Sentenza Nº 50623 della Corte Suprema di Cassazione, 08-11-2018

Presiding JudgeCAVALLO ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:50623PEN
Judgement Number50623
Date08 Novembre 2018
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da MORETTI Enio, nato a Chiari il 16.9.1964, MORETTI
Renato, nato a Chiari il 4.6.1961, NATALE Rocco, nato ad Oppido Mamertina il
27.10.1959, NATALE Vincenzo, nato ad Oppido Mamertina il 6.8.1964, TONELLI
Claudio, nato a Chiari il 19.8.1961,
avverso la sentenza in data 10.5.2017 della Corte d'appello di Brescia,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di MORETTI Renato,
l'annullamento senza rinvio per il capo 26 e la confisca per NATALE Rocco,
inammissibilità nel resto; inammissibilità del ricorso di TONELLI Claudio;
inammissibilità dei ricorsi di MORETTI Enio e NATALE Vincenzo
uditi per l'imputato NATALE Rocco, l'avv. Andrea Alvaro; per l'imputato MORETTI
Renato, l'avv. Bianchi Renato; per l'imputato TONELLI Claudio, l'avv. Giuseppe
Fornari, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14.5.2015 il Tribunale di Brescia ha condannato alle
pene di legge una serie d'imputati di associazione a delinquere e violazioni
tributarie, tra cui MORETTI Enio per i reati di cui ai capi 3, 8, 9, 10, 11, 14
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50623 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 06/04/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
esclusa l'annualità 2006, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31, 33 e 39; MORETTI Renato
per i reati di cui ai capi 3, 8, 9, 10, 11, 14 esclusa l'annualità 2016, 16, 17, 26,
27, 28, 29, 31, 33, 38 e 39; NATALE Rocco per i reati di cui ai capi 6, 8, 9, 10,
14 esclusa
l'annualità
2006,
16,
17,
26,
27,
28,
29, 31,
33
e 39;
NATALE
Vincenzo per i reati di cui ai capi 1, 2,
3, 7,
8, 9,
10,
14, 16,
24,
25, 26,
28, 29,
31, 39; TONELLI Claudio per il reato di cui al capo 20.
Con sentenza in data 10.5.2017 la Corte d'appello di Brescia, per quanto qui
d'interesse, in parziale riforma della sopra indicata sentenza, ha dichiarato di non
doversi procedere per essere i reati di seguito indicati estinti per prescrizione:
MORETTI Enio e MORETTI Renato, capo 3, per le annualità 2006, 2007 e
2008; capo 8, per l'annualità 2008; capo 11, per l'annualità 2008; capo
14, per l'annualità 2007; capo 17, per le annualità 2006, 2007, 2008;
capi 29, 31 e 33, per le annualità 2007 e 2008;
NATALE Rocco, capo 6, per le annualità 2007 e 2008; capo 8, per
l'annualità 2008, capo 14, per l'annualità 2007; capo 17, per le annualità
2006, 2007 e 2008; capi 29, 31, 33, per le annualità 2007 e 2008;
NATALE Vincenzo, disapplicata la recidiva, capi 1, 2, 3, per le annualità
2006, 2007, 2008; capo 8, per l'annualità 2008; capo 14, per l'annualità
2007, capi 24, 29 e 31.
Ha riqualificato il fatto di cui al capo 39, nei confronti di NATALE Rocco ai
sensi dell'art. 416, comma 2, cod. pen.
Ha rideterminato le pene nei confronti di MORETTI Enio in anni 5 di
reclusione, MORETTI Renato, anni 5 e mesi 2 di reclusione, NATALE Rocco in
anni 4 e mesi 4 di reclusione, NATALE Vincenzo, disapplicata la recidiva, in anni
3 e mesi 7 di reclusione, TONELLI Claudio, riconosciute le attenuanti generiche,
in anni 1 di reclusione.
Ha revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici
uffici nei confronti di NATALE Rocco e Vincenzo.
2. Ricorso di MORETTI Enio
2.1. Con il primo ed il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606,
comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'emissione di fatture
per operazioni inesistenti.
2.2. Precisa in fatto: a) che la Corte territoriale l'aveva condannato in
relazione alla Palio S.r.l., per i reati dei capi 3, 14 e 26; alla Cepi S.r.l. per i reati
dei capi 8,9, 10, 16, 28; alla P.D.N. S.r.l., per il reato del capo 27; alla Conar
S.r.l., per i reati dei capi 11, 17 e 33 (delle prime tre società sarebbe stato
amministratore di fatto, della quarta amministratore di diritto fino al 12.7.2010),
nonché per il delitto associativo rispetto al quale gli era stato riconosciuto il ruolo
di promotore ed organizzatore; b) la Guardia di finanza aveva ritenuto operazioni
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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