Sentenza Nº 51002 della Corte Suprema di Cassazione, 09-11-2018

Presiding JudgeCAVALLO ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:51002PEN
Judgement Number51002
Date09 Novembre 2018
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rosone Pietro nato a Palermo il 18 lu
g
lio 1966,
Alessi Giovanni nato a Palermo il 10 lu
g
lio 1976,
Di Maio Giuseppe nato a Palermo 1'11 ma
g
gio 1985,
Tarantino Francesco nato a Palermo il 25 ottobre 1976,
Sala Antonino nato a Palermo il 19 aprile 1984,
Di Miceli Ciro nato a Palermo il 5 aprile 1966,
Lettieri Maurizio nato a Napoli il 18 settembre 1967,
Pilo Francesco nato a Palermo il 11 ma
gg
io 1975,
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9
g
iu
g
no 2017,
visti
g
li atti, il provvedimento impu
g
nato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consi
g
liere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso per il ri
g
etto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Giovanni Aricò e Gianluca To
g
nozzi, per Alessi; Debora Speciale per
Di Maio e, in sostituzione dei loro difensori, anche per Di Miceli, Sala, Rosone e
Tarantino, depositando per quest'ultimo, memoria tardiva.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 9
g
iu
g
no 2017, la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente
riformato, assolvendo
g
li imputati per il reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2 del d.P.R. n.
309 del 1990, la sentenza del 21 lu
g
lio 2015 emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, resa
14A
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51002 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 25/05/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato gli imputati stessi, per i reati di cui
4
agli artt. 74, commi
1
e 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80,
r.4
comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso tra loro, avevano acquistato,
trasportato e venduto ingenti quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish ed eroina,
in diverse località del territorio italiano.
2. - Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore,
l'imputato Lettieri Maurizio, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi
B),
D) e
F)
della
rubrica.
2.1. - In primo luogo, si deducono la violazione di legge e vizi della motivazione, in
ordine al delitto contestato al capo F), relativo all'acquisto e al trasporto di 2 kg di eroina e
14 kg di hashish, da Padova a Palermo, e attribuito all'imputato - secondo
l'argomentazione difensiva - sulla base di una valorizzazione parziale e alternata delle
dichiarazioni autoaccusatorie rese dallo stesso. In particolare, si precisa che l'imputato ha
espressamente riconosciuto la propria responsabilità in ordine a tutti gli episodi contestati,
ad eccezione del reato di cui al capo
F)
e limitatamente al traffico dei 2 kg di eroina. La
sentenza impugnata, valorizzando esclusivamente l'affermazione dell'imputato che
avrebbe riferito di essere stato informato da Alessi dell'acquisto dell'eroina, avrebbe -
secondo la difesa - omesso di considerare come lo stesso Lettieri, pur ammettendo
la
sua
piena partecipazione all'intera vicenda descritta dal capo
F),
abbia però sempre
disconosciuto la propria colpevolezza circa l'avvenuto acquisto dei 2 kg di eroina. I giudici
di merito non avrebbero fornito,
4
riguardo, alcun argomento valido a dimostrare la non
veridicità o genuinità delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione,
nonché la violazione degli artt. 62 e 69 cod. pen., e dell'art. 73, comma 7, del d.P.R. n.
309 del 1990, in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche
riconosciute e le aggravanti contestate, effettuato sulla base dei plurimi e gravi fatti
criminosi commessi dall'imputato, arrestato in Spagna in seguito ad ulteriori operazioni di
indagine concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si rileva, a proposito, che
l'imputato, al momento dell'arresto, risiedeva legittimamente in Spagna, non risultando,
pertanto, latitante. La circostanza che l'imputato fosse stato sottoposto ad un
procedimento penale in Spagna, esulerebbe, secondo il ricorrente, dal giudizio di
bilanciamento spettante ai giudici di merito, non rappresentando alcunché in termini di
pericolosità. Si censura, inoltre, la motivazione fornita relativamente all'esclusione della
circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del predetto d.P.R., attraverso il
richiamo a principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, per la difesa, non si
adatterebbero al caso di specie, dal momento che la collaborazione offerta dall'imputato si
sarebbe rivelata indispensabile per raggiungere risultati utili a fini processuali, quali
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT