicché la Corte avrebbe dovuto escludere l'aggravante del metodo
mafioso.
Il ricorrente denunzia, altresì, l'illogicità della motivazione resa in ordine alla sussistenza
dell'aggravante ex art. 628 cpv n. 3 cod.pen. poiché la Corte territoriale ha affermato la sicura
appartenenza del Lucà al clan di S. Lucia sopra Contesse sebbene l'imputato non sia stato mai
condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., facendo leva sui legami parentali con
Sparacio Salvatore e Comandè Salvatore.
2.5 II travisamento della prova e l'illogicità della motivazione in relazione al delitto d'estorsione
contestato al capo C), avendo la Corte distrettuale confermato il giudizio di penale
responsabilità del prevenuto in relazione all'ipotesi di estorsione pluriaggravata in danno
dell'imprenditore Murgo Stefano nonostante il medesimo e il capocantiere, Urso Ignazio,
abbiano escluso di essere stati destinatari di richieste estorsive ovvero di atti intimidatori. La
sentenza impugnata ha valorizzato in senso accusatorio una conversazione ambientale del
30/11/2008 nel corso della quale il ricorrente parlerebbe con il coimputato Celona del furto di
un box in lamiera, apoditticamente collegato al furto di un prefabbricato subito dal Murgo nel
giugno 2008.
2.6 La mancanza e , comunque, l'illogicità della motivazione in relazione alle aggravanti di cui
all'art. 7 L. 203/91 e 628 cpv n. 3 cod.pen. con riguardo al capo C) in quanto non risultano
accertati tempi e modalità di consumazione del reato e non risultano esplicitate le ragioni che
giustificano la ricorrenza delle aggravanti.
2.7 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al delitto di ricettazione
contestato al capo L) in quanto -sulla scorta delle conversazioni intercettate e valorizzate in
sentenza- sarebbe stato al più ravvisabile un tentativo di truffa da attuare mediante la
spendita degli assegni circolari di cui i conversanti discutevano.
2.8 L'illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione al giudizio di
responsabilità per il delitto ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 in quanto la Corte territoriale ,
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