Sentenza Nº 50405 della Corte Suprema di Cassazione, 07-11-2018

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:50405PEN
Date07 Novembre 2018
Judgement Number50405
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Gjergji Kastriot, nato in Albania il 03/01/1989
2.
Demaj Emanuel, nato in Albania il 09/01/1984
3.
Rrapi Emanuel, nato in Albania il 02/09/1982
avverso la sentenza del 13/12/2016 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco, che ha concluso rimettendosi alla Corte sull'istanza di rinvio e, nel merito,
chiedendo dichiararsi inammissibile i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50405 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
Data Udienza: 10/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Kastriot Gjergji, Emanuel Demaj e Emanuel Rrapi, per quanto di rilievo in
questa sede, erano tratti a giudizio del Tribunale di Forlì per rispondere, in
concorso, di tentato omicidio pluriaggravato, ai danni di Misard Ganoshi (capo A
della rubrica), e di violenza privata nei confronti di Aurei Shyrbaj, Igli Zefi,
Eduard Prenga e altri soggetti non identificati (capo C); i primi due imputati,
altresì, del contestuale porto di armi comuni da sparo (capo B); fatti avvenuti in
Forlì, località Villa Selva, la sera del 9 giugno 2013.
All'esito del dibattimento il Tribunale li riconosceva tutti colpevoli delle
imputazioni indicate.
Era ritenuta a loro carico, in relazione al tentato omicidio, l'aggravante dei
motivi abietti e futili (art. 577, n. 4, cod. pen., in relazione all'art. 61, n. 1, dello
stesso codice) e dell'approfittamento delle condizioni di minorata difesa (art. 61,
n. 5, cod. pen.). A Demaj e Rrapi era riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 116
cpv. cod. pen. (concorso «anomalo»), equivalente alle aggravanti suddette (e,
per Demaj, alla recidiva).
Le pene principali, previa applicazione della disciplina del reato continuato,
erano determinate in dodici anni di reclusione per Gjergji, dieci anni per Demaj e
nove anni e sei mesi per Rrapi.
2.
Il Tribunale di Forlì ricostruiva la vicenda, muovendo dalla deposizione
della parte lesa Ganoshi, nei seguenti termini.
A fine primavera del 2013 si erano creati contrasti tra questi e l'imputato
Gjergji, entrambi di nazionalità albanese, originati dall'accusa, mossa dal
secondo al primo, di attuali molestie ai danni di colei (Jessica Santoro) che era
stata dapprima la fidanzata della vittima anzidetta e poi aveva intrecciato una
relazione sentimentale con lo stesso imputato. Tale contrasto aveva dato luogo a
diverse tensioni tra i due uomini, al limite dello scontro fisico, e si era riacceso la
notte tra 1'8 e il 9 giugno nella discoteca Cotton Club di Cervia. Qui gli
interessati, e i rispettivi sostenitori, si erano dati «appuntamento» per il giorno
dopo.
Nella tarda serata del 9 giugno l'incontro, propiziato da una telefonata tra
Gjergij e Aurei Shyrbaj, amico di Ganoshi, avveniva in località Villa Selva di Forlì,
presso un parcheggio. Ganoshi giungeva a bordo del proprio furgone di lavoro,
insieme a Shyrbaj; ad accompagnarli, su altro veicolo, si trovavano ulteriori
connazionali, tra cui Igli Zefi ed Eduard Prenga. Il posto era buio. Gjergji, che già
vi si trovava, si avvicinava al furgone, bussando con il calcio della pistola al
finestrino anteriore, lato passeggero. Ganoshi scendeva e i due iniziavano a
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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