Sentenza Nº 50426 della Corte Suprema di Cassazione, 28-11-2016

Presiding JudgeVECCHIO MASSIMO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:50426PEN
Date28 Novembre 2016
Judgement Number50426
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Udit4er la par civile
it i difen
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LINGUANTI SALVATORE N. IL 25/081947
SCHEMBARI GUIDO N. IL 01/01/1942
CURATELA DEL FALLIMENTO C.E.I.
avverso la sentenza n. 2172/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
td/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50426 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIRO ANTONIO
Data Udienza: 28/05/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Uditi alla pubblica udienza del 27 maggio 2016
Il Pubblico Ministero dott. Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore
generale della Repubblica, presso questa Corte che ha chiesto l'annullamento con
rinvio della decisione impugnata.
I Difensori:
-
per la parte civile Avvocato Cassi Criscione Paolo, nell'interesse di C.E.I. s.r.l. in
difesa della curatela fallimentare e nell'interesse dei soci illimitatamente responsabili
che ha chiesto il rigetto dei ricorsi ed ha presentato conclusioni scritte;
-
Avvocato Grasso Giovanni, nell'interesse di Linguanti Salvatore, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
-
Avvocato Vindigni Francesco nell'interesse di Schembari Guido che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania il 13 gennaio 2015, decidendo, ai soli effetti
civili, a seguito di annullamento - disposto da questa Corte di cassazione íl 12 aprile
2013 (decisione depositata il 28 giugno 2013) - della sentenza emessa dalla Corte
d'appello di Catania il 22 novembre 2011, confermava le statuizioni civili di cui alla
sentenza del Tribunale di Ragusa del 5 luglio 2006, condannando e liquidando le
ulteriori spese, comprensive di quelle relative al giudizio innanzi la Corte di cassazione.
In particolare il Tribunale di Ragusa aveva condannato, per quanto qui rileva:
Linguanti Salvatore e Schembari Guido per i reati ascritti ai capi C, L, D1 e Ni e,
con l'aumento ex ad 219 comma 2 I. fall., aveva inflitto le pene di giustizia e le
sanzioni accessorie. Aveva, altresì, condannato, tra gli altri Linguanti Salvatore e
Schembari Guido in solido tra loro ed in favore:
-
della parte civile Stai s.r.I., in persona del curatore fallimentare, al risarcimento
del danno quantificato in euro 212.827,31 oltre interessi dalla data del commesso
reato al fallimento, relativamente all'imputazione sub C;
-
della parte civile C.E.I. di Giummarra e fratelli Occhipinti s.n.c. in persona del
curatore fallimentare e soci illimitatamente responsabili in proprio costituiti, al
risarcimento del danno, la cui quantificazione per il profilo patrimoniale era stata
rimessa al
giudice civile;
erano, di converso, stati quantificati i danni morali in favore
dei soci in proprio costituiti nella somma di euro 150.000,00 ciascuno, con
assegnazione degli importi a titolo di provvisionale, ex art 539, comma 2 cod. proc.
pen. e sequestro conservativo - disposto su richiesta della parte civile ed a
concorrenza della somma liquidata a titolo cli provvisionale
La Corte d'appello di Catania, il 22 novembre 2011, pronunciando sui gravami,
proposti nell'interesse degli imputati aveva statuito come segue. Sui capì D e I1,
qualificate le rispettive condotte ex art 216 comma 3 I. fall., esclusa l'ipotesi di cui
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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