Sentenza Nº 51034 della Corte Suprema di Cassazione, 30-11-2016

Presiding JudgeFUMU GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:51034PEN
Judgement Number51034
Date30 Novembre 2016
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1.
POTENZA BRUNO, nato il 22/03/1962;
2.
POTENZA SALVATORE nato il 15/08/1964;
3.
POTENZA ASSUNTA nata il 26/02/1952;
4.
SARPA DOMENICO nato il 19/03/1957;
5.
IORIO MARCO nato il 13/06/1969;
6.
IORIO MASSIMILIANO nato il 01/02/1971;
7.
IORIO CARMINE nato il 27/08/1975;
contro la sentenza del 18/06/2015 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Potenza Bruno.
L'inammissibilità dei ricorsi di Potenza Assunta, Sarpa Domenico, brio Marco,
Iorio Massimiliano e brio Carmine. Annullamento con rinvio limitatamente al
trattamento sanzionatorio per Potenza Salvatore
uditi i difensori, avv.ti Domenico Ciruzzi (per Potenza Assunta, nonché, in
sostituzione dell'avv.to Giuseppe De Gregorio, per Potenza Bruno e Sarpa
Domenico), Gaetano Inserra (per Potenza Salvatore), Franco Carlo Coppi (per
Potenza Bruno), Andrea Imperato (per Iorio Marco), Mario Pasquale Fortunato
(per Potenza Assunta), Sergio Cola (per Iorio Marco, Iorio Massimiliano e brio
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51034 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RAGO GEPPINO
Data Udienza: 04/11/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Carmine), Ercole Ragozzini (per Potenza Bruno), Bruno Botti (per Iorio Marco,
Iorio Massimiliano e Iorio Carmine) che hanno concluso chiedendo l'accoglimento
dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/06/2015, la Corte di Appello di Napoli,
pronunciandosi sull'appello proposto dal Procuratore Generale e dagli imputati
contro la sentenza emessa in data 18/12/2013 dal tribunale della medesima
città, così decideva:
1.1. in riforma della suddetta sentenza, dichiarava POTENZA Assunta
colpevole del reato di cui all'art. 416 cod. pen.;
1.2. confermava la suddetta sentenza nella parte in cui aveva ritenuto:
a)
POTENZA Bruno colpevole dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo
sub a), art. 644 cod. pen. (capo sub I) e art. 648 ter (capo sub C);
b)
POTENZA Salvatore colpevole dei reati di agli artt. 416 cod. pen. (capo
sub a), art. 644 cod. pen. (capo sub I), art. 629 cod. pen. (capo sub L);
c)
SARPA Domenico colpevole dei reati di agli artt. 416 cod. pen. (capo sub
a), art. 644 cod. pen. (capo sub O), art. 612 cod. pen. (capo sub T);
d)
IORIO Marco - IORIO Massimiliano - IORIO Carmine colpevoli del reato
di cui all'art. 648 ter cod. pen.
2. Contro la suddetta sentenza, tutti i suddetti imputati, a mezzo dei
rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. POTENZA Assunta, a mezzo dei propri difensori, con due separati ricorsi,
ha dedotto:
3.1.
VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE RAFFORZATA: la
difesa lamenta
che la Corte di Appello, pur a fronte di una sentenza assolutoria del giudice di
primo grado, aveva condannato l'imputata sulla base di una mera lettura
alternativa del medesimo materiale probatorio senza confrontarsi con gli
argomenti addotti a sostegno dal tribunale. In tal modo, la Corte aveva violato il
principio di diritto secondo il quale il giudice di appello che riformi la sentenza
impugnata ha l'obbligo di motivare "in modo rafforzato" e, quindi, di misurarsi
con tutti gli argomenti addotti dal primo giudice e disattenderli in modo puntuale
evidenziandone le incongruenze in modo che la nuova e diversa motivazione si
sovrapponga a quella riformata, in modo logico e coerente al compendio
probatorio utilizzato. A tal fine, la difesa, dopo avere ripercorso
l'iter
motivazionale di entrambe le sentenze, sostiene che la Corte si era limitata ad
una mera rivalutazione di quegli stessi elementi probatori evidenziati dal
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
tribunale ma senza indicare le ragioni per cui la prima decisione era affetta da
vizi motivazionali tali da comportarne la riforma: primo motivo ricorso avv.to
Ciruzzi; primo motivo ricorso avv.to
Fortunato;
3.2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
416
COD. PEN. -
597
COD. PROC. PEN.:
la difesa
dell'imputata (ricorso avv.to Ciruzzi, pag. 17 ss; ricorso avv.to
Fortunato pag. 28
ss), in punto di fatto ha premesso che il Tribunale aveva ritenuto che
l'associazione per delinquere di cui avrebbe fatto parte l'odierna ricorrente, era
stata operante nel ristretto lasso temporale dal febbraio 2011 al giugno del 2011
ossia fino al momento in cui tutti i componenti del sodalizio criminale, erano stati
arrestati. Tale punto della decisione non era stato impugnato dal Pubblico
Ministero, sicchè doveva ritenersi passato in giudicato. Ora, poiché, secondo
l'assunto della Corte territoriale, la ricorrente avrebbe fatto parte della suddetta
associazione proprio successivamente al giugno del 2011, ne derivava la
violazione dell'art. 416 cod. pen. in quanto, di fatto, la Corte aveva finito per
teorizzare la configurabilità di una associazione per delinquere monosoggettiva:
il che, con tutta evidenza, era impossibile giuridicamente e fattualmente;
3.3.
MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE:
entrambi i difensori, con
argomenti spesso sovrapponibili, hanno censurato la sentenza impugnata
sostenendo che la Corte territoriale: a) avrebbe interpretato le intercettazioni in
modo travisato ed illogico rispetto a quelle che erano le evidenze fattuali
correttamente evidenziate dal tribunale che, sul punto, era giunto a conclusioni
opposte; b) pur avendo ritenuto che la ricorrente fosse preposta alla gestione
della cassa ed al recupero dei crediti dovuto dalle vittime delle usure, non era
stata imputata di alcun reato fine; c) non aveva spiegato come fosse possibile
che la ricorrente, pur svolgendo quel ruolo, non fosse stata indicata come
soggetto dedito all'usura da nessuna delle presunte vittime dell'usura, né da
alcun collaboratore di giustizia; d) non aveva evidenziato quale fosse la prova
dell'adesione dell'imputata all'accordo criminoso intervenuto un anno prima tra i
suoi fratelli (Bruno e Salvatore), il padre (Mario) e Sarpa; e) non aveva
considerato che il colloquio intercettato fra la ricorrente ed il Terminiello - sul
quale, sostanzialmente, era stato fondato il giudizio di condanna - era un
post
factum
rispetto all'ipotesi delittuosa in contestazione, nel senso che era
intervenuto in un momento in cui l'associazione si era già estinta;
3.4.
VIOLAZIONE DELL'ART.
62 BIS COD. PEN.
per non avere la Corte concesso le
chieste le suddette attenuanti nonostante ne sussistessero i presupposti (ruolo
minimo; incensuratezza; azione maturata nel contesto familiare).
3.5. Con memoria datata 06/05/2016, i difensori di Potenza Assunta hanno
ribadito ed ulteriormente illustrato i suddetti motivi di censura, insistendo, in
particolare, sul vizio di omessa motivazione rafforzata
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT