Sentenza Nº 50362 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2019

Presiding JudgeSARNO GIULIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:50362PEN
Date12 Dicembre 2019
Judgement Number50362
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POLLICE DAVIDE nato a NAPOLI il 03/02/1974
avverso l'ordinanza del 27/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di IMPERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito il difensore presente, Avv. GUGLIELMO ABBATE, che ha insistito
nell'accoglimento del ricorso;
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DEPOSITATA IN
CT
12
DIC 2019
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50362 Anno 2019
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 29/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza 27.03.2019, il tribunale del riesame di Imperia respingeva
l'istanza di riesame, presentata nell'interesse del Pollice, avverso il provvedimento
con cui il GIP/tribunale di Imperia aveva convalidato il sequestro preventivo d'ur-
genza disposto dal PM e, contestualmente, emesso autonomo provvedimento di
sequestro preventivo di somme di denaro, libretti di deposito, titoli, azioni, fondi
ed altri simili strumenti di investimento o altri beni infungibili da intendersi quale
profitto del reato di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato all'indagato
quale I.r. della DOB s.r.l. nonché di I.r. e poi liquidatore della IMMOBILUX s.r.l.
Detto sequestro veniva disposto in forma diretta sia nei confronti della DOB s.r.l.
(fino alla concorrenza di C 751.930,00) che nei confronti della IMMOBILUX s.r.l.
(fino alla concorrenza di C 75.407,00) nonché, per equivalente, in caso anche solo
di parziale incapienza, nei confronti dell'attuale indagato, quale persona fisica, an-
che se nella disponibilità di interposta persona (fino alla concorrenza di C
827.337,00, pari all'ammontare integrale del profitto).
2.
Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia,
iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando cinque
motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 74/2000, in ogni caso instandosi ai sensi dell'articolo 618
c.p.p. affinchè la questione sia eventualmente rimessa alle Sezioni Unite.
In sintesi, la difesa lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel leggere la sentenza
55102/2017 ed ha interpretato l'articolo in esame in modo difforme dai parametri
della giurisprudenza consolidata. Infatti, ha ritenuto sussistente la fattispecie di
reato a fronte di una contestazione che inerisce in via esclusiva all'inesistenza
soggettiva e non oggettiva delle fatture relative alle annualità 2015, 2016 e 2017.
La difesa richiama la sentenza n. 18768/2019 con cui questa Corte ha affermato
che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti è integrato dalla sola inesistenza "oggettiva" delle pre-
stazioni indicate in fattura. Il Tribunale di Imperia, secondo la difesa, avrebbe letto
quindi in modo parziale la sentenza in questione, che aveva voluto specificare la
indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette del cessionario committente,
documentati in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti se sono espres-
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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