Sentenza Nº 50681 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2016

Presiding JudgeZAZA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:50681PEN
Date29 Novembre 2016
Judgement Number50681
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
AVELLINO
nei confronti di:
PALMIERI SIMONA nato il 21/07/1977 a NAPOLI
FILIPPONE DANIELA ANZI DANIELE nato il 09/02/1956 a STURNO
avverso la sentenza del 09/03/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
AVELLINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
14e/sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50681 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MORELLI FRANCESCA
Data Udienza: 18/10/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Viene proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.425
c.p.p.dal GUP del Tribunale di Avellino che ha assolto Palmieri Simona e Filippone
Daniele dal reato di cui all'art.591 co.3 c.p.commesso in danno di Colucci Silvana,
per non avere commesso il fatto.
1.1. A Palmieri, medico in servizio presso il servizio psichiatrico Diagnosi e Cura
dell'ospedale Guglielmo di Bisaccia, ove la Colucci si era volontariamente ricoverata,
in quanto affetta da disturbo borderline di personalità ed etilismo cronico, viene fatto
carico di avere omesso le cautele volte a prevenire atti di autolesionismo e di attivare
adeguati strumenti di tutela e controllo della paziente
1.2. A Filippone, responsabile dell'ufficio tecnico dell'ASL, viene rimproverato di avere
omesso di provvedere all'immediata sostituzione di una finestra del reparto ove la
Colucci era ricoverata, così consentendo che la donna tentasse la fuga attraverso la
finestra priva di grata, cadendo rovinosamente al suolo e procurandosi gravi lesioni.
1.3. Il GUP sostiene che non è ravvisabile in capo al medico psichiatra un generico
dovere di custodia nei confronti del paziente; soltanto ove vi sia un concreto pericolo
che il paziente commetta gesti di autolesionismo, lo psichiatra deve apprestare
opportune cautele; tuttavia, nel caso in esame, la Colucci non si era fatta male per
avere posto in essere atti di autolesionismo, quanto piuttosto per avere tentato la
fuga con modalità spericolate ( calandosi con delle lenzuola da una finestra del
reparto). La situazione di pericolo sarebbe stata quindi del tutto imprevedibile e non
connessa con la patologia da cui la Colucci era affetta, tenuto conto anche del fatto
che ella si era volontariamente ricoverata e che nel passato non aveva mai tentato di
fuggire.
Non versandosi in un caso di trattamento sanitario obbligatorio, il medico non
avrebbe neppure potuto disporre misure coercitive nei confronti della paziente.
1.4. Quanto alla posizione di Filippone, si osserva che il paziente è affidato al
personale della struttura ospedaliera presso la quale è ricoverato, non certo al
dirigente amministrativo dell'ASL, competente in ordine alla manutenzione e, sotto
un profilo fattuale, la richiesta rivolta dall'infermiere del reparto psichiatrico al settore
manutenzione per sollecitare la riparazione della finestra, non indicava né la
collocazione degli infissi da riparare né rappresentava la possibilità che i pazienti
potessero raggiungerli.
2.
Il ricorrente Pubblico Ministero, deduce, con il primo motivo, inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale dolendosi della mancata valutazione, da parte
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
del GUP, dell'esistenza di una posizione di garanzia in capo al medico psichiatra del
reparto e censurando il giudizio di imprevedibilità della condotta posta in essere dalla
Col ucci .
Si sostiene, infatti, che la storia della paziente aveva offerto indicazioni univoche sulla
possibilità del compimento di atti di autolesionismo ma anche di tentativi di fuga.
In particolare sarebbe emerso dalle dichiarazioni della zia e tutrice che la Colucci era
stata sentita mentre urlava, nel corridoio del reparto, che si voleva buttare dalla
finestra.
Al medico del reparto si può quindi rimproverare l'avere lasciato la donna sola, in
balia di sé stessa, della propria infermità, senza sottoporla a forme di sorveglianza
compatibili con la prestazione di servizi sanitari ai malati mentali.
In tal senso, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere un concorso omissivo colposo
anche in capo al Filippone.
2.1. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali laddove il GUP ha escluso
l'esistenza di un pericolo concreto in ragione della situazione della paziente, definita
capace di intendere e volere e, quindi, di percepire il pericolo.
L'affermazione sarebbe contraddittoria rispetto a quanto emerso con riguardo alle
condizioni mentali totalmente deficitarie della paziente.
3.
Il 13.10.16 il difensore di Palmieri Simona ha presentato una memoria in cui chiede
che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile o rigettato, avendo, il ricorrente,
omesso di valutare dati essenziali della vicenda e, in particolare, che la dimissione
della paziente fosse prevista per il giorno successivo e che, se anche si volesse
ritenere provato che ella aveva manifestato, il giorno prima dei fatti, dei propositi di
suicidio, di ciò non poteva essere al corrente la dr.ssa Palmieri, non essendovi alcuna
annotazione nella cartella clinica.
Correttamente il GUP avrebbe inquadrato una eventuale residua responsabilità della
psichiatra nell'ambito della colpa, quindi escludendo la configurabilità del dolo.
4.
Ha presentato una memoria, il 6.10.16, il difensore di Palmieri, in cui contesta si
possa configurare una cooperazione colposa omissiva in capo al proprio assistito,
tenuto conto delle peculiarità del reato contestato e della impossibilità di ravvisare,
in capo allo stesso, una posizione di garanzia nel confronti della Colucci. Sotto un
profilo fattuale, si osserva che Palmieri non aveva alcuna indicazione concreta
riguardo al luogo ove si trovavano gli infissi da riparare, al fine eventualmente di
comprendere se si prospettasse una situazione di pericolo.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è infondato sotto plurimi aspetti.
L'elemento soggettivo nel reato di cui all'art.591 c.p.si configura in termini di dolo
generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo,
che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di
pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione ( Sez.2 n.10994
del 6.12.12, dep.8.3.13, Rv.255173).
E' quindi fuorviante il richiamo, contenuto nel ricorso, ad un ipotetico concorso
omissivo colposo da parte del Filippone, non essendo possibile ipotizzare un concorso
omissivo colposo in un reato doloso se la condotta del partecipe non sia prevista
come reato nella forma colposa.
In tal senso, da ultimo, Sez.4 n.22042 del 27.4.15 Rv.263499 " il concorso colposo è
configurabile anche rispetto al delitto doloso , sia nel caso in cui la condotta colposa
concorra con quella dolosa alla causazione di un evento secondo lo schema del
concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa, purchè in
entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa
e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la
finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell'atto
doloso del terzo e la prevedibilità, per l'agente, dell'atto del terzo".
2.
Con riguardo alla posizione della dr.ssa Palmieri, il ricorrente omette di considerare
dati fattuali decisivi menzionati nella sentenza impugnata e richiamati nelle memorie
difensive, vale a dire che la Colucci si era volontariamente ricoverata ed avrebbe
dovuto essere dimessa il giorno successivo, che, all'epoca del fatto, non era stata
ancora interdetta e che il diario clinico della paziente non conteneva alcuna
indicazione dei propositi di suicidio "gridati" al personale infermieristico.
Nè risulta che il medico fosse al corrente della presenza, in reparto, della finestra
rotta.
E' evidente, quindi, che una eventuale responsabilità in capo al medico potrebbe
essere costruita esclusivamente in termini colposi, per avere omesso la diligenza
richiesta nel valutare la sintomatologia della paziente e la rispondenza alle sue
peculiari esigenze dell'ambiente in cui si trovava, quindi estranei alla fattispecie
contestata.
2.1. Gli elementi in fatto su cui si fonda la sentenza impugnata sono stati
correttamente interpretati e valutati ed hanno condotto all'unico esito possibile che,
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oltretutto, tiene in adeguato conto i rapporti fra l'art.591 c.p.e la legge n.189/78, che
vieta la coazione strutturale e prevede, per il trattamento sanitario volontario, il
ricovero dell'ammalato in strutture aperte.
3. Poichè nel ruolo di udienza l'imputato Filippone è stato indicato con il nome di
"Daniela", deve esserne disposta la correzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone la correzione del ruolo di udienza con indicazione del prenome dell'imputato
Filippone in "Daniele" anziché "Daniela".
Così deciso il 18 ottobre 2016
Il Presidente
Carlo Zaza
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