Sentenza Nº 50724 della Corte Suprema di Cassazione, 28-12-2015

Presiding JudgeLAPALORCIA GRAZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2015:50724PEN
Date28 Dicembre 2015
Judgement Number50724
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSELLI PIETRO N. IL 24/09/1954
avverso la sentenza n. 6558/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/05/2014
visti gli atti, la sentenza i1 ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ì
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50724 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
Data Udienza: 24/06/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.
Con sentenza del 14/05/2014 la Corte d'appello di Milano, per quanto ancora
rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Pietro Rosselli, in
relazione a vari fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativi a diverse
società a lui riconducibili, e, nel pronunciare, in riforma della decisione di primo
grado, assoluzione con riguardo ad alcuni episodi, ha rideterminato la pena.
Per ragioni di comodità espositiva, le diverse imputazioni ancora oggetto di
discussione verranno esaminate nell'esposizione dei motivi di ricorso.
2.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in
relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale concernente la Midnight s.r.l. (capo 6)
La contestazione ha riguardo alla distrazione del patrimonio della società -
costituito essenzialmente da finanziamenti concessi dalla Italiana Food s.a.s. e
dalla MQM s.r.l. - attraverso la destinazione dello stesso all'acquisizione in
leasing
di un'imbarcazione.
Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto che
l'oggetto sociale della Midnight era indicato come "pubbliche relazioni finalizzate
all'incremento dell'attività dei soci: acquisto, vendita, permuta, locazione ed
amministrazione in genere di beni immobili e beni mobili pure registrati" e che il
finanziamento ricevuto era stato utilizzato unicamente per l'acquisizione
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dell'imbarcazione, nonT
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preso atto della conformità dell'operazione allo
scopo sociale, valorizzando l'utilizzo diseconomico del bene, che, tuttavia, era
estraneo all'oggetto della contestazione e comunque collideva con il fatto che il
finanziamento era stato impiegato per il pagamento dei canoni e che la società
fallita aveva comunque conseguito un ricavo di circa euro 5.500,00
2
per un
periodo in cui l'imbarcazione era stata ceduta a terzi.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
in relazione alla mancata riduzione della pena base e degli aumenti previsti per
la continuazione in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 4 e 7, per non avere la
Corte territoriale considerato che un numero considerevole delle operazioni
distrattive si era tradotto, come indicato nell'atto di appello, in una serie di
versamenti infragruppo e con società collegate, talché, pur non potendosi
escludere la sussistenza dei reati contestati, occorreva apprezzare la diversità
gravità delle condotte, non finalizzate a sottrarre definitivamente risorse, ma a
destinare queste ultime ad altre società del gruppo, con la conseguenza che solo
i creditori della prima società avevano subito una reale diminuzione della
garanzia patrimoniale.
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi
motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e al conseguente
aumento di pena in continuazione concernente il reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale di cui al capo 2.
Si tratta di condotte distrattive relative al fallimento della Europa Supermercati
s.a.s. concretatesi, per un verso, nell'emissione di due assegni dell'importo
complessivo di euro 500.000,00 in favore dì Guido Oioli, che avrebbe poi emesso
sei assegni di pari importo in favore del Rosselli, e, per altro verso, nella
disposizione di un bonifico per euro 601.332,48 in favore del medesimo Rossetti.
Il ricorrente ribadisce che, come sostenuto nell'atto di appello, la società fallita
aveva svolto un ruolo di mera intermediazione, nel trasferimento in favore del
beneficiario, della complessiva somma di euro 1.100.000,00 dalla Italiana
Alimentari s.a.s., come dimostrato dalla coincidenza temporale delle
operazioni, e censura la motivazione della sentenza impugnata, che aveva
escluso la violazione del principio del
ne bis in idem,
in relazione alla bancarotta
di cui al capo 1, concernente le rimesse da Italiana Alimentari s.a.s. in favore di
Ginevra Time s.r.I., che aveva poi provveduto a fornire alla
fallita
Italiana
Alimentari s.a.s. la provvista per l'emissione degli assegni in favore dell'Oioli e la
disposizione del bonifico in favore del Rosselli.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi
motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e al conseguente
aumento di pena in continuazione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale di cui al capo 4.
Si tratta delle distrazioni operate in danno della MQM Service s.r.l. in liquidazione
e concretatesi nella disposizione di bonifico della somma di euro 701.328,00 in
favore della Ginevra Time s.r.l. e nella emissione di due assegni circolari
all'ordine di Leonardo Matarrese per l'importo di euro 450.000,00 (l'imputato
risulta assolto da un ulteriore addebito relativo al bonifico per euro 100.000,00 in
favore di Giovanni Matarrese).
Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata, nel ritenere che la tesi difensiva
dell'impiego della somma di euro 701.328,00 per l'aumento di capitale di MQttil
s.r.l. confermava la responsabilità dell'imputata e non dimostrava alcun
vantaggio compensativo, in ragione della crisi in cui versavano sia la MQM
Service s.r.l. sia la capofila MQM s.r.I., aveva finito per introdurre valutazioni
estranee ai fatti contestati e aveva trascurato di apprezzare il profilo soggettivo
della condotta, ispirata allo scopo di garantire la sopravvivenza dell'impresa e
non a quello di sottrarle risorse.
2.5. Con il quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in
relazione alla decisione della sentenza impugnata di non escludere la circostanza
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aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in relazione alla
bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 7).
Si tratta della distrazione operata in danno di Mia Food s.r.I., per effetto
dell'acquisto da Tigros s.p.a. di dieci supermercati, già da tempo inattivi al
momento dell'operazione e comunque di valore commerciale di gran lunga
inferiore al prezzo concordato per la vendita.
Il ricorrente osserva che le considerazioni della Corte territoriale in ordine
all'entità del danno, ritenuto pari a milioni di eur9, erano, per un verso,
contraddittorie, in quanto supponevano che il versamento di cinque milioni di
euro fosse avvenuto con risorse di società poi fallite, che, unitamente all'intero
gruppo, già versavano, secondo la medesima sentenza impugnata in stato di
insolvenza, e, per altro verso, omettevano dì confutare la tesi difensiva della
mera apparenza contabile dei versamenti, in realtà contenuti nel più ridotto
importo di euro 600.000,00.
2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in
relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
rilevando l'irrazionale sottovalutazione del comportamento processuale
dell'imputato, con riferimento: a) alle dichiarazioni rese quale indagato in
procedimento connesso nell'incidente probatorio disposto nel procedimento a
a-tba.
carico di Enzo Schiavi e CD3 sentenza di condanna di quest'ultimo; b) al
contributo dato alla ricostruzione del fascicolo; c) al carattere reale e non
meramente apparente del progetto industriale perseguito.
Si aggiunge che il riferimento della Corte territoriale all'insistenza nella
riproposizione della tesi dei vantaggi compensativi era attribuibile non
all'imputato, la cui ricostruzione dei fatti era stata ritenuta come corrispondente
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al vero, ma alla qualificazione
prov niente dal difensore.
2.7. Con il settimo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione al
disposto aumento per la recidiva nonostante l'epoca remota alla quale risalivano
i precedenti richiamati.
2.8. Con un ultimo motivo, si rileva l'errore materiale nel quale è incorsa la Corte
d'appello per avere operato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato non
sulla pena complessivamente scaturente dalle riduzioni disposte in secondo
grado, ma sulla somma algebrica di tali riduzioni, con la conseguenza che invece
di irrogare la pena di anni sei, mesi uno e giorni cinque di reclusione, la sentenza
impugnata aveva determinato la sanzione in anni sei, mesi uno e giorni dieci di
reclusione.
3. È stata depositata memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si insiste
nei motivi di ricorso e si sviluppano considerazioni in merito alla ritenuta
recidiva.
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4. È stata depositata memoria nell'interesse delle parti civili costituite, ossia la
curatela dei fallimenti della Italiana Alimentari s.a.s., della Italiana Food s.a.s.,
della Mia Food s.a.s., della Dierre Market s.a.s. e della M.Q.M. s.r.l.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Del tutto razionalmente i giudici di merito hanno colto la distrazione nell'utilizzo
dei finanziamenti ricevuti dalla società fallita per l'acquisto di un'imbarcazione
che, lungi dall'essere strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, è stata
impiegata a fini personali dal ricorrente e da altro soggetto.
A tal riguardo, il riferimento nella capo di imputazione alla esclusiva destinazione
dei finanziamenti all'acquisto di un'imbarcazione in
leasing
appare del tutto
idoneo a delineare la condotta contestata, giacché, nonostante le assertive
deduzioni del ricorrente, tanto nel ricorso che nella memoria depositata in data
05/06/2015, tale operazione non era affatto rispondente all'oggetto sociale.
È infatti appena il caso di rilevare che quest'ultimo, per come tratteggiato nello
stesso atto di impugnazione, fa riferimento, per quanto qui rileva, ad operazioni
di acquisizione di beni mobili registrati, ma come esemplificazione dei modi di
realizzazione dell'attività di "pubbliche relazioni finalizzate all'incremento
dell'attività dei soci".
In definitiva, il fondamento della decisione della Corte territoriale non si coglie,
secondo la doglianza espressa in ricorso, in metagiuridiche valutazioni di
opportunità, ma proprio nella non riferibilità, secondo il razionale accertamento
di merito operato dalla Corte territoriale, dell'acquisto dell'imbarcazione alle
finalità sociali in ragione del concreto utilizzo del bene.
E invero l'utilizzo personale del bene non realizza semplicisticamente una finalità
di pubbliche relazioni strumentale all'incremento dell'attività dei soci.
Né tale prospettiva è destinata a mutare in considerazione del fatto che in un
frangente la società abbia incassato poco più di cinquemila euro per un periodo
in cui l'imbarcazione era stata ceduta a terzi, giacché si tratta all'evidenza di un
impiego redditizio meramente occasionale e del tutto estraneo alle ragioni che
avevano condotto all'acquisto del bene.
Né s'intende la deduzione sviluppata nella citata memoria, secondo cui la
distrazione avrebbe inciso sul patrimonio della società finanziatrice, dal momento
che, per effetto del finanziamento, è sorta un'obbligazione restitutoria che ha
inciso negativamente, per ragioni estranee alle finalità sociali, sul patrimonio
della società finanziata. Del tutto irrilevante è poi che la Mercantile Leasing s.p.a.
abbia recuperato il bene o che il curatore non abbia intrapreso azioni legali,
trattandosi di profili che non incidono sull'accertato depauperamento sopra
descritte.
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2.
Il secondo motivo è inammissibile, giacché la valutazione discrezionale
espressa dai giudici di merito nella determinazione della pena base e degli
aumenti per la continuazione è sorretta da considerazioni che non palesano
alcuna manifesta illogicità, con riferimento al rilievo della notevolissima gravità
dei fatti contestati (oggettivamente, per le somme distratte e per la sistematica
falsificazione della contabilità; soggettivamente, per l'intensità non comune del
+lo dimostrato).
Né tale conclusione è alterata dalle considerazioni svolte dal ricorrente, quanto
alla rilevanza dei dedotti vantaggi compensativi infragruppo sul piano della
dosimetria della pena, in quanto la Corte territoriale, nell'escluderne la
sussistenza ai fini dell'affermazione di responsabilità, ha fornito adeguata
risposta anche alle doglianze formulate con riguardo al ritenuto
ridimensionamento della gravità dei fatti contestati.
3.
Il terzo motivo è inammissibile, per l'assorbente ragione che muove dal
presupposto, manifestamente privo di fondamento, secondo cui se la provvista
delle risorse successivamente distratte deriva da una precedente distrazione,
cosi come da altro reato attribuibile allo stesso autore, quest'ultimo dovrebbe
rispondere solo del primo illecito.
E, tuttavia, una volta esclusa la sussistenza di vantaggi compensativi infragruppo
e, in ultima analisi, una volta affermata l'autonomia giuridica ed economica delle
varie società coinvolte, del tutto coerentemente la Corte territoriale ha fatto
discendere la conseguenza che la provenienza della somme da una precedente
distrazione non elide la rilevanza penale della successiva distrazione consumata
in danno della beneficiaria del primo reato (vedi, in particolare, le generali
considerazioni svolte a pag. 64 e 65 della sentenza impugnata).
4.
Il quarto motivo investe esclusivamente, rispetto alle distrazioni ritenute
sussistenti in relazione al capo 4 di imputazione, la disposizione di bonifico della
somma di euro 701.328,00 in favore della Ginevra Time s.r.l.
La Corte territoriale ha osservato che il bonifico indicava genericamente come
causale "pagamento fatture", di cui non risultava traccia nella contabilità, e ha
aggiunto che l'obiezione difensiva secondo cui la somma era stata impiegata per
l'aumento di capitale MQMs.r.l. confermava la responsabilità dell'imputato e non
dimostrava alcun vantaggio compensativo, in ragione della crisi in cui versavano
sia la MQM Service s.r.l. sia la capofila MQM s.r.l.
A fronte dì tale apparato argomentativo appare evidente la manifesta
infondatezza delle doglianze del ricorrente, giacché la sentenza impugnata, lungi
dall'introdurre valutazioni estranee ai fatti contestati, mirava proprio ad
escludere, alla stregua delle generali considerazioni svolte sui presupposti di
rilevanza dei vantaggi infragruppo, che questi ultimi - impregiudicati i generali
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rilievi sulla stessa configurabilità, nel caso di specie, di un gruppo di società -
ricorressero nel caso di specie.
Ed, invero, in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della
bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore
di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si
trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza
vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa
società fallita (Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013 - dep. 09/05/2013, Turchi, Rv.
255646).
Ne discende, altresì, l'inconferenza della critica che investe il dedotto mancato
apprezzamento del profilo soggettivo della condotta, ispirata allo scopo di
garantire la sopravvivenza dell'impresa e non a quello di sottrarle risorse.
Trattasi di affermazione assolutamente assertiva, giacché, dal punto di vista
della società erogante, non è neppure specificato in che modo l'operazione fosse
strumentale alla sua sopravvivenza.
5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto, per un verso, insiste nel
considerare insussistente la distrazione nel caso in cui la provvista sia stata
fornita alla società poi fallita da terzi, laddove, a seguito dell'acquisizione di
risorse al patrimonio sociale (nel caso di specie, secondo quanto risulta
dall'incontrastata ricostruzione della sentenza impugnata, a titolo di capitale
sociale), queste sono di pertinenza della destinataria, talché è certamente
configurabile la bancarotta per distrazione, quando siano sottratte alla garanzia
dei creditori; e, per altro verso, genericamente ripropone la tesi della mera
apparenza contabile dei pagamenti in termini privi di specificità, apoditticamente
sostenendo che il reale importo versato dalla fallita ammonterebbe a soli
600.000,00 euro (laddove, sempre alla stregua della sentenza impugnata,
dovrebbe almeno considerarsi Yaccollo del TFR dei dipendenti della società Tigros
per euro 484.393,11).
Per completezza, può aggiungersi che il ricorrente riportando la dichiarazione del
Rosselli, quanto al fatto che "le somme sono poi rientrate in altre società del mio
gruppo" non fa che confermare la realtà dei versamenti (e, infatti, trascura del
tutto dì considerare le altre dichiarazioni riportate in sentenza, quella della
coimputata Leo, la quale più esplicitamente afferma che "i 5 milioni uscirono
dalla Mia Food ... e poi sono rientrati tutti, su Immobiliare Einaudi e altre società
del gruppo MQM"), salvo insistere nella tesi per cui la bancarotta sarebbe esclusa
dal fatto che i destinatari delle restituzioni appartenevano al medesimo gruppo.
E, tuttavia, tale prospettazione difensiva collide con la scelta espressa di non
investire con l'impugnazione la decisione della Corte territoriale relativa alla non
configurabilità nel caso di specie dei vantaggi compensativi infragruppo.
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6. Il sesto motivo è inammissibile.
Al riguardo, va ribadito che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso
dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della
relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento,
in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in
considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto
del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto
adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar
luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di
giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è
la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi
l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli
elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento
sanzionatorio (Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1,
n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339).
La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle invocate circostanze,
sottolineando i precedenti penali anche specifici, il ruolo centrale rivestito
dall'imputato e il recupero di somme contenute rispetto a quanto sottratto (si
osserva, sin da ora, al riguardo che solo nella memoria contenente motivi nuovi
l'imputato asserisce, genericamente e senza alcun riferimento ad atti del
processo, che avrebbe spontaneamente individuato disponibilità patrimoniali a lui
riconducibili e non si sarebbe opposto a richieste di rogatoria; e, in ogni caso,
non si confronta con il rilievo che le somme recuperate non sarebbero
confrontabili con quelle invece definitivamente sottratte).
Le deduzioni difensive sviluppate in ricorso non sono idonee a dimostrare la
manifesta illogicità di siffatta valutazione discrezionale, ": a) le
considerazioni sul contributo del ricorrente sono prive di qualunque specificità,
giacché non illustrano in concreto quale sia stato l'apporto ricostruttivo fornito
dall'imputato sia al di fuori del presente procedimento (certo a tal fine non
essendo sufficiente il mero fatto che, in un processo nel quale egli è stato sentito
come indagato in procedimento connesso, l'imputato è poi stato condannato o
affermare assertivamente, come nella memoria contenente motivi nuovi, che il
Rosselli avrebbe riferito in ordine a circostanze inedite) sia nel presente
procedimento.
Anche in questo caso, a parte il generico e non documentato riferimento
all'atteggiamento tenuto in sede di ricostruzione del fascicolo (che, peraltro, non
risulta essere stato valorizzato dinanzi alla Corte territoriale), v'è da dire che la
sentenza impugnata non ha tratto alcun argomento decisivo dalla strategia
difensiva dell'imputato, ma ha solo razionalmente osservato che l'imputato si era
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limitato a riferire quanto già emergeva (e rispetto a tale considerazione vai poco
riportare - nella memoria contenente motivi nuovi - brani dell'interrogatorio reso
dinanzi al G.i.p. senza raccordarli con quanto già acquisito dall'istruttoria) e a
sostenere la tesi delle operazioni infragruppo.
In definitiva, l'affermazione contro la quale si appuntano le critiche del ricorrente
non serve, nell'economia della motivazione della sentenza impugnata, ad
attribuire valore pregiudizievole ad una tesi giuridica ritenuta infondata, ma solo
a circoscrivere il contributo ricostruttivo fornito dal ricorrente.
7. Inammissibile è il settimo motivo del ricorso, nonostante le puntualizzazioni
contenute nei motivi nuovi di cui alla memoria depositata in data 05/06/2015.
Con riguardo alle critiche prospettate nell'originario atto di impugnazione, se ne
rileva l'assoluta genericità, avendo la Corte territoriale, con motivazione priva di
qualunque profilo di illogicità, dato conto della accentuata pericolosità
manifestata dall'imputato, già gravato da precedenti anche per fatti analoghi
risalenti agli anni novanta.
Nella citata memoria, il ricorrente deduce, altresì, che non ricorrerebbero i
presupposti per l'applicazione della recidiva, in quanto: a) in relazione alle prime
due statuizioni di condanna che riguardano l'imputato (1. Sentenza di
applicazione della pena del G.i.p. del Tribunale di Lodi del 30/04/1993 per fatti di
bancarotta risalenti al 1991, con sospensione condizionale delle pena, e
connesse violazioni fiscali, giudicate dal Pretore di Lodi il 27/09/1994 in
continuazione con la precedente condanna, con estensione della sospensione
condizionale della pena; 2. Sentenza del Tribunale di Milano del 22/05/1996
relativa a violazioni fiscali commesse in data 05/10/1994, con nuova concessione
della sospensione condizionale della pena), opererebbe l'effetto dell'estinzione
del reato e dì ogni altro effetto penale ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc.
pen. e dell'art. 164 cod. pen.; b) in relazione alla condanna per fatti di
bancarotta risalenti al 1991 e decisi con sentenza della Corte d'appello di
Bologna del 13/06/2002, è stata dichiarata l'estinzione della pena detentiva e di
ogni altro effetto penale per esito positivo della messa alla prova.
Ora, fermo restando che si tratta di questioni che non risultano essere state
proposte, in tali termini, con l'atto di appello (secondo l'incontestata
ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, la doglianza investiva il
carattere remoto dei precedenti), si osserva comunque che le doglianze sono
manifestamente infondate.
Con riferimento alla prima decisione sopra ricordata, è appena il caso di rilevare
che l'estinzione del reato e di ogni effetto penale prevista dall'art. 445, comma 2,
cod. proc. pen., è esclusa tutte le volte che, come nella specie, nel termine di
cinque anni - trattandosi di delitto - l'imputato commette altro reato.
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Il fatto che, con la sentenza del Tribunale di Milano del 22/05/1996 sia stata
concessa nuovamente la sospensione condizionale è del tutto irrilevante, ai fini
della preclusione di cui al citato art. 445, comma 2 del codice di rito.
In senso contrario, non assume rilievo Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006,
Ravaioli, Rv. 235167, invocata dal ricorrente nella memoria contenente motivi
nuovi, giacché proprio tale decisione chiarisce che l'art. 445, comma 2, cod.
proc. pen. e l'art. 167 cod. pen. hanno un ambito applicativo del tutto
differenziato. Infatti, l'art. 445, comma 2, del codice di rito attiene unicamente
alla sentenza di applicazione concordata della pena come tale e stabilisce
l'estinzione del reato per il solo fatto che non è commesso un nuovo reato nel
termine prescritto; per contro, l'operatività dell'art. 167 cod. pen. è legata a
qualsiasi tipo di sentenza a pena condizionalmente sospesa ed è collegata al
giudizio prognostico su cui è fondata la concessione del beneficio e alla mancata
commissione di altro reato nel periodo indicato dalla legge.
E, infatti, la citata sentenza n. 38043 del 27/10/2006 ha aggiunto: a) che la
ritenuta esclusione delle condizioni dalle quali dipende l'estinzione del reato ex
art. 445 cod. proc. pen. non poteva esimere il giudice dell'esecuzione adito
dall'accertare se l'estinzione potesse derivare dalla disciplina di cui all'art. 167
cod. pen.; b) che, nel caso deciso dalla sentenza citata, entro il quinquennio
dall'applicazione della pena concordata, l'imputato aveva commesso un nuovo
reato per il quale gli era stata nuovamente applicata, sempre a norma dell'art.
444 cod. proc. pen, una pena condizionalmente sospesa in quanto le due pene
cumulate non superavano il limite prescritto dall'art. 163 cod. pen.; c) che,
pertanto, l'estinzione di cui all'art. 167 cod. pen. non è preclusa dall'intervenuta
commissione di un nuovo reato, anche se con la seconda sentenza sia stato
reiterato il beneficio della sospensione condizionale della pena a norma dell'art.
164, ult. co., cod. pen., per il fatto che il cumulo delle due pene non è superiore
a due anni.
E, tuttavia, a voler ipotizzare che nel caso oggetto del presente ricorso ricorra la
causa di estinzione di cui all'art. 167 cod. pen., dovrebbe comunque prendersi
atto che siffatta estinzione non comporta anche l'estinzione degli effetti penali
diversi da quelli espressamente previsti, sicché del reato per il quale sia stata
pronunciata condanna deve tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 6, n. 5855
del 29/11/2011
-
dep. 14/02/2012, Fadda, Rv. 252068).
8. Infondata è, infine, la censura relativa al computo materiale della pena,
giacché, anche a seguire il criterio di calcolo indicato dal ricorrente, si giunge al
medesimo risultato indicato dalla Corte territoriale, in quanto, per effetto delle
riduzioni conseguenti alla parziale riforma operata dalla sentenza impugnata
(quattro mesi di reclusione), la pena determinata dal Tribunale, prima della
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riduzione per il rito (anni nove e mesi sei di reclusione), diviene di anni nove e
mesi due di reclusione, che, ridotta ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc.
pen., diviene appunto quella irrogata
di
anni sei, mesi uno e giorni dieci di
reclusione.
9. Alla pronuncia di rigetto consegue,
ex
art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va
condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di
legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di
legittimità, che liquida in euro 3.000,00, ciascuno, quanto al Fallimento MQM
Service s.r.l. e al Fallimento Europa Supermercati s.a.s., e in euro 2.500,00,
quanto al Fallimento della Italiana Alimentari Divisione Elettronica s.r.I., oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 24/06/2015
Il Componente estensore
Il Presidente
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