Sentenza Nº 50830 della Corte Suprema di Cassazione, 30-11-2016

Presiding JudgeNAPPI ANIELLO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:50830PEN
Date30 Novembre 2016
Judgement Number50830
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TARENZI GIAN LUCA nato il 31/07/1964 a MILANO
nei confronti di:
TRESOLDI MAURO nato il 18/05/1968 a MILANO
avverso la sentenza del 10/07/2015 del TRIBUNALE di LODI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50830 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA
Data Udienza: 21/10/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La parte civile Gianluca TARENZI ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la
sentenza del Tribunale di Lodi con la quale Mauro TRESOLDI, in riforma della sentenza
del Giudice di pace della stessa località, è stato assolto con la formula perché il fatto
non costituisce reato per l'esercizio del diritto di critica dal reato di diffamazione in
danno dello stesso Tarenzi, accusato, in una serie di missive indirizzate a dirigenti della
Croce Rossa Italiana, di assenze e di disservizi nella sua attività di dipendente della
Croce Rossa di Codogno, di cui Tresoldi era responsabile.
2.
La sentenza impugnata riteneva non superati i limiti della continenza per essersi
l'imputato limitato a segnalare ai superiori gerarchici una situazione, quella delle
continue assenze del dipendente, che lo metteva in forti difficoltà, ricorrendo quindi,
almeno a livello putativo, la scriminante a prescindere dalla legittimità o meno di quelle
assenze.
3.
Il ricorrente articola tre motivi.
4.
Con il primo deduce mancanza di motivazione in punto di mancato superamento del
limite della continenza, essendosi il giudice di secondo grado sottratto all'obbligo di
motivazione rafforzata affrontando il solo tema delle assenze dal lavoro mentre in
alcune missive, specificamente richiamate, il tema era anche quello della copertura
assicurativa, del tipo di divisa, del ritardo in un intervento in codice rosso, circostanze
tutte risultate false alla stregua delle testimonianze Niglio e Stangoni allegate al ricorso.
5.
Il secondo motivo prospetta travisamento della prova in punto di veridicità dei fatti
attribuiti al Tarenzi perché la sentenza aveva ritenute non contestate da parte di
quest'ultimo le assenze dal lavoro senza considerare le testimonianze sopra ricordate.
6.
Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 51 cod. pen. la
cui applicazione non può
prescindere dal requisito della verità oggettiva dei fatti attribuiti che deve precedere la
verifica della convinzione dell'esponente circa la fondatezza delle accuse mosse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
I tre motivi di doglianza possono essere congiuntamente trattati riguardando la
configurabilità dell'esercizio del diritto di critica (il terzo), sotto il profilo della verità del
fatto (il secondo) e del rispetto del limite della continenza (il primo).
3.
La valutazione della verità del fatto si fonda nella sentenza impugnata sulla mancata
contestazione da parte del Tarenzi delle sue ripetute assenze dal lavoro, legittime o non
che fossero, quella del rispetto della continenza sul rilievo dell'adeguatezza del
contenuto delle missive inviate ai superiori al ruolo dell'imputato di responsabile
dell'organizzazione dei servizi della Croce Rossa di Codogno, quindi in sostanza sul
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
riconoscimento della causa di giustificazione
ex
art. 51 cod. pen.
sub specie
del diritto-
dovere di segnalazione critica, garantito anche a livello costituzionale dall'art. 21 Cost.,
da parte del superiore, ancorché con espressioni offensive, di comportamenti del
subordinato incidenti sull'organizzazione del lavoro.
4.
La prima conclusione non è scalfita dall'assunto, manifestamente infondato, del
ricorrente secondo cui sarebbero state travisate alcune testimonianze dalle quali
emergerebbe l'insussistenza degli addebiti. Invero il testo dei contributi dichiarativi
riportato in nota al secondo motivo e allegato al ricorso, dà conto di come la sentenza
non abbia affatto omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronuncia, in
quanto il teste Stangoni, a fronte di censure mosse dall'imputato al subordinato circa il
mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ha fatto riferimento solo al
colore della divisa usata dal Tarenzi, mentre il teste Niglio, all'epoca dei fatti capo del
personale della Regione Lombardia della C.R.I., si è limitato a dichiarare che il
procedimento disciplinare nei confronti della p.o. era stato archiviato in quanto l'autore
della segnalazione non aveva fornito prove sufficienti a sostegno. L'una e l'altra
testimonianza, quindi, non sono affatto significative che le segnalazione a suo tempo
effettuate avessero un contenuto falso, essendo tra l'altro il fatto delle assenze non
contestato - non è superfluo ribadirlo - neppure dall'interessato.
5.
Del pari manifestamente priva di fondamento la questione del mancato rispetto della
continenza nelle espressioni usate dal Tresoldi, che fa leva sulla mancanza di
motivazione circa l'osservanza di quel limite con riguardo agli addebiti diversi dalle
assenze dal lavoro, quali l'omesso utilizzo dei dispositivi di protezione e l'intralcio alle
attività operative della Croce Rossa, in contrasto con l'obbligo di motivazione rafforzato
gravante sul giudice di secondo grado che ribalti la prima decisione.
6.
Senonché da un lato il ricorrente, limitandosi a citare stralci delle missive, non evidenzia
le ragioni per le quali il limite sarebbe stato superato quanto alle tematiche in esse
trattate, dall'altro fa nuovamente leva sulla falsità di quegli addebiti richiamando le
testimonianze Stangoni e Niglio, la cui portata è già stata esaminata.
7.
Pure manifestamente infondata, da ultimo, la censura di violazione di legge in ordine
alla ritenuta sussistenza dell'esimente putativa, giacché fondata sull'erroneo
presupposto, comune agli altri motivi di ricorso, del mancato accertamento della verità
dei fatti segnalati.
8.
Seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in C 2000 la
somma che il ricorrente, essendo la causa di inammissibilità ascrivibile a sua colpa
(Corte Cost. 186/2000), deve corrispondere alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2000 in favore della Cassa della Ammende.
Così deciso il 21-10-2016
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