Sentenza Nº 50541 della Corte Suprema di Cassazione, 13-12-2019

Presiding JudgeFIDELBO GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:50541PEN
Date13 Dicembre 2019
Judgement Number50541
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
GERANIO DOMENICO, nato l'01/07/1982 a Locri
2.
CARROZZA NICOLA, nato il 24/04/1960 a Marina di Gioiosa Ionica
3.
TAMBURELLO ANTONINO FRANCESCO, nato il 07/02/1969 a Partanna
4.
IGNELZI EUGENIO, nato il 31/01/1976 a Montreal (Canada)
5.
PISCIONERI CARLO, nato il 09/08/1969 a Marina di Gioiosa Ionica
avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE d'APPELLO di REGGIO
CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso,
sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Luigi Orsi, che ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi tutti;
sentiti i difensori:
-
avv. Eleonora Nicla Moiraghi, per Geranio
-
avv. Davide Barillà, per Carrozza
-
avv. Domenica Silecchia, in sostituzione dell'avv. Valeria Maffei, per Tamburello
-
avv. Fausto Bruzzese, per Piscioneri
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50541 Anno 2019
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: TRONCI ANDREA
Data Udienza: 06/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
i quali tutti hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.
I difensori di fiducia di Domenico GERANIO, Nicola CARROZZA, Antonino
Francesco TAMBURELLO (detto Nick), Eugenio IGNELZI e Carlo PISCIONERI,
ciascuno con distinto atto a propria firma, impugnano tempestivamente la
sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria,
ferme le statuizioni di condanna a carico dei prevenuti quali partecipi — il solo
TAMBURELLO con ruolo qualificato — dell'associazione per delinquere,
ex
art. 74
d.P.R. 309/90, di cui al capo A) della rubrica, nonché nei confronti del già citato
TAMBURELLO per il reato fine contestatogli all'udienza del 29.01.2015,
sub
L), e
del GERANIO per i reati fine oggetto delle imputazioni di cui ai capi D), F), G) e
H), ha riformato nei termini seguenti la pronuncia di primo grado, emessa dal
G.u.p. del Tribunale reggino. Vale a dire, escluse per tutti gli imputati le
aggravanti della transnazionalità e della finalità di agevolazione mafiosa,
rideterminando la pena:
-
nei riguardi del GERANIO, in misura di anni otto, mesi dieci e giorni venti di
reclusione;
-
nei riguardi del CARROZZA e de PISCIONERI, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche, per entrambi con valutazione di prevalenza rispetto
all'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, in misura di anni
quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ciascuno;
-
nei riguardi del TAMBURELLO, in misura di anni quattro, mesi sei e giorni sei di
reclusione, con revoca della pena accessoria dell'interdizione legale;
-
nei riguardi dell'IGNELZI, con le già concesse attenuanti generiche, in misura di
anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, anche in questo caso con
revoca della pena accessoria dell'interdizione legale;
ciò cui seguiva l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la
durata di anni uno a carico di tutti gli imputati anzidetti e, per il resto, la
conferma della sentenza del primo giudice.
2.
Rappresentava al riguardo la Corte distrettuale come, ferma l'utilizzabilità
delle risultanze scaturite dagli atti posti in essere con il contributo dell'agente
sotto copertura statunitense identificato come
"Jimmy" —
stante la ritenuta
preesistenza del sodalizio criminoso italiano dedito al traffico di stupefacenti e la
veste di soggetto interposto,
ex
art. 9, co. 1
bis,
L. n. 146/2006, propria del
menzionato
"Jimmy", immediatamente autorizzato dall'A.G. italiana competente,
al suo arrivo in Italia, ad agire come tale, rispetto all'agente sotto copertura
2
AC
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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