Sentenza Nº 50334 della Corte Suprema di Cassazione, 13-12-2013

Presiding JudgeMILO NICOLA
ECLIECLI:IT:CASS:2013:50334PEN
Date13 Dicembre 2013
Judgement Number50334
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CHIMIA ANTONIO ALESSANDRO N. IL 19/09/1946
LILLO GIUSEPPE N. IL 01/11/1956
SALADINO ANTONIO N. IL 30/03/1954
SALADINO FRANCESCO N. IL 17/08/1964
SCOPELLITI RINALDO N. IL 15/05/1959
SIMONETTI FRANCESCO N. IL 14/03/1942
LOIERO AGAZIO N. IL 14/01/1940
DURANTE NICOLA N. IL 15/11/1967
CHIARAVALLOTTI GIUSEPPE N. IL 26/02/1934
avverso la sentenza n. 698/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 27/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50334 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO
Data Udienza: 02/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito, per la parte civile, l'Avv —
Uditi difensor Avv.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.
Con sentenza del 2.3.2010, il g.u.p. presso il Tribunale di Catanzaro riteneva, tra
gli altri , Saladino Antonio, Lillo Giuseppe Antonio Maria, La Chìmia Antonio
Alessandro, Saladino Francesco, Simonetti Francesco e Scopelliti Rinaldo colpevoli
dei reati di abuso di ufficio , così riqualificate alcune delle contestazioni
originariamente mosse in termini di peculato, truffa anche ai sensi dell'art 640 bis
cp , nonché frode nelle pubbliche forniture e , quanto al Simonetti, anche del reato
di corruzione propria, condannandoli alla pena di giustizia .
2.
Avverso la sentenza proponeva appello la Procura Generale presso la Corte di
Appello di Catanzaro , limitatamente alle decisioni dal contenuto assolutorio, per
quel che qui interessa , nei confronti di Saladino Antonio (ma solo per i capi 1, 2,
3, 4, 7, 20 e 28); Lillo Giuseppe Antonio Maria (capi 1 e 6); Loiero Agazio, Durante
Nicola e Loiero Tommaso (capo 9); Chiaravalloti Giuseppe (capi 20 e 6).
Interponevano appello anche i difensori degli imputati condannati.
4. Con la sentenza oggi gravata da ricorso per cassazione la Corte di Appello di
Catanzaro ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore
Generale limitatamente ai capi aventi ad oggetto i reati
sub
nn. 2), 3), 4), 7) e 20)
nonché degli appelli proposti dagli imputati Saladino Antonio e Lillo Giuseppe
Antonio Maria. In riforma della sentenza di primo grado , accogliendo l'appello della
Procura , ha dichiarato
-
Saladino Antonio e Lillo Giuseppe Antonio Maria colpevoli anche del reato,
contestato ex art 416 cpp , di cui al capo 1) della rubrica e , per l'effetto,
rideterminato la pena originariamente comminata ;
- Loiero Agazio e Durante Nicola colpevoli del reato
sub
capo 9) , condannandoli
alla pena di giustizia;
-
non doversi procedere nei confronti di Chiaravalloti Giuseppe in ordine al reato a
lui ascritto al capo 6) e di La Chìmia Antonio Alessandro in ordine al reato
sub
34)
perché estinti per intervenuta prescrizione rideterminando , solo per il secondo , la
pena;
confermato
nel resto la sentenza impugnata.
5.
Hanno proposto ricorso per Cassazione, Saladino , Antonio e Francesco; Lillo, La
Chimia , Scopelliti, Loiero Agazio , Durante , Chiaravalloti, anche personalmente ,
Simonetti.
6.
A volerne sintetizzare i contenuti sino all'estremo al fine di una migliore
intellegibilità della vicenda in processo , il giudizio posto all'esame di questa Corte -
b
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
che ebbe inizialmente a coinvolgere circa un centinaio di imputati - ruota intorno
alla figura dell'imprenditore Saladino Antonio, particolarmente attivo nel settore del
lavoro interinale, e, sul piano oggettivo , tocca i temi legati alla esternalizzazione di
taluni servizi pubblici da parte della Regione Calabria. Nell'asserto accusatorio , il
Saladino
-
tramite un consorzio di imprese , tutte sostanzialmente facenti capo allo
stesso, costituito a ridosso della approvazione della normativa regionale destinata
a regolamentare proprio la esternalizzazione di servizi (che in precedenza la citata
regione eseguiva tramite l'utilizzo di lavoratori precari)
-
e con l'ausilio di altri imprenditori a lui vicini nonché avvalendosi delle
contegno partecipativo e agevolativo di diversi funzionari pubblici e politici , questi
ultimi attirati dal bacino elettorale garantito dal mondo del precariato e dalla
possibilità di collocare , presso le imprese facenti capo al detto consorzio destinate
a svolgere i servizi esternalizzati , diversi soggetti loro vicini
- ebbe ad aggiudicarsi la originaria gara avente ad oggetto la esternalizzazione di
taluni servizi per poi , con condotte reiterate negli anni , profittando di tale
originaria aggiudicazione e grazie ad una distorta applicazione della normativa di
riferimento , ottenere l'affidamento , senza gara pubblica , di altri servizi
esternalizzati , svolti per il tramite della imprese consorziate , in ragione di una
affermata ma contestata natura analoga o complementare degli stessi rispetto ai
servizi originariamente aggiudicati.
Il tutto in aperta e sistematica violazione degli obblighi assunti nella esecuzione dei
progetti affidati, soprattutto con riferimento alla effettiva esecuzione delle relative
incombenze nonché al rispetto degli impegni legati alla assunzione ed alla
destinazione allo svolgimento dei servizi in oggetto dei lavoratori precari in
precedenza utilizzati dalla Regione.
Da qui l'originaria contestazione associativa; e, ancora , l'individuazione di diversi
reati fine nelle ipotesi delittuose del peculato , della frode ex art 356 cpp , della
corruzione , della truffa ex art 640 e 640 bis cp.
6.1 Sul piano processuale giova evidenziare :
-
che in sede di udienza preliminare alcuni dei soggetti all'epoca indagati ,
segnatamente quelli coinvolti dalla odierna fase di legittimità, ebbero ad optare per
il rito abbreviato non condizionato mentre altri sono stati giudicati con il rito
ordinario;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
relativamente alla contestazione associativa , il GUP , ebbe a assolvere i soggetti
.
giudicati con l'abbreviato ed a rendere il provvedimento ex art 425 cpp nei confronti
di quelli che avevano optato per il giudizio ordinario, ritenendo al fine non
configurabile in linea di principio l'associazione per come contestata ;
- interposto ricorso per cassazione dalla Procura generale avverso tale ultima
decisione , la Corte ha annullato il provvedimento ex ad 425 cpp;
-
per l'effetto il processo ha subito una ulteriore frammentazione per cui , quanto al
reato associativo , i soggetti che optarono a scegliere l'abbreviato sono in
discussione , in questo giudizio , innanzi a questa Corte per effetto della condanna
resa in appello ( ci si riferisce alle posizioni del Saladino Antonio eclel Lillo) ; quelli
giudicati con l'ordinario , rinviati a giudizio in esito all'annullamento disposto da
questa stessa Corte , non risultano allo stato ancora giudicati in primo grado ; per
le ulteriori imputazioni , le posizioni dei soggetti che ebbero ad optare per
l'ordinario, sono state definite con sentenza del Tribunale di Catanzaro allegata in
su iniziativa della difesa dell'Agazio Loiero ;
-
infine , molte delle originarie imputazioni ex artt 314 e 640 e 640 bis cp sono
state riqualificate dal GUP in termini di abuso d'ufficio.
7. I singoli ricorsi .
7.1 Saladino Antonio . Condannato, con la decisione resa in appello,
per
l'associazione di cui al capo 1 , e già in primo grado , per abuso d'ufficio ( in tal
senso riqualificati i capi 6, 11, 12, 13, 14 , 15 , 16, 18, 19) con valutazione di
responsabilità resa dal GUP e confermata dalla Corte distrettuale per la ritenuta
inammissibilità dell'appello interposto dall'imputato.
7.1.1 Lamenta , in primo luogo , erronea applicazione degli artt 127 e 599 cpp con
conseguente nullità della Sentenza di appello giusta l'art 178 comma I lettera C e
179 comma primo cpp . La Corte distrettuale , compulsata per un rinvio in ragione
del legittimo impedimento del difensore quanto alla partecipazione alla udienza del
13 ottobre 2011, ha rigettato la richiesta considerata la natura camerale del
procedimento. Ed evidenzia al fine che il giudizio sarebbe stato celebrato nelle
forme dell'udienza pubblica , dato che rendeva inconferente la disciplina di cui
all'art 127 cpp . La contrazione dei diritti dell'imputato a compensazione dello
sconto di pena favorito dal rito alternativo non può precipitare sino al punto di
limitare la partecipazione del difensore al giudizio che , ove legittimamente
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
impedito, mantiene il diritto al differimento dell'udienza giusta il combinato disposto
di cui agli artt agli art 443 comma III e 599 cpp. Ciò soprattutto una volta
consentita in appello in sede di abbreviato la rinnovazione istruttoria giusta l'art 603
cpp.
7.1.2 Si adduce poi violazione di legge avuto riguardo all'art 581 cpp e mancanza
di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal
Saladino . La Corte distrettuale , sul presupposto della genericità e della aspecificità
dei motivi , ha ritenuto inammissibile l'appello. Il gravame tuttavia riposava su
specifiche doglianze mosse avverso la motivazione resa dal Giudice di prime cure,
in piena coerenza al disposto di cui all'ad 581 cpp. Critiche immediatamente
involgenti , rispetto alla contestate ipotesi di abuso di ufficio, la negata sussistenza
della affermata violazione di legge , l'assenza del dolo intenzionale , la mancata
individuazione del pubblico ufficiale quale intraneus necessario per la configurabilità
del reato proprio addebitato , l'illogicità del decidere con riferimento alla affermata
estraneità della Merante dalle incolpazioni , l'aver ritenuto momento costitutivo del
reato il circuito legato alle assunzioni dei lavoratori raccomandati da politici e
funzionari compiacenti quale ragione di riscontro della pregressa formazione illecita
di un atto amministrativo , l'assenza di prova in punto ai riscontri sui ricavi percepiti
dal ricorrente in conseguenza della addotta attività illecita, il mancato
coinvolgimento nelle imputazioni di tutti gli amministratori della Why not , la
mancata considerazione del Giudicato cautelare caduto sui fatti , il dato legato alla
dismissione da parte del Saladino del ruolo di amministratore del consorzio Brutium
7.1.3 Si adduce, ancora ,
violazione di legge nonché vizio di motivazione,
mancante o manifestamente illogica con riferimento alla ritenuta fondatezza della
contestazione associativa. La Corte ha disatteso il ragionamento sotteso alla
valutazione assolutoria resa dal GUP in forza alla quale non potrebbe sussistere una
associazione finalizzata alla esecuzione di reati fine contro la PA senza la
partecipazione necessaria di intranei alla stessa amministrazione di riferimento .
E ciò riferendosi riferendosi pedissequamente alla valutazione resa dalla Corte di
Cassazione avuto riguardo al non doversi procedere ex art 425 cpp disposto dal Gip
nei confronti degli altri imputati cui era contestato il reato associativo che non
avevano attivato il rito abbreviato, tralasciando che quella valutazione mal si
attagliava alla specie perché ineriva all'asserito malgoverno della regola di giudizio
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di cui all'art 425 quale motivo atto a giustificare , in quel segmento processuale ,
l'annullamento della decisione del GUP .
Travisando il tenore della decisione della Corte di Cassazione , il giudice dell'appello
si è pedissequamente e acriticamente affidato al tenore di siffatta statuizione ,
omettendo di operare il giusto confronto con la decisione , di segno opposto,
assunta dal GUP , così da incorrere in un evidente difetto di motivazione . La
motivazione , inoltre, appare illogica laddove si pretende di ricavare la sussistenza
degli estremi tipici dell'associazione dal mero pedissequo riferimento alla avvenuta
dimostrazione dei singoli reati fine . Ciò peraltro a fronte di una affermata
struttura associativa volta a realizzare più reati di abuso di ufficio , il che rende
poco logica l'idea di un apparato organizzativo che non veda come presente la
permanente intraneità dei pubblici ufficiali e che incide sulla indeterminatezza
programmatica tipica dell'associazione spingendo piuttosto in coerenza verso il
concorso nel reato continuato . L'imputazione associativa , infine , risulterebbe
ricalcata sulle strutture societarie lecite coinvolte nei delitti di scopo . Escluso che
nella specie le società costituite dal saladino siano finalizzate esclusivamente alla
commissione dei delitti scopo contestati , la Corte ha omesso di motivare sulla
necessaria indivuazione di un apparato organizzativo sconnesso da quello
imprenditoriale nell'ambito della cui dimensione si sarebbero realizzati i reati fine ,
sovrapponendo i due momenti e finendo per rendere punibili i diversi imputati solo i
ragione della appartenenza degli stessi all'organigramma del sodalizio lecito.
Sempre con riferimento alla contestazione associativa , ancora , la difesa evidenzia
come al termine della discussione di primo grado la Procura generale ebbe a
riqualificare molti dei fatti contestati in termini di abuso di ufficio senta poi ridefinire
la contestazione associativa , adeguandola alla nuova prospettazione giuridica data
ai reati fine. La condanna per l'ipotesi associativa risulta dunque caduta su una
fattispecie connotata da una palese eterogeneità della componente programmatica
dell'associazione siccome contestata con conseguente non coincidenza tra fatto
contestato e sentenza emessa in violazione dell'alt 522 I Comma cpp .
7.1.4 Si lamenta nullità della sentenza per incompatibilità funzionale di un
componente del Collegio , segnatamente l'estensore, il quale avrebbe dovuto
astenersi perchè già investito della trattazione di un processo ( ai danni di alcuni
giornalisti che per i fatti oggi in processo, erano imputati di diffamazione nei
confronti di una coimputata ) in seno al quale ebbe ad esprimere una valutazione di
merito collegata alla decisione finale del processo che occupa. Fermo il dato della
5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
certa incompatibilità del componente del Collegio in questione e sul presupposto
della avvenuta acquisizione in epoca successiva alla definizione del processo della
notizia afferente siffatta incompatibilità , la difesa sostiene, che al di là dell'esercizio
delle ricusazione , siffatta situazione è destinata ad incidere sulla capacità del
giudice , minandone la terzietà in aperta distonia con i principi costituzionali di
imparzialità e del giusto processo. Da qui la nullità della sentenza sanzionabile ex
art 178 comma I cpp .
7.1.5 Con riferimento ai capi 11, 12 13, 14 ,15 ,16 18 ,19 , viene dedotta
violazione di legge avuto riguardo all'ad 323 cpp nonché vizio di motivazione avuto
riguardo all'ad 7 Divo 157/95 sul presupposto della mancanza di complementarietà
o analogia tra i servizi di cui ai contratti stipulati con riferimento alle dette
imputazioni e quelli afferenti la esternalizzazione di cui al progetto oggetto del
contratto stipulato in esito alla gara pubblica con il consorzio brutium; ciò in ragione
della natura altamente discrezionale della valutazione sottesa ai riferiti giudizi - di
complementarietà e analogia - fonte di diversi- interpretazioni mentre del tutto
irrilevante al fine doveva ritenersi il riferimento alla costante violazione degli
obblighi conseguenti ai detti contratti ed alla mancata esecuzione dei necessari
controlli da parte degli organi a ciò deputati. Ancora , si lamenta l'erronea o
comunque l'omessa individuazione del vantaggio ingiusto , confuso con il diverso
tema della violazione perpetrata ; infine , si lamenta la non configurabilità del reato
sul piano dell'elemento soggettivo , già posto in dubbio dall'aleatorietà del
riferimento alla violazione di legge , ulteriormente inficiato dal perseguimento
dell'interesse pubblico realizzato attraverso le condotte contestate , id est.
7.1.6 Infine si contesta la decisione impugnata in punto alla comminata
interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla interdizione legale ex art 32 cp
erroneamente disposte senza considerare la misura della pena in concreto irrogata.
7.2 Lillo Giuseppe : condannato in appello per l' associazione di cui al capo 1 e
per abuso di ufficio relativamente ai capi 11,13, 14, 15,16,18,19 ( sempre in
ragione della dichiarata inammissibilità dell'appello).
Il ricorso ribadisce i motivi sub 2, 3, 4 del ricorso Saladino precisando ulteriormente
, sul piano della critica mossa alla condanna per associazione, la palese frettolosità
della disamina avuto riguardo al capo 9 , utilizzato quale reato fine a comprova
della presenza della associazione quando da tale contestazione il ricorrente era
stato mandato assolto dal Gup .
6
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Con le memorie depositate il 27 febbraio 2013 ed il 27 settembre 2013 , a firma
dell'avvocato Aricò , si ribadisce il tema legato alla erronea declaratoria di
inammissibilità dell'appello alla luce della specificità dei motivi sottesi al gravame
interposto avverso la decisione di primo grado. Si specifica poi il tema della illogicità
della motivazione avuto riguardo alla contraddizione tra la declaratoria di
inammissibilità dell'appello del Pm con riferimento ai capi di imputazione 2,3,4,7,20
e la ritenuta ammissibilità del gravame con riferimento alla contestazione
associativa laddove anche in parte qua il ricorso della parte pubblica riproponeva
pedissequamente il tenore della originaria imputazione . Si sottolinea infine il difetto
di motivazione siccome conseguenza immediata della erronea declaratoria di
inammissibilità , risultando eluse le argomentazioni difensive tramite un richiamo
per relationem palesemente inadeguato a fronte del tenore delle contestazioni . La
difesa si sofferma inoltre sulla mancata confutazione della motivazione di primo
grado in punto alla sussistenza del reato associativo , avendo il giudice distrettuale
prestato pedissequa adesione al contenuto della sentenza della Corte di cassazione
resa in disamina del provvedimento ex ad 425 cpp per gli indagati che ebbero a
preferire il giudizio ordinario senza che tuttavia la motivazione sia caduta
specificamente sull'apporto partecipativo garantito dal Lillo , anche sotto il profilo
dell'elemento soggettivo , di certo non ricavabile dai singoli reti fine . Si segnala ,
infine, l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti al ricorrente , compreso quello
associativo , nelle more tra la sentenza di appello e la decisione di legittimità ,
considerata al fine la data di commissione degli stessi ( per i reati di abuso la data
di stipula dei contratti per l'esecuzione dei progetti salvo che per i capi 18, 19
laddove la difesa si riferisce ai decreti di affidamento diretto dei servizi, termine di
riferimento utilizzato anche per la partecipazione associativa, cessata , nel ritenere
prospettato , alla data di consumazione degli ultimi due momenti tipici della
condotta contestata al ricorrente ) , i periodi di sospensione riscontrati nel corso del
processo , l'indifferenza del dato normativo da applicare ( quello previgente o quello
attuale dopo la novella apportata dalla legge 251/05) attesa la sostanziale
coincidenza dei temi di prescrizione dettati dalle due discipline nel caso.
7.3 Ricorsi nell'interesse di Chiaravalloti Giuseppe , in ordine al quale la Corte di
appello, riformando la sentenza di primo grado , ha dichiarato non doversi
procedere relativamente al reato di cui abuso di ufficio per intervenuta estinzione
del reato per prescrizione.
7
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Tre i ricorsi : due a firma tecnica , resi dagli avvocati Armando Veneto e Francesco
Scalzi; uno personalmente sottoscritto dall'imputato.
7.3.1 Con il ricorso a firma dell'avvocato Veneto si lamenta vizio di motivazione
avuto riguardo agli artt 192 comma I e II cpp e 323 cp. La motivazione resa dal
Giudice dell'appello distorce totalmente contenuto e accertamenti sottesi alla
sentenza di primo grado , ritenendo illegittima la delibera della giunta regionale
332/03 a fronte di una diversa valutazione resa dal Giudice di prime cure nell'ottica
funzionale di cui all'ad 323 quale atto non precettivo perché di mero indirizzo;
tralasciando che tale delibera non rilevava in sé in punto alla sua adozione ma
assumeva valenza , in ragione del contestato abuso , nel momento di sua
esecuzione, estranea alla posizione del ricorrente; affermando che dalla stessa
sentenza di primo grado sarebbero emersi rapporti di conoscenza e frequentazione
del Chiaravalloti con il Saladino ma dimenticando di considerare le dichiarazioni del
Lillo - che avrebbe escluso la sussistenza di contratti tra i due aventi ad oggetto la
trattazione dei temi legati al servizio ipnosi- e in radice che tali contatti non
rilevavano se non correlati al fatto in contestazione. La Corte avrebbe infine
tralasciato di motivare sugli interessi pubblici correlati al servizio affidato , sottesi
alla detta delibera , tali da escludere il dolo intenzionale dell'abuso d'ufficio.
7.3.2 Con il ricorso a firma dell'avvocato Scalzi si evidenzia in primo luogo il difetto
di motivazione legato alla nullità della sentenza per la omessa valutazione della
memoria difensiva prodotta alla udienza dibattimentale del 24 febbraio 2012 Ed al
fine, per rimarcare la violazione dell'ad 178 cpp lettera C correlata a tale omessa
valutazione ribadisce i temi difensivi ivi esplicitati , tutti ritenuti determinanti ai fini
della decisione , che vanno dagli effetti sul reato contestato della archiviazione del
ricorrente dal reato associativo alla illegittimità della modifica della imputazione non
consentita dal rito, al difetto di contestazione ed esistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi del riscontrato abuso d'ufficio sino alla inattendibilità della istruttoria
posta a fondamento del ritenuto giudizio di responsabilità.
7.3.3 Con il ricorso personalmente proposto il Chiaravalloti ha ripercorso i motivi di
doglianza già entrati in processo per effetto dei ricorsi a firma tecnica , precisando,
con l'ultimo motivo, la inammissibilità originaria del ricorso articolato dal PM e
accolto dalla Corte di appello giacchè alla data di proposizione dello stesso , 1
dicembre 2010 , seguendo la prospettazione della Corte , che ha individuato nel 6
maggio 2003 la data di commissione del delitto , il reato doveva ritenersi già
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
prescritto con conseguente carenza di interesse del Pm a proporre impugnazione
avverso la sentenza di assoluzione in primo grado.
7.4 Ricorso La Chimia Antonio . Condannato in primo e secondo grado per i capi 3,
7, 10 ( in ragione della violazione dell'ad 356 cp ) e 6 ( per abuso di ufficio ).
7.4.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell'ad 323 cp nonché vizio di
motivazione avuto riguardo al fatto contestato sub 6. Il La Chimia ebbe ad
assumere il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione della Why not dal 1
ottobre 2003 . Per contro il reato in contestazione si sarebbe consumato nel
settembre dello stesso anno , prima della assunzione di questa carica . Sul punto la
Corte non avrebbe preso posizione alcuna malgrado l'incidenza del fatto rispetto
alla ascrivibilità della condotta.
La Corte avrebbe poi glissato sugli ulteriori rilievi critici tutti volti ad evidenziare la
marginalità del ruolo gestorio svolto dal ricorrente in un ambito organizzativo
peraltro ampiamente delineato dalle precedenti scelti gestionali, motivando con
riferimenti inconferenti non idonei a superare la evidenziata discrasia temporale .
Ciò peraltro a fronte di una condotta non inquadrabile nella fattispecie contestata
per l'assenza della doppia ingiustizia quantomeno sul piano del motivato
approfondimento del tema legato alla esistenza dei presupposti in capo al Consorzio
dei requisiti per ottenere l'affidamento , comunque prescritta già alla data del
ricorso.
7.4.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo all'ad 356
cp con riferimento ai capi 7 e 10 ; ed ancora con riferimento al capo 3 per come
riqualificato dal giudice di prime cure; ed ancora si lamenta difetto di motivazione.
Sul presupposto dell'affermato ruolo di incontroversa predominanza gestoria
ascritto alla Merante doveva escludersi la responsabilità del ricorrente quanto ai
reati contestati , in linea peraltro con quanto effettuato dal GUP avuto riguardo al
capo 5 della rubrica , per il medesimo reato e sempre in ragione del primario ed
assorbente ruolo svolto dalla Merante . Del resto la Corte avrebbe integralmente
pretermesso la disamina critica della motivazione di primo grado malgrado le
puntuali doglianze sollevate in punto al ruolo partecipativo ed all'elemento
soggettivo nella specie riferibile al La Chimia.
7.5 Saladino Francesco , condannato per il capo 4 ( fatto punito ai sensi dell'ad 356
cp) . Quattro i motivi di ricorso.
7.5.1 Con il primo si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione avuto
riguardo all'ad 356 cp e in special modo alla inesatta qualificazione del rapporto
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contrattuale fraudolentemente ineseguito nell'asserto accusatorio . Secondo la
difesa il rapporto tra la società e la regione andava qualificato come contratto di
servizio , destinato a durare nel tempo e dunque suscettibile di diverse
modificazioni immediatamente correlate alla organizzazione del personale. La
società esecutrice , quale obbligo principale , aveva assunto quello di assicurare il
servizio di sorveglianza idraulica impegnando al fine , a tempo indeterminato, i 490
lavoratori precari prima dedicati in via interinale ai servizi poi esternalizzati ; volta
che sia stato dato adempimento a siffatto obbligo , le evenienze incidentali sulla
esecuzione del rapporto afferenti soggettivamente i lavoratori coinvolti ( turn over e
mobilità del personale determinati dalle diverse contingenze del momento) non
costituivano ragione di inadempimento destinata a concretate il reato contestato.
Da qui la lamentata violazione di legge in uno alla omessa motivazione , nulla
avendo la Corte risposto sul punto per come prospettato in appello.
7.5.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi vengono ascritti al dato afferente il
riscontro dell'elemento soggettivo del reato contestato. Le due sentenze di merito
con percorsi non assolutamente identici definiscono le ragioni poste a fondamento
del reso giudizio di responsabilità in capo al Saladino : in primo grado il GUP
avrebbe dato risalto al ruolo di responsabile del personale , nei fatti distratto dalla
funzione per la quale era stato assunto ; il Giudice distrettuale , prescindendo dalla
funzione , rimarca invece proprio la concreta violazione agli obblighi di contratto
maturata con riferimento alla posizione del ricorrente , assunto quale sorvegliante
e destinato a tutt'altra funzione. In entrambi i casi , tuttavia , si prescinde dalla
individuazione degli elementi dai quali desumere la consapevolezza in capo al
Saladino che il contratto prevedeva tale vincolo di destinazione per il personale
assunto sicchè , guardando ad entrambe i momenti posti a fondamento della
valutazione , anche la coscienza di svolgere e fare svolgere mansioni diverse
rispetto a quelle previste al momento dell'esecuzione non equivaleva alla
consapevolezza di violare l'impegno contrattuale assunto dalla impresa esecutrice
del servizio.
7.5.3 Con il terzo motivo di adduce violazione di legge avuto riguardo all'ad 110 cp
. La Corte, nel ritenere non maturata la prescrizione , ha affermato che anche a far
data dal 1 marzo 2004 , momento nel quale il saladino ebbe a cessare dalle funzioni
volte alla preparazione delle buste paga , per esservi subentrato il centro di
Cosenza , lo stesso avrebbe comunque continuato a trasmettere i dati al detto
centro. Così facendo tuttavia ha finito per ritenere che ogni soggetto coinvolto nella
i
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
esecuzione del contratto con la PA, qualunque lavoratore adibito ai rispettivi cantieri
in difformità rispetto alle ragioni e funzioni di assunzione , avrebbe concorso con il
privato esecutore che , in ragione di tale differente mansione di destinazione dei
lavoratori , violava gli impegni contrattuali assunti con la committente .
7.5.4 Con l'ultimo motivo ribadisce l'eccezione di prescrizione. Cessato l'incarico di
responsabile del personale , il Saladino doveva ritenersi deresponsabilizzato rispetto
alle attività che riguardavano la destinazione dei lavoratori , perdendo ogni rilievo
anche decisionale , nella organizzazione del lavoro. Da tale momento ( luglio del
2003 , allorquando venne sostituito nella funzione dalla Masi così come dichiarato
dal teste OSSO ; o marzo 2004 , data di commissione della funzione di redazione
delle buste paga al centro di Cosenza) sarebbe venuta meno la distinzione del
ricorrente rispetto agli altri lavoratori destinati a funzioni diverse , con conseguente
prescrizione del reato.
7.6 Scopelliti Rinaldo, condannato per abuso di ufficio ( capo 20 della rubrica ).
7.6.1 Con il primo motivo adduce violazione di legge in relazione all'art 323 cp.
Il versamento delle residue tranches di finanziamento in favore di tesi spa fu
effettuato dallo Scopelliti in presenza di una situazione consolidata da un punto di
vista contrattuale tale da imporre di procedere nel senso riscontrato per evitare a
Fincalabria un aggravio di pregiudizio. Ciò anche in ragione della insolvenza di Tesi
sicchè , l'intervento in erogazione avrebbe favorito il mantenimento delle relative
posizioni lavorative e avrebbe comunque consentito a Regione Calabria di sperare
in un possibile recupero delle tranches di finanziamento già erogate , prive di
garanzie di supporto, altrimenti irrimediabilmente compromesse . Il tutto , in
ragione del concomitante interesse pubblico perseguito, escluderebbe il dolo
intenzionale , rendendo illogica la motivazione della Corte di appello nella parte in
cui ha ritenuto siffatte giustificazioni non tali da motivare una posizione contraria al
deliberato del CDA.
Con il secondo motivo la difesa lamenta una sostanziale divergenza tra motivazione
( nella quale il giudizio di responsabilità è limitato all'abuso di ufficio ) e dispositivo ,
il quale porta ad una condanna resa anche per la contestata ipotesi ex ad 640 bis .
Difformità evidenziata con l'appello senza che la Corte abbia preso posizione alcuna
sul punto. Si contestano in ogni caso i presupposti per il riscontro dell'ipotizzata
truffa , non individuandosi nella condotta gli artifizi e raggiri utili al fine della
contestazione mossa.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Con il terzo motivo infine la difesa lamenta la misura della pena irrogata ,
inadeguata al contegno processuale e non determinata considerando la situazione
di necessità nella quale lo Scopelliti si è trovato ad operare.
7.7 Agazio Loeiro , condannato per abuso di ufficio ( capo 9 ) fatto per il quale era
stato assolto in primo grado. Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
7.7.1 Con il primo si segnala violazione di legge con riferimento all'ad 521 comma
H cp , all'ad 597 cpp e 441 I comma cpp. Linea conduttrice di tutte e tre le
contestazioni mosse è data dalla affermata diversità del fatto contestato , per come
riqualificato e riportato all'egida dell'art 323 cp dal Giudice di prime cure in
conformità alla richiesta in tal senso formulata dalla Procura generale in sede di
discussione in primo grado, rispetto a quello sul quale è caduta la decisione .
Muovendo dall'idea per la quale è la violazione di legge posta a fondamento del
contestato abuso a costituire l'elemento individualizzante della contestazione
sollevata ai sensi dell'ad 323 cp, la difesa evidenzia che nella specie , rispetto alla
contestazione , a mutare sono sia il provvedimento adottato quale riferimento della
affermata violazione di legge che anche il titolo partecipativo sotteso alla condanna
comminata .
Con riferimento al primo elemento , dalla imputazione , riletta nell'ottica del 323 cp,
emergerebbe con evidenza che la contestazione mossa al ricorrente afferiva alla
violazione dei principi contenuti nel DPGR 354/99 in materia di separazione tra
attività di indirizzo e controllo da quelle di gestione e amministrazione , nella
specie violati per il tramite della delibera della Giunta regionale calabra del 13/2/06
, presieduta dal ricorrente , con la quale veniva affidato direttamente al Consorzio
Brutium il progetto di realizzazione del censimento del patrimonio immobiliare della
Regione Calabria. Nel capo di imputazione , all'infuori di tale contegno, non
risultava nemmeno ipotizzato il coinvolgimento del Loiero con riguardo ad altre fasi
e provvedimenti dell'iter che portò al detto apprezzamento. Evidenzia la difesa che
il GUP , avuto riguardo proprio a tale frazione della condotta immediatamente
ascritta al Loiero , aveva assolto il ricorrente sia per ragioni afferenti l'elemento
soggettivo ( per l'assorbente presenza di un interesse pubblico sotteso alla condotta
, immediatamente riscontrato nella esigenza di salvaguardare ambiti occupazionali
realizzando un servizio da più parti sollecitato) sia per la inidoneità della norma
richiamata a fungere da presupposto per la violazione di legge o regolamento utile
ai sensi dell'ad 323 cp . Questa valutazione , sottolinea la difesa , non costituisce
oggetto di contestazione da parte della Procura che ebbe ad interporre appello né
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
risulta superata dalla Corte distrettuale: sia l'appellante e in linea pedissequa la
Corte mutano il riferimento normativo quale oggetto di asserita violazione ,
individuandolo piuttosto nell'art 7 DLVO 195/99 , immediatamente correlato alla
delibera di affidamento del servizio e di poi alla stipula del relativo contratto posti in
essere dal dirigente Marasco Rosalia ; atto, di assoluta autonomia dell'organo
gestionale , rispetto al quale il Loiero era del tutto estraneo tant'è che la stessa
imputazione non lo vedeva coinvolto in alcun modo.
Così ricostruito il fatto, al Loiero viene addebitato il diverso, rispetto alla
contestazione pur come riqualificata, ruolo di concorrente , morale, nella condotta
posta in essere , in via materiale e diretta dalla Marasco. Tracciato questo nuovo
itinerario fattuale , a fronte dunque di una mutatio effettiva e non di una
riqualificazione , la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile
l'appello non potendovi non essere coincidenza assoluta tra il fatto giudicato e
quello gravato d'appello su iniziativa del PM . Nel merito, poi, in assenza di
contestati momenti di collegamento tra i due momenti , di indirizzo e di gestione ,
dell'azione amministrativa non bastava , sul piano oggettivo, per ritenere il Loiero
concorrente della Marasco , attribuirgli la paternità dell'antecedente logico giuridico
necessario della condotta ascritta a quest'ultima ; occorreva piuttosto individuare
delle condotte di istigazione o di induzione alla commissione dell'atto tipico . Ma a
fronte di siffatti rilievi la Corte nulla avrebbe risposto , ancorandosi , nel ricostruire
il collegamento tra il prevenuto e la successiva condotta ad altri attribuita - nella
consapevolezza della mera inidoneità al fine del solo atto di indirizzo- a mere
congetture peraltro assolutamente nuove sia rispetto ai temi in fatto introdotti in
giudizio con la contestazione sia anche avuto riguardo al tenore del gravame .
Avesse la contestazione riqualificata abbracciato anche il tema del concorso del
Loiero nella condotta immediatamente posta in essere dalla Marasco , ecco che , la
novità sopra segnalata si sarebbe intrecciata ulteriormente con la violazione dell'ad
441 , 1 comma , che esclude in sede di abbreviato la possibilità di modificare
l'imputazione in presenza di un fatto diverso da quello contestato. Violazione che si
aggiunge , in termini di corollario necessario alle altre rappresentate ai sensi degli
artt 521 e 597 cpp.
7.7.2 Con il secondo motivo si adduce violazione dell'art 110 cp e invalidità della
motivazione in ragione della ritenuta configurazione della condotta concorrente e e
del nesso eziologico . La sentenza impugnata , afferma la difesa , si muove lungo la
ricostruzione fattuale resa dal GUP e non se ne discosta . Di talchè , persa
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
consistenza da parte dell'originario costrutto accusatorio (in forza alla quale l'intera
operazione contestata al capo 9 costituiva il frutto di un sottostante accordo
raggiunto dal Loiero con il Saladino Antonio , basato sulle dichiarazioni della
Merante , smentite dal primo decidente ) ed evidenziato che dopo un primo incontro
con i rappresentati delle società interessate al servizio ( Merante e Franzè in
particolare ) , dall'esito negativo , solo in un secondo incontro il Loiero , in accordo
con il Durante , senza assumere impegni vincolanti , decise di seguire la strada
suggeritagli dai primi ( non per dare corpo ad un escamotage ma adottando la
soluzione giuridica più confacente , peraltro perorata da un consulente giuridico
scelto dai detti interessati, id est conferire il servizio al consorzio Brutium senza
gara sulla base della originaria assegnazione e dentro i limiti consentiti dalla soglia
comunitaria per il conferimento reso senza passare dal mercato); il tutto al fine di
realizzare l'interesse primario al mantenimento delle soglie occupazionali legate ai
dipendenti delle società coinvolte nelle esternalizzazioni in uno a quello afferente la
realizzazione di un servizio pubblico sollecitato dalla Corte dei conti e dal
dipartimento competente. In tale quadro , sottolinea la difesa , in assenza della
prova di un intervento diretto sulla Marasco , escluso dal Gip anche in linea con le
dichiarazioni di quest'ultima e in presenza di una assoluta autonomia della dirigente
( la quale ultima ebbe a concretare le violazioni di legge sottese alla contestata
ipotesi di abuso di ufficio ) la Corte , a meno di non voler cadere in palesi
contraddizioni anche logiche , avrebbe dovuto escludere il ruolo di concorrente
attribuito al ricorrente . Giudizio questo invece cui siperviene ugualmente sulla base
di mere congetture , omettendo di precisare in che termini e con che forme ebbe a
manifestarsi la partecipazione al reato rivolta al Loiero nonché la causalità di tale
condotta rispetto a quelle poste in essere dagli atri concorrenti.
7.7.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto
riguardo alla affermata sussistenza del dolo intenzionale richiesto dall'ad 323 cp. In
linea con quanto ritenuto dal primo giudice , secondo la difesa nella specie il
riscontrato , concomitante e assorbente, interesse pubblico perseguito dalla azione
amministrativa contestata è destinato ad oscurare il favoritismo o il danno a terzi
correlato alla esecuzione della stessa. La Corte sul punto avrebbe pretermesso ogni
valida argomentazione , confondendo il piano della violazione riscontrata con il dolo
intenzionale richiesto dalla fattispecie in contestazione .
7.7.4 Con il quarto motivo, infine , la difesa evidenzia la nullità della sentenza per
inosservanza delle norme sul giusto processo immediatamente correlate al dovere
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di astenersi nella specie pretermesso non solo dal giudice relatore , dott Grillone ,
della sentenza in contestazione ( per ragioni coincidenti con quelle sollevate in
ricorso dalla difesa del Saladino) ma anche dall' altro giudice a latere , sentito quale
persona informata sui fatti in altri procedimento connotato da indagini collegate al
processo che occupa giusta l'art 317 comma II .
7.7.5 Con memoria depositata 1'11 febbraio 2013 la difesa del ricorrente ha poi
allegato in processo la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro ai danni di tutti
gli altri imputati giudicati con il rito ordinario , destinata ancor di più a radicare il
ragionevole dubbio utile ad escludere la colpevolezza del ricorrente considerato che
in detta statuizione , in posizione analoga alla decisione assunta dal GUP , è stato
assolto dalla imputazione sub 9 l'assessore che ebbe a promuovere la delibera della
giunta regionale nr 107/06 . Ha altresì allegato anche la documentazione a
supporto del lamentato vizio correlato al dovere di astensione che gravava sul
giudice a latere Galati in ragione del ruolo - di soggetto sentito perché informato
sui fatti- dallo stesso assunto nel procedimento penale aperto dalla procura di
Salerno per accertare l'esistenza di fatti di reato commessi nella conduzione delle
indagini relative al processo in oggetto .
7.8 Durante Nicola , avente posizione processuale assolutamente identica a quella
del precedente ricorrente , Loiero Agazio. Vengono addotti 10 motivi , tutti
preceduti dalla considerazione per la quale la sentenza impugnata manca di una
autonoma ricostruzione della vicenda riposando in fatto sul percorso delineato in
parte qua dal Giudice di prime cure in esito alla quale tuttavia il Durante è stato
assolto.
7.8.1 Con il primo motivo si adduce violazione di legge avuto riguardo all'ad 533
cpp -inosservanza del principio dell'oltre ragionevole dubbio - nonché difetto di
motivazione . A fronte di una medesima ricostruzione della vicenda in fatto, per
potersi ritenere che la sentenza di condanna resa a modifica di una pregressa
valutazione assolutoria sia stata pronunziata oltre ogni ragionevole dubbio ,
occorreva che la stessa desse conto dei vizi logici, delle oggettive incongruenze e
insufficiente dalla decisione riformata , così da pervenire all'affermazione che la
soluzione scelta era l'unica possibile . La sentenza impugnata per contro si basa su
una ricostruzione alternativa , poggiata su congetture instabili, equivoche ,
suscettibili di plurime interpretazioni. La Corte , in particolare , a fronte del solido
argomentare del primo giudice , tralascia del tutto i temi legati alla prova della
condotta illecita , del concorso e del nesso di causalità e ricava la presenza
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dell'elemento soggettivo dalla consapevolezza di contribuire in maniera
determinante all'affidamento illegittimo del servizio al consorzio Brutium e per esso
alla Why not ; ciò senza confrontarsi con le considerazioni sottese all'argomentare
del GUP ( la non credibilità della Merante ; l'assenza di condotte illecite nelle due
riunioni con i rappresentanti del consorzio precedenti la delibera di giunta; la
presenza di soluzioni di continuità , segno di aperta autonomia decisoria tra le
condotte contestate al Durante e l'affidamento del servizio ad opera della Marasco ,
descritto analiticamente negli accertamenti in fatto e diritto rimessi alla detta
dirigente ; il ruolo assunto dal Durante , limitato alla semplice erogazione di un
parere). La Corte , seguendo l'intera ricostruzione operata dal GUP, attribuisce un
significato diverso solo alla riunione in casa Loiero cui lega l'affidamento del servizio
conferendo rilievo alle dichiarazioni della Marasco ,nella parte in cui afferma di aver
agito in esecuzione del decreto della giunta regionale , disinteressandosi, tuttavia ,
quanto a queste ultime , del tenore complessivo delle stesse , tese ad escludere
pacificamente ogni pressione da parte del Durante.
7.8.2 Con il secondo motivo si adduce difetto di motivazione sulla ritenuta
sussistenza della condotta materiale di contrattazione e sul ritenuto concorso nel
reato proprio , nonchè motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La
sentenza di primo grado ha ridotto il ruolo del ricorrente alla mera erogazione di un
consiglio al presidente della Giunta ; era la Corte dunque a dover dimostrare in che
termini , per contro, si sarebbe dipanata la condotta di contrattazione ,
mercanteggiamento, decisione riferita al Durante con riferimento all'affidamento
del servizio in questione . Ciò considerando peraltro che nella specie il reato
ritenuto afferisce alla condotta materiale della sola Marasco cui dunque il Durante
era estraneo ma ciononostante concorrente senza che tuttavia siano stati ; ma non
risultando indicati gli elementi in cui si sarebbe sostanziata l'intesa , la presenza di
una pressione , la persuasione o l'induzione verso il contegno tenuto dalla
funziona ria.
7.8.3. Con il terzo motivo si evidenzia violazione di legge avuto riguardo agli artt
40, 41, 323 cp; nonché vizio di motivazione sul rapporto di causalità tra la condotta
( di contrattazione) e l'evento ( l'affidamento). Travisamento probatorio con
riferimento alle dichiarazioni di Marasco Rosalia , Izzo Antonino nonché del tenore
della delibera della Giunta calabra nr 107/06.
La sentenza non motiva sul nesso causale che doveva correre tra la condotta
ascritta e l'evento del reato contestato ( l'affidamento ) limitandosi
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
insufficientemente ad affermare che senza il decreto della Giunta regionale la
marasco non avrebbe proceduto all'affidamento. Travisa poi le prove orali poste a
fondamento dell'argomentare sul punto: quanto a quelle della Marasco
pretermettendone il contenuto complessivo e omettendo un confronto con la
decisione di prime cure sul punto; quanto a quelle delll'Izzo, perché lo stesso aveva
riferito che la Marasco aveva agito in ragione dell'indirizzo politico tracciato dalla
detta delibera e non in esecuzione della stessa. Sarebbe ancora stato travisato il
tenore della delibera nr 107/06 che non prevedeva alcun affidamento integrale del
servizio legato al censimento del patrimonio al consorzio Brutium , limitandone
entità oggettiva e durata ; la stessa era poi rivolta alle determinazioni accertative
dei presupposti di merito e di legge rimesse al direttore del dipartimento personale
, all'epoca individuato in Fragomeni Giuseppe , soggetto diverso dalla Marasco , con
conseguente presenza di una circostanza non indifferente ai fini della dinamica dei
successivi affidamenti. Frutto di mere congetture e illazioni deve ritenersi poi
l'affermazione , sempre incidente sul nesso di causalità , in forza alla quale doveva
escludersi un intervento sulla Marasco da parte della Merante , malgrado i rapporti
correnti tra le due , avendo quest'ultima previamente concordato il contenuto della
delibera di indirizzo con il Loiero e il Durante .Ed infine , sul nesso di causalità era
caduto , quale momento di recisione ex art 41 comma II , cp tra la condotta
ascritta al ricorrente e l'affidamento , il contegno autonomamente ascritto ai
coimputati Fragomeni e Morrone che , in presenza della determina della Giunta
regionale alternativa all'affidamento del servizio al Brutium , avevano sollecitato la
Marasco all'affidamento per evitare che trovasse applicazione la delibera alternativa
7.8.4 Con il quarto motivo il difetto di motivazione cade sull'elemento soggettivo
del reato. La sentenza ricava la consapevolezza del Durante di aver agito per
contribuire ad agevolare la condotta della Marasco con l'affidamento contestato in
ragione del pervicace impegno della Merante , del tenore minuzioso della delibera di
indirizzo, della implausibile frammentazione del procedimento di formazione della
volontà dell'ente pubblico , elementi questi inidonei a sorreggere , sul piano della
coerenza e illogicità , la dimostrazione del dolo intenzionale richiesta dall'ad 323 .
Come del resto dovevano ritenersi mere congetture quelle esplicitate a pagg 46 e
47 della decisione impugnata .
7.8.5 Con il quinto motivo si adduce violazione di legge avuto riguardo all'ad 192
cpp per l'assenza di un quadro indiziario connotato dai requisiti della gravità ,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
precisione , concordanza . Mancanza di un movente quale possibile collante.
Violazione dell'ad 546 cp in relazione alla lettera E e lacunosità e oscurità della
motivazione con conseguente vizio ex art 606 comma I lettera E. Richiamandosi
alle ragioni espresse in precedenza si lamenta la sussistenza di un quadro indiziario
utile al reso giudizio di responsabilità; l'assenza della indicazione degli elementi
probatori posti a fondamento della decisione assunta; l'incompletezza manifesta
della decisione a fronte della soluzione di segno opposto argomentata in primo
grado dal GUP.
7.8.6 Con il sesto motivo la motivazione viene contestata sotto il versante della
inadeguata valutazione delle dichiarazioni dei coimputati Franzè , Loiero Agazio e
Tommaso. Malgrado con l'appello la Procura avesse chiesto che le dichiarazioni del
Franzè venissero confrontate e riscontrate non con quelle degli altri imputati Loiero
e Durante ma con quelle , eminentemente accusatorie , della Merante , questa
operazione non è stata effettuata dal Giudice dell'appello considerando la
confermata inattendibiità della Merante stessa. La decisione impugnata mostra
dunque i segni di una ulteriore palese illogicità e contaddittorietà laddove non
procede a confutare la ricostruzione del GUP in forza alla quale in esito al secondo
incontro a casa Loiero non vennero presi impegni di alcuna natura .
7.8.7 Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt 423
e 441 comma I cpp nonché dell'ad 111 cost e 6 lettera D della convenzione
europea dei diritti dell'uomo. Nonchè vizio di motivazione.
In ragione di una inammissibile fluidità della contestazione , il ricorrente venne
imputato di peculato e truffa per poi vedersi ascritto il diverso reato di abuso di
ufficio con totale modifica dell'imputazione - in ragione della strutturale e
ontologica diversità tra le fattispecie in discussione - avvenuta in un giudizio
abbreviato non condizionato in violazione dell'ad 441 comma I che vieta
l'applicabilità dell'ad 423 cpp. Con l'appello, poi la Procura ha ulteriormente
trasformato gli elementi essenziali della fattispecie ingenerando ulteriore incertezza
sull'imputazione e minando definitivamente le possibilità di difesa dell'imputato,
portato a giudizio per un reato e giudicato per altro reato senza essersi mai potuto
difendere in ragione del rito prescelto. La disarticolazione operata dalla sentenza di
primo grado in esito alle assoluzioni riferite a molti dei coimputati originariamente
coinvolti nella complessa contestazione doveva altresì incidere anche sulla identità
soggettiva e oggettiva del fatto concorsuale contestato , vincolando viepiù la Corte
a mantenersi all'interno del fatto originariamente contestato vincolato dal rito
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
adottato . Punti tutti questi pretermessi nella valutazione della Corte con
conseguente ulteriore difetto di motivazione.
7.8.8 Con il motivo sub 8 la difesa lamenta la mancata declaratoria di
inammissibilità degli originari motivi di appello per la genericità degli stessi avuto
riguardo alla mancata indizione delle prove a sostegno dell'ipotesi di concorso tra i
pretesi sodali sotto il profilo materiale e soggettivo . Ciò peraltro in linea con le altre
declaratorie di inammissibilità rese dal medesimo giudice distrettuale con
riferimento ad altri punti del medesimo gravame.
7.8.9 Con il motivo sub 9 si lamenta la dosimetria della pena , manifestamente
spropositata perché determinata , quale pena base di riferimento in misura pari ai
due terzi del massimo edittale previsto.
7.8.10 Con il motivo sub 10 si lamenta violazione di legge con riferimento agli rtt 2
comma IV e 535 comma I cpp . Le spese, ai sensi dell'art 535 cpp vigente all'epoca
del fatto, più favorevole al reo , andavano limitate ai soli reati cui la condanna si
riferisce e senza vincolo di solidarietà , considerata la natura sostanziale della
norma .
7.8.11 Con motivi aggiunti del 23 marzo 2012 la difesa ha ulteriormente
evidenziato la nullità della sentenza per la omessa valutazione delle ragioni
difensive esplicitate con la memoria depositata ex art 121 cpp nel corso del Giudizio
di appello, integralmente pretermessa dalla Corte distrettuale .
Inoltre , con ulteriore memoria depositata il 25 Maggio 2013 la difesa ha
ulteriormente esplicitato , ricapitolandole, le doglianze sottese alla affermata
violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio avuto riguardo al tenore
della motivazione nel raffronto con la decisione assolutoria assunta in primo grado,
soffermandosi altresì sulla invalidità della configurazione della condotta senza una
autonoma e diversa ricostruzione del fatto, della motivazione sul nesso di causalità
, sul dolo intenzionale , sulla mancanza tra correlazione e accusa nonché
sull'omesso esame della memoria difensiva.
Infine con nuova memoria di udienza depositata 1'11 settembre 2013 vengono
ulteriormente ribaditi i temi difensivi legati alla invalidità della motivazione , alla
violazione dell'art 6 della CEDU. Si precisa altresì l'intervenuta prescrizione , caduta
al più tardi il 1 settembre 2013 considerando quale dies a quo la data del decreto di
affidamento e non operando al fine l'interruzione legata al differimento dell'udienza
del 29 maggio 2013, non avendo aderito la difesa del ricorrente all'astensione
prevista per la detta data di udienza.
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7.9. Ricorso di Simonetti Francesco , condannato in primo e secondo grado per il
capo di imputazione 17 ( 319, 321 cp in esso arrbito il capo di cui al punto 16 ) .
Tre i motivi di ricorso .
7.9.1 Con il primo lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt 62 , 63, 192,
198, 362 cpp nonché motivazione illogica e contradditoria . Il giudice di prime cure
, nel ricostruire il fatto e nel rendere il giudizio di responsabilità in punto ai fatti
addotti , avrebbe utilizzato al fine le dichiarazioni autoindizianti rese dal Simonetti
sentito dal PM ex art 362 cpp con conseguente inutlizzabilità assoluta delle stesse
per violazione del comma II dell'ad 63 stesso codice . Le trascrizioni del verbale di
sommarie informazioni , come documentato in atti , poi non coincidevano con il
contenuto del sonoro registrato , mancando in quest'ultimo la parte delle
dichiarazioni trascritte da pag 69 a pag 91. La Corte distrettuale , nel confermare la
decisione assunta , pur prendendo atto di siffatta inutilizzabilità, affermando di non
prenderne in considerazione il contenuto ai fini del giudizio da rendere , ha reso una
motivazione apparente , tralasciando che nella specie ciò che era stato violato era il
diritto di difesa costituzionalmente tutelato.
7.9.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
avuto riguardo all'art 319 cpp ed alla normativa extrapenale all'uopo richiamata a
sostegno della condanna.
Secondo la difesa nella specie l'affidamento del servizio relativo alla realizzazione
del progetto for europe rientrerebbe nell'ipotesi non dell'appalto ma della
concessione. Da qui la non necessarietà della gara pubblica e la ammisibilità della
trattativa privata con conseguente venir meno della contrarietà ai doveri dell'ufficio
ritenuta dai Giudici del merito. Nelle motivazioni dei due giudici del merito si
tralascia il dato in forza al quale , il nuovo dirigente del settore amministrativo di
competenza , lungi dal riscontrare asserite illegittimità nel decreto di affidamento
reso dal ricorrente , ebbe a confermarne il tenore dando corso al servizio , senza
esercitare alcun potere in autotutela , così come sarebbe stato obbligato a fare ,
tanto da rendere indifferente alla specie anche il difetto di motivazione dell'atto
segnalato dai Giudici della Corte distrettuale. In ogni caso , diversamente da quanto
ritenuto in sentenza , il decreto di affidamento venne reso quando ancora era
vigente il rapporto con il Brutium derivante dall'originaria gara di appalto; lo stesso
atto costituiva poi mera esecuzione di una determinazione aliunde resa dalla PA
competente - la deliberazione della giunta regionale nn 1123/03 - tant'è che a
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comprova il ricorrente aveva già allegato la autorizzazione del dirigente vicario della
regione e la certificazione rilasciata dal competente settore amministrativo , che il
costo del servizio rientrava all'interno del 50% del corrispettivo oggetto
dell'originario affidamento reso in favore del Brutium. A fronte della natura
esecutiva della condotta verrebbe meno sia il presupposto oggettivo della
contestata corruzione ex ad 319 cp - mancherebbe in sé una condotta finalizzata a
ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e non vi sarebbe la
prova della convergenza di intenti tra corrotto e corruttore quanto al mercimonio
della funzione alla luce della mancanza di discrezionalità dell'agire - sia del dolo
finalizzato a compiere un atto contrario ai doveri . La stessa modestia del prezzo
corruttivo ( l'assunzione della figlia del ricorrente presso una delle consorziate per
otto mesi ) potrebbe assumere rilievo nell'ottica esclusiva della corruzione
impropria ; il tutto altresì considerando che la contrarietà ai doveri d'ufficio non può
essere esclusivamente ricavata dalla mera illegittimità dell'atto adottato.
7.9.3 Con il terzo motivo lamenta difetto di motivazione , illogica e contraddittoria
avuto riguardo alla dosimetria della pena e alla mancata applicazione delle
generiche , non avendo la sentenza dato il giusto peso valutativo alla
incensuratezza del ricorrente.
Considerato in diritto .
8.
La sostanziale identità dei temi in discussione afferenti le posizioni dei ricorrenti
Saladino Antonio e Lillo per un verso , Loiero Agazio e Durante per altro verso ,
giustifica una trattazione unitaria dei rispettivi ricorsi , peraltro ed in coerenza
definiti in termini assolutamente coincidenti.
9.
Prendendo le mosse dai ricorsi del Saladino e del Lillo ed analizzando
preliminarmente le questioni pregiudiziali in rito sollevate dai due ricorrenti , va
segnalato come tutte si siano rivelate infondate.
Così deve ritenersi con riferimento alla questione legata alla nullità della sentenza
impugnata per le affermate ragioni di incompatibilità dei giudici a latere del Collegio
chiamato a comporre la Corte distrettuale (ricorrente Saladino) : quale che sia il
tenore oggettivo della prospettate ragioni di incompatibilità non può infatti non
evidenziarsi, in linea con il costante orientamento espresso sul tema da questa
Corte ( cfr da ultimo sezione terza, sentenza nr 13593/10 ; sezione prima
Sentenza
n.
35773 /2013) che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34
cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità
del provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione,
21
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cpp
, risultando in tali termini assolutamente inconferente il dato afferente il momento
in cui le ragioni di tale incompatibilità sono entrate nel patrimonio cognitivo
dell'interessato , questione in fatto peraltro solo labialmente affermata in ricorso.
Parimenti inconferente è la doglianza relativa all'affermata violazione del diritto di
difesa articolata dalla difesa del Saladino : è infatti noto che secondo
l'interpretazione costantemente fornita da questa Corte ( cfr tra le tante per un
precedente di questa stessa sezione
la Sentenza n.
10840
del
18/10/2011), nel
giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel
giudizio abbreviato, quale è quello di specie , l'impedimento a comparire del
difensore dell'imputato non può dare luogo al rinvio dell'udienza camerale , in
quanto quest'ultima è espressamente disciplinata dagli artt. 599 e 127 cod. proc.
pen, con conseguente inapplicabilità dell'art. 420-ter, comma quinto. Del resto e
infine sul punto , tutte le considerazioni difensive comunque volte - malgrado tale
inequivoca lettura del dato normativo in esame - a ribadire la prospettata ipotesi di
nullità impingono , ancor più radicalmente, nella obiezione di fondo puntualmente
sollevata dalla Procura Generale in udienza , in forza alla quale , nell'occasione ,
malgrado il denegato rinvio, l'udienza non venne caratterizzata da alcuna attività
processuale destinata ad incidere sulle prerogative difensive dell'interessato.
Da ultimo , deve altresì ritenersi insussistente la affermata violazione del principio
di correlazione tra contestazione e sentenza , non corrispondente , nell'assunto
della difesa del Saladino Antonio, avuto riguardo al mancato adeguamento della
contestazione associativa rispetto alla diversa qualificazione ascritta ai reati fine ,
riportata dal Gup dentro l'area dell'abuso di ufficio laddove risultavano
originariamente contestati i reati di peculato e truffa ex artt 640 e 640 bis cp : la
diversa qualificazione giuridica ascritta ai reati fine non ha mutato le connotazioni
sottese al reato associativo , visto nelle sue componenti essenziali in fatto , rimaste
sostanzialmente invariate a fronte della più confacente veste giuridica definita dal
Giudice ai reati fine , lasciando così inalterata la fisionomia dell'ipotesi accusatoria
senza incidere , impedendole o anche solo menomandole, le prospettive difensive
dell'imputato, qui peraltro solo aprioristicamente segnalate siccome violate.
9.1 Venendo al merito dei ricorsi in disamina , ritiene la Corte fondate le doglianze
mosse dalle difese volte a colpire la motivazione adottata dalla Corte territoriale nel
ritenere inammissibili, perchè generici e aspecifici,
gli appelli ( articolati
nell'occasione con un unico ricorso da entrambi gli imputati) proposti avverso la
22
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sentenza di primo grado nella parte in cui veniva definita la responsabilità del
Saladino Antonio e del Lillo rispetto alle contestazioni loro mosse, tutte qualificate ai
sensi dell'ad 323 cp , per i reati fine della associazione imputata al capo 1.
La sentenza di appello ha ritenuto inammissibile il ricorso degli imputati per la
aspecificità dei motivi , non contenenti una critica argomentata alla decisione di
primo grado. Affermano in particolare i Giudici distrettuali che le doglianze erano o
inconferenti o pienamente assorbite dal motivare della decisione del GUP che viene
peraltro richiamata pedissequamente in coincidenza con talune delle ragioni di
doglianza sollevate dall'appello.
La Corte è di diverso avviso.
L'appello conteneva infatti una critica argomentata quanto alle valutazioni rese dal
Giudice di prime Cure . Se per il vero il ricorso in questione appariva primariamente
caratterizzato da generiche considerazioni in diritto sulla natura della legge violata ,
sulla presenza della doppia ingiustizia , sulle connotazioni dell'elemento soggettivo
nella forma del dolo intenzionale , per altro verso non può non evidenziarsi come lo
stesso non mancasse anche di riferimenti concreti rispetto all'argomentare della
decisione resa in primo grado : quale che fosse poi la fondatezza in diritto e la
compiutezza logica dei relativi assunti difensivi , gli stessi imponevano comunque
una risposta argomentata da parte del Giudice dell'appello .
E così , certamentL dotati di specificità rispetto alla decisione in contestazione
dovevano ritenersi il riferimento all'affermata assenza di prova in punto al flusso di
denaro in direzione dei due ricorrenti ( trattandosi di introiti esclusivamente
acquisiti dalla Why not ) ; alla non rintracciabilità, nella motivazione contestata, del
vantaggio ingiusto utile a concretare l'abuso di ufficio di volta in volta prospettato ,
non rinvenibile, nell'assunto difensivo , nella richiesta di assunzioni di soggetti
conosciuti e vicini ai soggetti pubblici coinvolti nella indagini ; alla lamentata
assenza di violazione di legge guardando alle legittime assunzioni e retribuzioni dei
diversi dipendenti delle società interessate ; alla pretermissione del dato fattuale
legato alla sostanziale estraneità del Saladino Antonio una volta fuoriuscito
formalmente dal Consorzio Brutium, considerata anche l'assenza di elementi
dimostrativi che ne avvaloravano una presenza sostanziale ; al mancato
accertamento dei motivi e delle finalità che avrebbero connotato l'agire del pubblico
ufficiale e del correo privato istigatore nei singoli casi , in presenza peraltro,
dell'interesse pubblico perseguito di volta in volta segnalato ; alla incidenza da
23
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ascrivere , con riferimento ai fatti di cui al capo 6 ( progetto ipnosi), quanto al
parere fornito dalla triade di giuristi compulsati nell'occasione .
Alla luce del ricorso in appello siccome sopra delineato riassuntivamente nei suoi
profili di specifica contestazione alla motivazione della decisione di primo grado,
deve escludersi che lo stesso potesse essere nella specie definito in termini di
inammissibilità per la violazione del disposto di cui all'art 581 cpp . E ciò quale che
sia la latitudine che si intenda ascrivere alla specificità che deve colorare i motivi di
appello , se diversa e meno pregnante rispetto a quella propria delle doglianze
sottese al ricorso di legittimità in ragione della natura devolutiva della
impugnazione di primo grado ( così da ritenere non generici anche appelli che si
risolvano in una mera devoluzione delle questioni in fatto e diritto dibattute in
primo grado e superate dal Tribunale : cfr in tal senso le sentenze di questa Corte
17770/12 della sezione II ; 1470 e 1237/12 della sezione III ) o se costruita in
termini sostanzialmente analoghi a quelli propri del ricorso di legittimità ( da ultimo
si veda sezione VI , sentenza nr 1770/13) . Nel caso , infatti , il ricorso non solo
consentiva una piena individuazione dei punti di decisione devoluti alla cognizione
del giudice ma esprimeva critiche argomentate , in fatto e diritto, rispetto alle
conclusioni assunte dal giudice di primo grado : osservazioni di dissenso che
imponevano una risposta, irrimediabilmente pretermessa per contro dalla scelta del
giudice distrettuale.
9.2 L'annullamento in parte qua della decisione gravata di ricorso porta poi la Corte
a definire il processo afferente le contestazioni di riferimento ( segnatamente quelle
, tutte qualificate dal GUP in termini di abuso di ufficio, relative ai capi 6, 11, 12,
13, 14 , 15 , 16, 18, 19 della rubrica per il Saladino Antonio ; nonchè quelle di cui
ai nn 11,13, 14, 15,16,18,19 per il Lillo ) ai sensi dell'art 620 cpp lettera a) per
intervenuta estinzione del reato per prescrizione .
Al fine giova precisare che :
il reato di abuso di ufficio è pacificamente un reato di evento , qui l'ingiusto
vantaggio patrimoniale garantito agli odierni ricorrenti quale conseguenza
dell'azione amministrativa posta in violazione di leggi o regolamenti ;
ne deriva , ai fini del perfezionamento del reato , l'indifferenza al fine degli
atti amministrativi nei quali si è sostanziata la violazione di legge, apprezzabili
soltanto sotto il profilo della loro legittimità o illegittimità amministrativa
(integrativa, in caso di rilevata illegittimità, di una delle condizioni costitutive del
reato di abuso)
24
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
piuttosto rileva unicamente il concreto verificarsi
dell'ingiusto vantaggio
patrimoniale il quale , in linea di principio,
va riferito al complesso dei rapporti
giuridici a carattere patrimoniale comunque derivanti dalla violazione realizzata dal
soggetto qualificato e sussiste non solo laddove l'abuso consenta l'acquisizione di
determinate utilità materiali ma anche quando lo stesso sia destinato a creare un
accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse
l'atto è stato posto in essere;
-
laddove poi l'azione amministrativa illegittima , come nella specie , si concreti
nell'attribuzione al privato della gestione di servizi nell'interesse
dell'amministrazione conferente, il vantaggio patrimoniale non si sostanzia nè
nell'atto, meramente interno , amministrativo, di scelta del privato né tantomeno
nell'ulteriore ed opposto estremo della acquisizione del tantundem patrimoniale
derivante dall'esecuzione di quel servizio , essendo sufficiente al fine la mera stipula
dell'atto negoziale nel quale si incontrano la volontà dell'amministrazione ,
rappresentata all'esterno , e quella del soggetto illegittimamente beneficiato
giacchè già da tale momento la sfera patrimoniale dell'interessato si è
ingiustificatamente accresciuta delle posizioni di diritto soggettivo comunque legate
alla presenza dell'accordo contratto con l'amministrazione;
-
ciò sempre che sussista la detta distinzione dei momenti ( interno) di scelta
e ( esterno) di materiale conferimento del servizio di talchè , ove manchi tale
differenziazione , la soglia di consumazione del reato deve necessariamente farsi
risalire al momento di materiale affidamento del servizio.
In ragione di tanto , nell'individuare il momento di consumazione e , a caduta, di
decorrenza del termine di prescrizione inerente i reati sopra segnalati ascritti agli
odierni ricorrenti occorre fare riferimento alla data di stipula dei relativi contratti
inerenti l'esecuzione dei rispettivi progetti per tutti
i
capi in disamina , all'infuori di
quelli distinti dai nn 18 e 19 laddove i due relativi progetti vennero conferiti
direttamente con i decreti di affidamento . Non vale , dunque , così come ha inteso
suggerire la Procura generale nel corso della udienza , riferirsi al momento di
effettiva percezione degli importi stanziati per i progetti in questione . Così facendo,
infatti , mal si individua, per quanto sopra segnalato, l'effettiva concretizzazione
dell'ingiusto vantaggio alla luce di una distorta rappresentazione dello stesso in
linea di principio ; e , del tutto illogicamente, si differisce nel tempo la soglia di
consumazione del reato subordinandola , nella sua verificazione , peraltro ad
accadimenti incerti non solo nel quando ( l'adempimento dell'amministrazione
25
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
all'obbligo assunto ) ma anche nell'an ( paradossalmente , seguendo la linea
interpretativa suggerita, l'eventuale mancato pagamento da parte della
amministrazione, pur se motivato da un inadempimento volontario del privato nella
esecuzione del progetto , finirebbe per incidere sulla stessa compiuta realizzazione
del reato di abuso d'ufficio).
Ne consegue che
-
poichè i detti contratti o i decreti di affidamento
, si attestano
temporalmente tutti in epoca compresa tra il 3 giugno 2003 ( il contratto 614
relativo alla contestazione di cui al capo 6) ed il 14 luglio 2005 ;
-
poiché, ancora , nel caso in esame , come evidenziato dalla difesa del Lillo
nonchè dalla stessa sentenza impugnata ( trattando la posizione del Chiaravalloti) ,
è indifferente l'applicazione della disciplina vigente o di quella previgente alla
novella apportata dalla legge 251/05 ( potenzialmente consentita dalla data di
decisione in primo grado) giacchè il termine massimo da considerare per la
prescrizione , è comunque pari ad anni sette e mesi sei ;
-
considerati inoltre i periodi di sospensione per come , sempre puntualmente,
indicati , con le relative causali , dalla difesa del Lillo con le memorie del 27
settembre 201;
ecco che la prescrizione , nel caso, deve ritenersi maturata nelle more tra la
decisione in appello e la trattazione della presente fase di legittimità per tutti i reati
contestati ai ricorrenti Saladino Antonio e Lillo Giuseppe fatti oggetto di condanna e
diversi dalla contestazione associativa .
Sul punto occorre fare una ulteriore precisazione.
Va infatti evidenziato che talune delle contestazioni ( capi 6, 13, 14 , 18 e 19)
coinvolgono più episodi in fatto , destinati a concretare autonome e diverse ipotesi
di abuso di ufficio da sommare a quelle di matrice originaria sostanziatesi tramite il
genetico contratto o decreto di affidamento; ciò in ragione di rinnovazioni
dell'originario contratto , di proroghe della durata di esecuzione dello stesso o
anche di ampliamenti del tenore oggettivo dei progetti dati in esecuzione così da
dare corpo a condotte che, pur inserendosi nel solco già tracciato dalle precedenti
azioni , erano comunque destinate a concretare nuove e reiterate violazioni nonché
ulteriori indebiti incrementi patrimoniali .
Tali diversi episodi , considerate le date di rispettiva consumazione dei relativi
autonomi reati , risulterebbero sottratti alla riscontrata prescrizione. Malgrado ciò
non può non segnalarsi come , nel qualificare le originarie contestazioni in termini
26
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di abuso di ufficio , il GUP , pur potendo valutare siffatti diversi reati inseriti
nell'unico capo secondo il sistema della cosiddetta continuazione interna , ha invece
considerato le vicende in discussione guardando solo ed esclusivamente al fatto
genetico concretante l'originario , illegittimo, affidamento della esecuzione dei
rispettivi progetti in questione. Lo si desume dal tenore della motivazione adottata
, capo per capo, laddove lo sforzo argomentativo viene riferito ai citati momenti
genetici dell'affidamento relegandosi tacitamente siffatte diverse condotte ad ambiti
tipici del postfatto non degno di autonoma considerazione . Ancor più
inequivocabilmente lo si ricava dalla pena comminata , determinata per i ricorrenti ,
guardando , proprio con riferimento ai capi interessati dalla discussione che occupa
, ad una unica ipotesi delittuosa e non a più reati uniti dalla continuazione , seppur
interna . Sia per il Saladino, con riferimento al capo 6, che per il Lillo, avuto
riguardo al capo 13, i reati ritenuti più gravi coincidono con alcune delle imputazioni
caratterizzate da tale pluralità di fatti suscettibili di autonoma sanzione ; la pena
determinata non tiene , tuttavia, conto di tale pluralità di fatti ed appare
esclusivamente attagliarsi alla attribuzione di un unico reato mentre se valutazione
in funzione della continuazione v'è stata è solo quella, esterna, inerente i diversi
capi della rubrica .
A fronte di siffatta situazione , cristallizzata dal giudicato, altro non resta alla Corte
che considerare i fatti di ciascun capo siccome sopra delineati, coperti dalla
prescrizione senza considerare le ulteriori condotte comunque desumibili dal tenore
complessivo delle relative contestazioni.
Non emergendo, infine , dal tenore complessivo della motivazione adottata in primo
grado ragioni valide per ritenere applicabile il disposto di cui all'ad 129 comma II ,
va in coerenza dichiarato il non luogo a procedere per i reati di cui ai capi sIbpra
indicati per intervenuta prescrizione.
9.3 Parimenti fondate devono ritenersi le doglianze mosse avverso la motivazione
sottesa alla decisione in disamina laddove , in difformità rispetto alla valutazione
resa in primo grado dal GUP, è stata ritenuta la responsabilità dei ricorrenti anche
per la contestazione associativa di cui al capo 1 della rubrica .
L'analisi del tema sotteso alla contestazione in esame presuppone due chiarimenti
di fondo .
In primo luogo , la valutazione resa sul punto dalla Corte territoriale non sembra
discostarsi radicalmente da quella del GUP avuto riguardo alla ricostruzione della
27
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
vicenda in fatto ed anzi si muove proprio lungo il solco tracciato dal primo giudice ,
quantomeno sino ad un determinato momento del motivare .
Nella sentenza di primo grado ( si veda da fl 919 in poi) viene evidenziata con
assoluta puntualità l'emergenza dagli atti della natura sistematica e reiterata delle
azioni delittuose attraverso le quali gli amministratori di Why not ( Merante , La
Chimia e Franzè ) e Brutium ( Saladino e Lillo) ebbero a fare incetta di progetti
legati alla esternalizzazione di servizi pubblici della Regione Calabria , profittando
della originaria aggiudicazione del primo bando e sottraendosi continuativamente a
qualsivoglia confronto pubblico imposto dalla natura dei servizi conferiti . Viene
dunque attestata la presenza in nuce di un vincolo stabile, destinato a durare nel
tempo e finalizzato a porre in essere reiterati delitti con modalità costanti ; ciò con
riferimento ai suddetti soggetti , che di fatto avrebbero preposto le strutture
societarie alla realizzazione del programma illecito.
Ciò malgrado , il giudice di primo grado - ed è qui che si verifica la cesura tra le
due decisioni di merito - ebbe a ritenere , secondo una tipica valutazione di
principio che , avendo tale programma ad oggetto reati contro la
PA ,
occorreva la
imprescindibile partecipazione, intranea e organica all'associazione criminale , di
componenti provenienti dalla amministrazione pubblica di riferimento. E in ragione
di tale valutazione ebbe ad escludere la possibile sussistenza dell'associazione
contestata senza procedere oltre nell'approlndimento della tematica associativa .
In tale abbrivio si incunea la decisione di questa Corte , sistematicamente
richiamata oltre che dalla Corte di appello in sentenza anche dalle stesse difese dei
ricorrenti , provocata dalla impugnazione in cassazione della , parallela ed
assolutamente identica nel tenore, decisione assunta dallo stesso giudicante, pur se
nelle forme di cui all'ad 425 cpp , relativamente a quegli indagati che , a differenza
degli odierni ricorrenti , non ebbero ad optare per l'abbreviato. Decisione , questa,
emessa da questa stessa sezione della Corte (nr 1257/11) in forza della quale la
valutazione resa dal Giudice di legittimità ebbe ad essere di segno radicalmente
opposto rispetto a quello tracciato dal GUP con la sentenza di non luogo a
procedere.
La decisione ora richiamata fornisce lo spunto per il secondo chiarimento
preliminare. La valutazione resa da questa Corte nell'occasione - che qui si riporta
pedissequamente, condividendone il collegio integralmente l'assunto per la
linearità del principio in astratto ivi dettagliato - esonda di certo i confini afferenti il
diverso giudizio di riferimento finendo per rappresentare incontrovertibilmente la
28
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
linea guida anche della presente fattispecie processuale. Non è dunque di ostacolo ,
a differenza da quanto sostenuto dalla difese, la peculiare genesi processuale della
decisione dettata dalla Corte di legittimità.
Tanto premesso , con la sentenza ora richiamata questa Corte ebbe a precisare che
era da ritenersi errata la tesi sostenuta dal GUP
"secondo cui un'associazione per
delinquere costituita per realizzare reati contro la pubblica amministrazione è
configurabile solo se vi facciano parte anche funzionari pubblici o in genere soggetti
che appartengono all'amministrazione, potendo sicuramente ipotizzarsi un apporto
del pubblico ufficiale, non intraneo all'organizzazione delittuosa, nei reati contro la
pubblica amministrazione - compreso il delitto di abuso di ufficio - costituenti il
programma criminoso. In altri termini, il ruolo del pubblico funzionario nella
realizzazione del reato costituisce una variabile indipendente rispetto alla
configurabilità di un'associazione per delinquere, costituita da privati, che si ponga
l'obiettivo di realizzare i delitti previsti dal titolo 2 del codice penale
La ritenuta mancanza di ogni accordo o vincolo tra gli imputati "soggetti pubblici"
non può comunque portare alla negazione dell'esistenza dell'associazione, in quanto
il legame associativo non deve essere ricercato solo tra tali soggetti, ma tra questi,
singolarmente considerati, e i rappresentanti delle società facenti capo al Saladino o
ai suoi collaboratori. In questa prospettiva il nucleo dell'associazione sarebbe
costituito dalla componente privata a cui avrebbero però aderito i soggetti che
ricoprivano incarichi pubblici, senza che tra questi ultimi esistesse alcuna forma di
vincolo. Come è noto per la configurabilità del reato di partecipazione
all'associazione non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati,
poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad
almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società
criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. È a questa soluzione
aperta che si riferisce il ricorso del procuratore generale, che sottolinea come la
prova dell'esistenza dell'organizzazione criminale sarebbe desumibile anche dalla
continuità, frequenza e intensità dei rapporti tra i soggetti coinvolti, nonché
dall'interdipendenza delle loro condotte e, soprattutto, dalla predisposizione dei
mezzi finanziari".
Ora , la sentenza impugnata, sul punto del tutto coerentemente , riprende il filo
della valutazione associativa originariamente tracciato dal GUP proprio partendo dal
principio in diritto segnato da questa Corte .
E ,
nel definire sia il tema
dell'associazione in sé sia quello della partecipazione ascritta ai ricorrenti in
29
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
disamina , per un verso indica alcuni elementi in fatto idonei a supportare il giudizio
sulla effettiva presenza della struttura associativa contestata ( punti da 1 a 8
descritti ai fogli 2 e 3) , per altro verso, si richiama del tutto asetticamente al
tenore dei fatti compendiati nei reati fine, ritenuti cristallizzati sul piano processuale
dal giudicato provocato dalla inammissibilità del relativo appello.
La disamina degli elementi in fatto sintetizzati a supporto del giudizio sulla
esistenza della associazione e sulla partecipazione alla stessa siccome ascritta ai
ricorrenti imposta dalle osservazioni critiche compendiate nei motivi di ricorso in
esame lascia evidentemente insoddisfatti.
Degli elementi espressamente calendati quali momenti fattuali ritenuti utili al fine di
supportare il positivo giudizio in punto alla sussistenza dell'associazione , a ben
vedere solo quelli distinti dai nn 3 e 4 (la costante violazione di legge volta ad
esonerare le società consorziate dal confronto pubblico imposto dalla natura dei
servizi affidati e la altrettanto costante inottemperanza agli obblighi contrattuali
assunti) assumono un rilievo logico e strumentale rispetto al fine che interessa .
Trattasi , tuttavia, degli stessi elementi già considerati genericamente dal GUP ,
senza che la relativa valutazione resa sul punto dal primo decidente ebbe ad essere
ulteriormente supportata da altri approfondimenti perché sopraffatta dalla
assorbente , ma erronea, considerazione in diritto poi superata daf questa Corte.
Gli altri dati evidenziati dalla Corte di Appello sono connotati da una evidente
neutralità . In alcuni casi risultano smentiti dalle stesse valutazioni operate dal GUP
( sulla costituzione del consorzio Brutium si veda la sentenza di primo grado a
pagina 914 ) senza che la Corte si sia premurata in alcun modo di fornire al dato
una lettura diversa , se del caso giustificata dal tenore complessivo degli elementi
in gioco;
per gli altri, il relativo peso deduttivo presupponeva uno sviluppo
argomentativo, reso
necessario sia dalla assenza di evidenze indiziarie
immediatamente desumibili dalla mera elencazione della emergenza istruttoria , sia
dalla già citata incompletezza della argomentazione tracciata in nuce dal GUP.
La valutazione resa dalla Corte di appello finisce sostanzialmente per ripercorrere il
perimetro valutativo in fatto tracciato dal GUP seppur riletto alla luce del principio in
diritto dettato da questa Corte nel processo parallelo . Ed è v
6
alutazione che
costituiva di certo un valido punto di partenza per la individuazioneVun programma
delittuoso da attagliare all'associazione e per la individuazione anche di una
struttura di riferimento. E , in linea di principio , muovendosi all'interno di tale
percorso logico , anche il riferimento che la Corte territoriale mostra di fare ai
30
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
diversi reati fine ascritti agli odierni ricorrenti finiva per costituire l'ulteriore snodo
argomentativo utile
-
ad individuare i singoli partecipi della compagine diversi dagli odierni ricorrenti;
-
a delineare le rispettive condotte contributive al disegno comune ;
-
a definire le modalità specifiche attraverso le quali, di volta in volta , malgrado
l'assenza di un organico intraneo all'amministrazione di riferimento, veniva portato
a termine un segmento del programma concretato tramite la realizzazione di un
reato contro la pubblica amministrazione;
-
a dettagliare anche sul piano dell'elemento soggettivo il ruolo partecipativo
ascritto agli odierni ricorrenti.
Ed è proprio su tali versanti che la motivazione in contestazione palesa le sue più
vistose carenze.
Il riferimento assolutamente nominale e tutt'altro che dettagliato ai reati fine è
evidentemente inidoneo allo scopo. Ciò non solo perché il presupposto in diritto
della cristallizzazione dei relativi episodi trovava spunto in una valutazione , quella
della inammissibilità dell'appello, errata e oggi travolta dalla presente decisione. Ma
soprattutto perché la genericità delle valutazioni rese sul punto dal giudice di prime
cure non consentiva alla Corte territoriale di riferirsi pedissequamente ai reati fine
senza ricavare dalla disamina analitica dei singoli episodi delittuosi i tipici elementi
in fatto dai quali inferire sia l'apporto partecipativo oggettivo che quello soggettivo
ascritto ai diversi sodali . La neutralità della sentenza di primo grado imponeva un
maggiore sforzo specificativo che consentisse anche di comprendere chi fossero gli
altri sodali : la sentenza impugnata oblitera assolutamente questo dato , sfalsato
dalle dinamiche processuali che in ogni caso non facevano venire meno l'obbligo per
il giudicante , seppur in via incidentale , di rintracciare gli altri partecipi ,
definendone il ruolo . Ed anche a volerne delimitare la sussistenza nell'ambito degli
imprenditori o comunque dei collaboratori vicini al Saladino, occorreva confrontarsi
con il fatto che per alcuni di essi la contestazione associativa in processo non risulta
sia mai stata mossa e che altri sonchtati mandati assolti .
Era necessario, per quanto sopra anticipato, e proprio partendo da ciascun abuso
di ufficio correlato ai diversi progetti dati in esecuzione, approfondire ,
oggettivamente e soggettivamente , la tematica legata al concorrente occasionale
dotato della qualifica pubblica così da definire anche il tema , probatorio e non di
diritto, destinato a definire l'ipotesi di una associazione finalizzata al compimento di
31
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
reati contro la pubblica amministrazione senza organici dotati della qualifica
soggettiva.
Occorreva , infine , trattare il tema legato al dolo del delitto associativo , dato dalla
coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e
quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. L'affectio
societatis scelerum può essere desunto dalla realizzazione dell'attività delittuosa in
termini perfettamente conformi al piano associativo, dato questo che ben può
costituire , a seconda delle dinamiche proprie di ciascuna vicenda, un elemento
indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della consapevole
appartenenza all'associazione e dei rapporti tra i diversi associati. Ma tale sviluppo
argomentativo presupponeva la compiuta disamina dei singoli reati fine , attività
nella specie integralmente pretermessa.
Si impone , dunque , l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al fine di
consentire ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro di colmare i vuoti
argomentativi in parte qua riscontrati alla luce delle superiori indicazioni. Con la
precisazione ulteriore che siffatta valutazione suppletiva non risulta ostacolata dalla
intervenuta prescrizione dei reati fine , ben potendo il giudice del merito trarre dagli
episodi in fatto portati dai diversi capi di contestazione gli elementi se del caso utili
al giudizio legato alla responsabilità per il reato associativo.
Da ultimo va chiarito che , a differenza di quanto osservato dalla difesa del Lillo con
le note del 27 settembre 2013 , il reato associativo non risulta allo stato estinto per
prescrizione. La contestazione mossa in rubrica è elevata in permanenza. Ed è noto
che in siffatti casi , in tema di delitti associativi, la permanenza del reato cessa con
la pronuncia di primo grado, in quanto, a seguito dell'istruttoria dibattimentale
espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza
l'imputazione, non più modificabile nei gradi di giudizio successivi; regola che non
muta nel caso di condanna in appello che segua una pronuncia assolutoria di primo
grado nella quale, comunque, si definisce l'accertamento del fatto in contestazione (
cfr in questi termini
Sez.
5,
Sentenza
n.
36928
del
18/04/2008
Cc. (dep. 26/09/2008) Rv. 241579).
Considerando dunque la pena edittale prevista dall'ad 416 cp , anche nella sola
ipotesi della partecipazione non qualificata , e guardando alla data di decisione in
primo grado ( 2 marzo 2010), è dunque agevole ritenere non maturata la
prescrizione del reato associativo. Né vale , come sostiene la difesa del Lillo,
ancorare alla data di consumazione dell'ultima condotta in fatto allo stesso ascritta
32
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
( capi 18 e 19 , luglio del 2005 ) l'elemento fattuale dal quale inferire lo
scioglimento del vincolo limitatamente a detto partecipe. L'assunto è errato in
linea di principio perché la partecipazione all'associazione e dunque anche la stessa
permanenza del vincolo prescinde dalla partecipazione specifica ai reati fine
rientranti nel programma delittuoso; ed è contraddetto in fatto dal tenore delle
stesse imputazioni chiamate a supporto della linea difensiva giacchè proprio dalle
contestazioni in oggetto ( capi 18 e 19 ) emergono contegni involgenti la posizione
del Lillo che spingono la condotta partecipativa dello stesso di certo sino al 27/2/08
( data nella quale venne concessa la proroga della durata dei progetti BIFOR e
INFOR) , così da vanificare ancor più radicalmente lo sforzo difensivo volto a
comprovare la maturata estinzione per prescrizione.
Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti dalla definizione dei temi
precedentemente trattati.
10. Ricorsi Loiero Agazio e Durante Nicola.
I ricorsi dei detti imputati , condannati in secondo grado per abuso d'ufficio così
qualificato , già dal GUP, il fatto contestato al capo 9 della rubrica , per quanto
compendiati da complesse ed articolate esposizioni difensive , esplicitate con i
ricorsi e le memorie aggiuntive allegate agli atti, pongono sostanzialmente
all'attenzione della Corte quattro fondamentali problematiche.
Le prime due sono in rito e si risolvono in censure manifestamente infondate , la
seconda ai limiti della inammissibilità.
La prima , sollevata dalla difesa del Loiero, ripropone la questione afferente la
nullità della sentenza per la incompatibilità dei giudici a latere della Corte
territoriale : ed è questione che ha trovato risposta esaustiva in quanto sopra
evidenziato trattando dell'analogo tema sollevato dai precedenti ricorrenti, si che
alla motivazione sopra rassegnata basta richiamarsi sul punto.
La seconda riguarda il tema della ammissibilità del ricorso in appello proposto dalla
Procura generale avverso l'assoluzione resa in primo grado. Prescindendo anche
dalla estrema genericità della censura , nel caso la conformità del ricorso al
disposto di cui all'ad 581 cpp in punto alla genericità e specificità dei motivi
nell'occasione addotti trova conferma inequivoca nel tenore della sentenza in
disamina che , quale che sia il grado di condivisione da riconoscere alla scelta
adottata nel superare la decisione di primo grado, rappresenta una sostanziale
33
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
trasposizione delle dettagliate osservazioni critiche formulate dalla Procura tramite
l'appello.
Gli ulteriori due temi , per il tenore delle osservazioni formulate e , nel secondo
caso, per la fondatezza dei rilievi critici sollevati dalla difesa, meritano un
approfondimento più intenso.
La prima questione tocca il tema della correlazione tra la contestazione e la
sentenza di condanna alla luce della qualificazione operata dal giudice di primo
grado e posta a fondamento della decisione impugnata.
La seconda inerisce alla tenuta della motivazione adottata dalla Corte a sostegno
della condanna emessa. Ciò sotto il profilo del rilievo ponderale da ascrivere alla
stessa nel confronto con l'argomentare di segno opposto reso del Gup a supporto
della originaria assoluzione ( assunta con la formula del non aver commesso il
fatto) , il tutto alla luce della regola iuris sottesa all'ad 533 , comma I, cp; ed
ancora sul versante della coerenza a norma della valutazione operata in relazione al
disposto di cui agli artt 110 e 323 cp.
Solo le doglianze riferite a tale ultimo snodo critico si sono rilevate fondate.
10.1 Per quanto eccessivamente prolisso nel segnalare gli elementi addotti a
sostegno della contestazione e proprio per tale ragione in alcuni punti anche
disarticolato, il capo di imputazione in oggetto non solo consentiva la qualificazione
operata dal GUP in termini di abuso di ufficio ma conteneva anche tutti gli spunti
per ricostruire la vicenda in disamina , quanto alla individuazione del thema
decidendum, secondo gli estremi poi confluiti nel ritenere della Corte territoriale, id
est l'attribuire al Loiero ed al Durante il ruolo di istigatori morali della condotta
materiale che nella specie ebbe a concretare l'affermata violazione del disposto di
cui all'ad 323 cp.
In primo luogo , il tenore della contestazione in disamina conteneva di certo gli
estremi in fatto utili alla imputazione per abuso d'ufficio anche se poi
eccentricamente distolti dal PM procedente in direzione di altre - e poco confacenti
ai dati esposti - figure delittuose ( 314, 640 e 640 bis cp). Al fine dal tenore
testuale della contestazione risultano rintracciabili
-
su più piani , i momenti dell'azione amministrativa illegittima ( la delibera
della giunta regionale che ebbe ad affidare al Consorzio Brutium a trattativa privata
il progetto del censimento del patrimonio immobiliare della regione , rimettendo ai
funzionari esecutivi il compito prima di definire i termini dell'assegnazione e poi di
stipulare il contratto di riferimento; ancora , il successivo decreto di affidamento
34
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
reso da Marasca Rosalia , dirigente incaricato nel settore di riferimento nonchè il
contratto stipulato in forza dei primi due atti)
-
con l'attribuzione soggettiva della relativa riferibilità ( per quel che riguarda il
Loiero quale Presidente della Giunta della regione Calabria che ebbe a rendere la
citata delibera ; per quanto attiene al Durante , quale segretario generale della
regione , per aver supportato tale atto partecipando alle trattative - il
"mercanteggiamento" di cui alla seconda delle tre pagine della contestazione - con
gli esponenti del Brutium che ebbero a precederne l'emanazione).
Emerge , inoltre , l'indicazione del dato normativo assertivamente violato ( il DPGR
nr 354/99 quanto al solo atto della giunta regionale; l'art 7 DLVO 195/99 quanto ai
presupposti che potevano consentire l'affidamento diretto del servizio avuto
riguardo a tutti e tre i sopradescritti momenti dell'azione amministrativa , dalla
citata delibera della giunta al decreto di affidamento sino al contratto) nonché
quella del soggetto destinato ad avvantaggiarsi dell'attività posta in violazione di
legge ( il Consorzio Brutium e per esso il Saladino che nell'interesse del primo
agiva) alla luce del vantaggio eziologicamente correlato all'abuso ( l'affidamento del
servizio , con conseguente possibilità lucrarne i proventi e mantenere in vita il
sistema di favore comunque legato alla occupazione dei lavoratori precari senza
dover affrontare il confronto imposto dai bandi pubblici di gara).
Certi, dunque gli elementi utili alla qualificazione in termini di abuso di ufficio ,
ritiene altresì la Corte che il seppur frammentato dipanarsi della complessa
imputazione permetteva altresì di poter rintracciare gli estremi della condotta
concorrente ascritta ai due ricorrenti nei termini ritenuti dal Giudice dell'appello
quali soggetti asseriti istigatori dell'azione materiale poi posta in essere dal
funzionario amministrativo che ebbe rendere il decreto di affidamento ed a
stipulare il contratto con il Brutium .
Vero è che in prima battuta la detta imputazione mostra di attribuire al Loiero solo
il segmento di condotta legato alla delibera di Giunta , atto che , in sè ,
pacificamente , per come ritenuto dal primo giudice senza che la Corte territoriale
sia andata di contrario avviso, in quanto di mero indirizzo , non poteva concretare
l'abuso. Ma è parimenti incontrovertibile che l'azione esecutiva posta in essere dal
funzionario viene descritta in termini di conseguenzialità rispetto alla delibera di
Giunta come si desume
35
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
-
dall'utilizzo dell'avverbio "quindi" quale momento di collegamento tra i due
capoversi che descrivono partitamente i due diversi momenti dell'azione
amministrativa;
-
dal riferimento indistinto ai tre momenti della detta azione nel valutarne la
illegittimità strumentale all' abuso realizzato;
-
dal movente complessivo dell'azione coinvolgente tutti i possibili concorrenti (
ultimo capoverso della seconda pagina della contestazione ) , descritto segnalando
l'attività di trattativa resa a presupposto della delibera della giunta regionale ,
involgente dunque non solo il Loiero ma anche il Durante nella sua qualità di
segretario generale della Regione.
Ritiene in conclusione la Corte che , per quanto complicata , la lettura della
contestazione permetteva alla difesa , sin dalla origine , una compiuta
comprensione della dinamica in fatto e diritto imputata ai ricorrenti , vista in termini
di fattispecie unitaria caratterizzata da una formazione progressiva dell'azione volta
alla realizzazione dell'illecito là dove la violazione di legge concretante l'abuso viene
correttamente ascritta al contratto ed al decreto, alla Marasco viene assegnato il
ruolo di esecutore materiale della condotta mentre ai ricorrenti quello di
concorrenti morali con condotta cristallizzata dall'atto deliberativo di giunta ,
primo passo , non essenziale ma piuttosto adeguatamente delineato in funzione
diretta a favorire il risultato illecito concordemente perseguito.
10.2 Ciò che non convince della decisione in contestazione è piuttosto il percorso
argomentativo tracciato per giungere al giudizio di responsabilità.
10.3 In linea di principio va ricordato nel giudizio di appello, in assenza di
mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza
assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la
motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa
la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni
ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che
abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio ( da ultimo in tal
senso, cfr che
Sez.
6,
Sentenza
n.
8705
del
24/01/2013 Rv. 254113;
Sez.
6,
Sentenza
n.
49755
del
21/11/2012 Ud. Rv. 253909) .
Occorre dunque , per saggiare la forza della motivazione in contestazione ,
prendere le mosse dalle valutazioni rese in primo grado dal Gup sul punto.
36
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Con la sentenza di primo grado Loiero e Durante vennero assolti per non avere
commesso il fatto . Molteplici furono le valutazioni poste a fondamento della
decisione .
In fatto il primo giudice ebbe ad escludere rilievo alle dichiarazioni della Merante ed
a ricostruire la vicenda sulla base delle propalazioni del Franzè , ritenute
convergenti con quelle dei due ricorrenti e della Marasco. In questo quadro viene a
mancare il substrato accusatorio che legava Saladino al Loiero in virtù di accordi
elettorali filtrati da promesse imprenditoriali. Emerge , piuttosto, una prima fase
nella quale prevale la contrarietà all'affidamento diretto del servizio al consorzio
Brutium pur nella consapevolezza dei problemi sociali correlati alle situazioni
economiche dello stesso nell'approssimarsi del cessare dei servizi. Il secondo
incontro a casa Loiero vede prevalere la prospettiva poi concretata dalla delibera
della giunta regionale : viene emesso un atto esclusivamente di indirizzo politico
che pur nella consapevolezza della difficoltà di ritenere legittimo l'affidamento
diretto, teneva altresì in conto la necessità di attivare il servizio di censimento ,
sollecitato da più parti, e realizzava nel breve periodo anche l'interesse dei
lavoratori del Brutium , fermo restando l'obbligo di procedere quanto prima alla
gara per un nuovo affidamento dei servizi esternalizzati . Si evidenzia in particolare
che la delibera genericamente prorogava l'efficacia dell'originario affidamento
generale e , ritenuto complementare il servizio censimento, a quelli già in essere ,
ne favoriva una temporanea consegna in attesa della gara: il tutto subordinato alle
valutazioni rimesse all'organo amministrativo e tecnico di accertare la possibilità in
fatto e in diritto di procedere in linea con l'atto di indirizzo politico.
Questo il fatto per come descritto dal primo decidente , in diritto il primo dato che
interessa fare emergere è che , in prima battuta, il GUP sembra circoscrivere il
perimetro dell'addebito mosso ai ricorrenti alla sola determina della giunta
regionale. E nega , in riferimento alla stessa , sia l'elemento soggettivo del reato
ritenendo pacifico che l'interesse perseguito con l'adozione della delibera della
giunta regionale nr 107/06 era quello di realizzare il censimento del patrimonio
immobiliare e, con l'occasione , seppur temporaneamente , di evitare i problemi
occupazionali correlati al possibile default del Consorzio Brutium; sia , sul piano
oggettivo, la presenza di una violazione di legge funzionale all'abuso ex art 323 cp ,
perché la violazione delle regole inerenti la ripartizione tra compiti di indirizzo e
compiti gestionali era priva di valenza precettiva mentre , avuto riguardo all'ad 7
del Divo 157/95, in ragione della natura di mero atto di indirizzo privo di valenza
37
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
esecutiva da ascrivere alla detta delibera, confermata dalla mancata incidenza
diretta sulla fattispecie contrattuale , demandata all'organo dirigenziale nella sua
discrezionale valutazione.
Il Gup , poi, abbandona la linea originariamente tracciata e si sofferma anche sul
peso che la condotta ascritta ai ricorrenti poteva aver assunto anche rispetto agli
ulteriori addebiti afferenti l'azione amministrativa per il tramite dei quali ebbe a
concretarsi l'abuso , e segnatamente il decreto di affidamento dell'incarico e la
successiva stipula del contrato di affidamento del progetto, materialmente resi dalla
dirigente Marasco . Su tale versante il GUP ha escluso ogni responsabilità dei
ricorrenti in nome della separatezza tra i compiti ascritti al Loiero quale
componente Presidente della Giunta , e ancor più marcatamente al Durante , che si
era limitato ad assistere il primo nell'individuare la soluzione più confacente
all'interesse pubblico perseguito , e gli ambiti , esecutivi, nei quali si era concretata
effettivamente la violazione di legge ; ciò considerando peraltro le dichiarazioni
della Marasco che , seppur interessata a liberarsi dal peso legato alla responsabiltà
per i fatti in questione, ha sempre negato ogni pressione e indicazione ricevuta dai
due ricorrenti quanto alla esecuzione dell'atto di indirizzo , che non la vincolava in
alcun modo.
Sono tre , dunque , gli snodi essenziali della decisione in questione :
-
l'assenza di riscontri istruttori rispetto al movente che aveva caratterizzato la
prospettazione accusatoria , id est l'asse tra Saladino e Loiero in ragione delle
reciproche cointeressenze ( l'accaparramento contra legem dei servizi esternalizzati
garantendo all'uomo politico il bacino elettorale favorito dai lavoratori impegnati
tramite il Consorzio Brutium);
la presenza di più ragioni di interesse collettivo ( lo svolgimento del servizio
oggetto del progetto e l'interesse dei lavoratori occupati dal Brutium) volte a
giustificare la delibera di indirizzo , destinate a sopraffare la seppur consapevole
presenza di profili di illegittimità dell'affidamento senza gara , viepiù mitigata non
solo dalla necessità dei riscontri in fatto e diritto legati alla sussistenza in capo al
consorzio beneficiato dei requisiti utili allo svolgimento dei compiti allo stesso
affidati ma anche dalla temporaneità dell'affidamento in attesa della gara da
bandire
-
infine la mancanza di validi elementi utili a riscontrare una participazione ,
seppur di mera istigazione , ricavabile dalle condotte degli odierni ricorrenti , per la
natura dell'atto reso , di mero indirizzo, e per quanto dichiarato dalla Marasco in
38
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
punto a possibili pressioni subite nel
procedere all'azione esecutiva, unico
momento nel quale venne a materializzarsi la violazione di legge , prima non
riscontrabile.
Secondo la Corte distrettuale , in piena adesione ai profili di rilievo sollevati dalla
Procura generale con l'appello interposto avverso la sentenza del GUP , gli stessi
elementi indicati dal primo giudice portano piuttosto a ritenere siccome comprovata
la consapevolezza di Loiero Agazio e di Durante Nicola nel contribuire , con la
propria azione , in maniera determinante all'affidamento reso al Brutium In
particolare viene dato particolare risalto ai ripetuti incontri, anche in sedi extra-
istituzionali, che ebbero a precedere l'affidamento; alla esigenza della Merante di
trovare più punti di contatto con il Loiero, dapprima tramite il fratello , poi cercando
il consenso del consigliere giuridico del Presidente , il Durante per l'appunto; il
contenuto invero fin troppo dettagliato della delibera di Giunta che finì per
informare radicalmente l'atto di gestione che in nulla ebbe a discostarsi dal primo; il
comprovato rapporto di
stretta cooperazione
e confldenzialità tra la Merante e la
Marasco, tale che non avrebbero avuto senso alcuno le precedenti pressioni
sull'organo politico laddove l'iniziativa da questo assunta non fosse stato
determinante nel quadro illecito programmato; i numerosi "paletti" volti a
circoscrivere la possibilità dell'affidamento, tutti sintomatici, come del resto i
dinieghi alle iniziali proposte della Merante, della consapevolezza che tale
affidamento, ove fosse confluito in un atto dirigenziale, sarebbe stato contrario alla
normativa regolante la materia.
Secondo la Corte , a fronte della minuziosità della delibera di indirizzo , i poteri di
accertamento demandati all'organo esecutivo erano mere clausole di stile; le
dichiarazioni della Marasco poi non solo non farebbero gioco nell'interesse dei
ricorrenti ( giacchè, una volta emessa la delibera , in ragione dei rapporti correnti
con la Merante non vi era più necessità alcuna di fare pressioni ulteriori) ma anzi
costituirebbero un presupposto del coinvolgimento dei due ( in quanto la stessa ,
sentita in data 20.6.08, ha spiegato di avere adottato il provvedimento di
affidamento al fine di
dare attuazione alla delibera di Giunta).
Sul piano soggettivo , poi, la Corte territoriale , per un verso esclude rilievo alcuno
alle pressioni derivanti dai lavoratori ed alle esigenze di mantenimento dei livelli
occupazionali, che potevano essere assicurate attraverso un affidamento legittimo e
tramite una gara pubblica . Per altro verso toglie radicalmente spazio all'interesse
pubblico correlato alla esecuzione del servizio di censimento , giacchè il competente
39
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Dipartimento Regionale aveva prospettato una soluzione operativa alternativa -
meno costosa , da realizzare attraverso l'utilizzo di risorse interne alla regione -
confluita in altro deliberato della giunta predisposto nello stesso periodo e
approvato ( sempre con Loiero Presidente) lo stesso giorno in cui la Marasco
affidava l'incarico al Brutium.
Tanto premesso , nel raffronto tra i due percorsi argomentativi sottesi alle
contrastanti decisioni assunte nella specie dai due giudici del merito, è opinione di
questa Corte che la lettura del medesimo dato probatorio considerato in prime cure
siccome offerta in appello dalla Corte territoriale non risulti sorretta da argomenti
dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione
assolutoria , che, dunque a fronte di quella riformatrice, finisce per divenire non più
sostenibile, risultando dissolto ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di
colpevolezza.
Piuttosto , gli elementi addotti dalla Corte di appello , non di rado si allontanano dai
profili di oggettività della ricostruzione fornita dal Gup rifugiandosi , se non in mere
congetture, in valutazioni logiche tutt'altro che assorbenti rispetto alle letture
alternative che possono darsi del medesimo dato chiamato a supporto del proprio
ritenere. Ci si trova innanzi , in definitiva , ad una ricostruzione alternativa peraltro
dotata di una plausibilità forse anche minore rispetto a quella fornita dal primo
giudice , evidentemente lontana da quell'apprezzamento assorbente , l'unico
ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, che dovrebbe connotare
l'argomentare in funzione della condanna in caso di riforma di sentenza assolutoria.
Quanto ai profili oggettivi della condotta concorrente contestata ai ricorrenti va
ribadito che il reato si è concretato tramite la condotta materiale della dirigente
Marasco . Non poteva essere realizzato tramite l'atto immediatamente riferibile al
Loiero e (meno decisamente) al Durante ( che non era tra i componenti della
Giunta) . Tra i due momenti della condotta , quella di affermata istigazione ( la
delibera di indirizzo) e quella di materiale esecuzione ( il decreto di affidamento e la
stipula del contratto) vi sono anche delle distanze formalizzate proprio dal tenore
della delibera regionale ( gli accertamenti demandati alla Marasco e da questa
pacificamente pretermessi ). Manca in definitiva un appiglio oggettivo rispetto ad
una azione di influenza successiva alla delibera di indirizzo siccome svolta dai
ricorrenti in direzione dell'esecutore materiale: piuttosto, come rimarcato dal primo
giudice , il concorrente ed esecutore materiale ha escluso radicalmente siffatti
contegni mentre l'affermazione in forza alla quale la stessa avrebbe agito in
40
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
attuazione della delibera regionale ben può essere inquadrata nella dinamica tipica
tra azione politica e intervento esecutivo.
A fronte di tale quadro di riferimento la Corte territoriale propone delle
considerazioni logiche non tali da mutare il quadro oggettivo al quale risulta
ancorata la sentenza di assoluzione . Con un evidente salto logico si finisce per dare
per scontato un presupposto - che l'atto di indirizzo venne emanato nella
consapevolezza che la Marasco avrebbe poi pretermesso i controlli che erano di sua
esclusiva pertinenza e che ivi venivano esplicitamente sollecitati - che non trova
conferma alcuna nel materiale probatorio indicato e che non può ricavarsi dal
tenore della delibera di giunta la quale , semmai , contiene elementi sintomatici di
segno opposto , tali quantomeno da giustificare una lettura alternativa e meno
ipotetica rispetto a quella fornita dalla Corte territoriale.
Il maggior rigore che, su sollecitazione contenuta nell'atto di indirizzo, avrebbe
dovuto informare l'azione dell'organo esecutivo, ben può essere giustificato proprio
in ragione della dubbia legittimità dell'affidamento diretto del servizio al Brutium ,
mai negata dalle stesse difese; ed ascrivere a siffatto circostanziato mandato un
ruolo di mera apparenza , in assenza di altri validi elementi utili a supportare con
concretezza tale conclusione logica utili in distonia rispetto al dato formale, finisce
per tradire una finalità interpretativa dei fatti destinata a sfalsare la corretta lettura
dei dati offerti dalle emergenze istruttorie.
Anche in ordine all'elemento soggettivo la sentenza impugnata denota carenze sia
interne che strutturali, questa ultime rintracciate nel confronto con la valutazione
sottesa alla decisione di primo grado.
E'
noto che nel costante orientamento di questa Corte in tema di abuso d'ufficio,
l'intenzionalità del dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità pubblicistica
nella condotta del pubblico ufficiale. Occorre piuttosto , per escludere la
configurabilità dell'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse
costituisca l'obiettivo principale dell'agente, con conseguente degradazione del dolo
di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od
eventuale ( cfr tra le tante da ultimo l'arresto di questa sezione distinto dal nr
7384/11) .
Le difese - ed il GUP in linea con le prime - hanno sottolineato che l'azione sottesa
alla delibera di giunta era volta non a favorire il consorzio Brutium ma a realizzare
le esigenze di mantenimento dei livelli occupazionali , delle quali il Consorzio era
portatore indiretto, e quelle di immediata realizzazione del censimento del
41
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
patrimonio immobiliare della regione. La scelta fu quella di fondere seppure
momentaneamente questi due scopi , in attesa che , sul piano amministrativo, si
procedesse ad indire una gara volta nuovamente a ridefinire l'ambito della
partecipazione alla esternalizzazione dei servizi pubblici della regione stessa.
Questo dato trova riscontro oggettivo, ancora una volta, nel tenore dell'atto (
l'unico) attraverso il quale si sarebbe concretata l'attività di istigazione, ne conviene
la stessa Corte territoriale. Ma con la decisione impugnata tali momenti di interesse
generale vengono sviliti, quanto alla loro effettiva consistenza , già in radice. Con
valutazioni tuttavia tutt'altro che dotate di una supremazia logica rispetto alle
considerazioni esposte dal Gup in primo grado.
Rilevare che altra poteva essere la strada per realizzare il fine del mantenimento
dei livelli occupazionali altro non significa se non confermare in sè la sussistenza del
problema , politico e di interesse collettivo , affrontato nell'occasione dai due
ricorrenti , utilizzando il parametro della legittimità della scelta adottata quale
improprio motivo di valutazione logica della intenzionalità diretta a favorire il
soggetto beneficiato dall'azione amministrativa non conforme a legge . Ciò
trascurando di confrontarsi del tutto con il dato legato alle conseguenze che a breve
potevano prodursi sui livelli occupazionali garantiti dal Brutium nella spazio di
tempo necessario ad indire una nuova gara quale fattore logico per ritenere che ,
nella strada intrapresa dai ricorrenti , l'intenzione primaria perseguita non era
quella di favorire il consorzio ed i soggetti che ne muovevano le fila.
Più suggestivo è l'argomento legato alla contemporanea adozione di una delibera
resa sempre dalla Giunta regionale presieduta dal ricorrente Loiero con la quale , in
epoca pressochè contestuale , il medesimo progetto venne affidato ad ambiti interni
all'amministrazione stessa , con costi di spesa previsti assolutamente inconsistenti
se parametrati a quelli preventivati per l'affidamento al Brutium. Sul punto la
sentenza di primo grado non si sofferma adeguatamente e , per il vero , neppure i
ricorrenti , nelle pur estremamente copiose attività difensive, hanno fornito una
spiegazione logica di siffatta circostanza , destinata , nella lettura fornitane dalla
Corte territoriale a manifestare così evidentemente il vantaggio ascritto al Consorzio
da dove incidere per forza di cose anche sulla intenzionalità della condotta ascritta
ai ricorrente .
Vero è tuttavia che il dato si presta ad una valutazione logica alternativa e non
meno dotata di plausibilità rispetto a quella prospettata dalla decisione impugnata,
finendo così per essere non decisivo . La scelta di adottare un sistema di
42
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
realizzazione del servizio alternativo rispetto a quello della esternalizzazione
conferita al Brutium, avvenuta peraltro lo stesso giorno del decreto di affidamento
in tale ultimo senso reso dalla Marasco si rivela in aperta contraddizione logica
anche con l'intenzione dei ricorrenti di favorire il detto consorzio ( che senso
avrebbe emettere due atti di indirizzo di segno completamente opposto a distanza
di pochi giorni ) nonché , sul piano oggettivo, in evidente distonia rispetto alla
stessa possibilità di influire sul comportamento della autrice materiale della
condotta ( sarebbe stato più semplice arrestarne l'azione amministrativa laddove
questa fosse stata espressione indiretta del volere dei due ricorrenti).
Si aggiunga, infine, che nel valutare l'intenzionalità del dolo sotteso all'abuso di
ufficio , tra i possibili elementi sintomatici utili al fine non di rado si fa richiamo
anche alla natura dei rapporti che legano l'agente e il beneficiato dall'azione
illegittima ( da ultimo si veda
Sez.
6,
Sentenza
n.
21192
del
25/01/2013 Rv.
255368). Nel caso, uno degli elementi portanti del ritenere assolutorio del primo
giudice, è stato il venir meno , in esito alle emergenze processuali dell'originario
collante che costituiva , nella prpospettiva accusatoria , il prisma attraverso il quale
interpretare l'intera vicenda di cui al capo 9 della rubrica, id est il collegamento tra
Loiero e Saladino nel quadro delle reciproche interessenze imprenditoriali ed
elettorali. E' di tutta evidenza , infatti, che anche questo elemento costituiva uno
dei momenti di assoluto rilievo per indirizzare le scelte dei due ricorrenti in termini
di marcata e consapevole prevalenza del vantaggio garantito ai soggetti beneficiati
dalle riscontrate violazioni di legge funzionali all'abuso contestato Iportatij. La Corte
territoriale non si confronta in alcun modo con tale conclusione che pure costituiva
uno snodo fondamentale del motivare del primo giudice ancor più inficiando, in tal
modo
i
il portato logico della conclusione assunta anche a prescindere dal confronto
con la assoluzione disposta dal GUP.
Ne viene l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con conseguente
conferma della decisione di assoluzione , per non aver commesso il fatto, nei
termini già definiti dal primo decidente .
11. Ricorso La Chimia Antonio .
Il ricorrente, amministratore della Why not dall'ottobre del 2003 ,
è stato
condannato in primo e secondo grado per abuso di ufficio ( così riqualificato il capo
di imputazione sub 6 dal GUP) e per tre diverse ipotesi di frode nelle pubbliche
forniture ( capi 3 , 7, 10) .
43
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Dei motivi di ricorso , deve rilevarsi la fondatezza del primo , involgente la
contestazione per abuso di ufficio; sono manifestamente infondate le doglianze di
cui al secondo motivo di ricorso , legate a tutte le ulteriori imputazioni.
11.1. Con riferimento al contestato abuso d'ufficio di cui al capo 6 va evidenziato
che il progetto in disamina , denominato " Ipnosi " , relativo a tutta una serie di
attività specialistiche in materia informatica , venne affidato al Brutium e per esso
poi alla consorziata Why not , a trattativa privata in spregio alle previsioni che
imponevano la gara pubblica. Secondo il GUP ( si veda da pagina 437 della
sentenza ), con valutazione pedissequamente seguita dalla Corte territoriale ,
l'abuso si è concretato nella determina del 22 settembre 2003 e consumato con il
successivo contratto del 24 settembre dello stesso anno; il ricorrente avrebbe
concorso nel reato in virtù dell'affidamento alla società dallo stesso rappresentata ,
la Why not , del servizio in questione .
E' tuttavia pacifico che l'assunzione di siffatta carica da parte del La Chimia è
intervenuta nell'ottobre del 2003 , dopo la consumazione del reato in questione
senza che emergano dal tenore della sentenza impugnata momenti di
coinvolgimento in fatto del ricorrente che non siano immediatamente ancorati al
ruolo formalmente assunto dal La Chimia con riferimento al detto ente sociale.
La questione , ancor prima del tema legato alla eccepita prescrizione, involge ,
dunque , in termini evidentemente assorbenti giusta l'art 129 comma II cpp , il
dato della attribuibilità in sé del fatto al La Chimia , essendo intervenuto lo stesso
nella fase di esecuzione del contratto la cui stipula, estranea alla sfera di immediata
riferibilità del ricorrente , concretava l'ipotesi di reato allo stesso contestata. Se ,
dunque, è coerente al dato in fatto il coinvolgimento del ricorrente nella
contestazione di cui al capo 7 , afferente la fraudolenta inesecuzione del contrato
stesso , medesima coerenza deve escludersi alla imputazione per l'abuso di ufficio
di cui al capo 6 .
Di talchè la sentenza impugnata va annullata in parte qua per non avere l'imputato
commesso il fatto.
11.2 Sono manifestamente infondati i temi di ricorso compendiati al motivo sub 2 e
legati ad affermate carenze di motivazione o violazioni di legge inerenti le tre
contestazioni mosse ai sensi dell'ad 356 cp , viste in termini critici in punto al
contributo partecipativo da attribuire al ricorrente in presenza della predominante
ed assorbente attività gestoria ascritta pacificamente alla Merante nonchè in ordine
all'elemento soggettivo riferibile al La Chimia quanto ai detti reati.
44
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Le due sentenze di merito , in una lettura congiunta favorita dalla sovrapponiblità
delle considerazioni esposte a sostegno delle valutazioni di responsabilità rese in
parte qua, delineano con assoluta precisione gli ambiti oggettivi degli
inadempimenti nei quali si è concretata, per ciascun servizio preso in
considerazione dai tre diversi capi, l'inesecuzione posta a fondamento della
affermata applicazione dell'ad 356 cp . Ambiti che inequivocabilmente cristallizzano
i riscontrati inadempimenti nell'ottica della malafede contrattuale , termine di
differenziazione tra il reato applicato e quello , affine , di cui all'ad 355 cp ( la cui
applicazione , in via di riqualificazione dei fatti, è stata invocata in udienza dalla
difesa pur in assenza di esplicito motivo di ricorso) ; e ciò in ragione della assoluta
intensità della inesecuzione contrattuale, a volte assolutamente integrale;
dell'utilizzo di espedienti volti a celare , a fronte di una mera e superficiale patina di
formale conformità della prestazione , la palese inadeguatezza della stessa rispetto
all'interesse pubblico perseguito ; delle connotazioni dell'azione, non di rado
destinate a sfalsare i controlli di pertinenza della regione in modo di far apparire
I
siccome regolarmente eseguita una prestazione altrimenti assolutamente carente o I
sostanzialmente inadempiuta.
t
E così
- quanto al capo 3 viene segnalata la stipula di contratti di assunzione secondo
forme ( a progetto piuttosto che a tempo indeterminato) non in linea con gli
obblighi assunti dal Consorzio Brutium e , per effetto dei patti parasociali, dalle
consorziate chiamate a rendere il servizio; soprattutto viene evidenziato il
sistematico storno dei lavoratori assunti con mansioni di sorvegliante idraulico in
favore dell'altro servizio inerente il censimento del patrimonio immobiliare , sempre
affidato al binomio Brutium - Why not , cosi da dar conto di diverse violazioni
rispetto agli obblighi assunti, dalla materiale esecuzione in sé del servizio alla
destinazione non concordata dei lavoratori ad altre mansioni e , infine, alla omessa
comunicazione di tali distrazioni del personale ;
- quanto al capo 7, si evidenzia la macroscopica inesecuzione del progetto , di fatto
non attuato , non essendo stati i relativi lavoratori mai destinati al detto compito ,
rimasto di fatto integralmente inevaso;
- quanto al capo 10 si sottolinea , oltre alla già citata utilizzazione di lavoratori
assunti con riferimento al progetto legato alla sorveglianza idraulica, l'assoluta
inconferenza della prestazione resa nell'operare il censimento del patrimonio
immobiliare , del tutto inidonea rispetto alla finalità perseguita dal progetto (
45
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sottolinea la Corte di appello richiamando la decisione del primo giudice , che la
"Why Not
si era limitata a depositare, per ciascun immobile da censire, le mere
risultanze catastali, ma non aveva mai presentato
documenti idonei per includere
nello stato patrimoniale della Regione nuovi cespiti
e comunque utili ad una
stima
del singolo cespite in ragione della
consistenza del bene, dello stato d'uso).
Definiti gli inadempimenti è stato poi adeguatamente rimarcato il ruolo contributivo
, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo , ascritto al ricorrente nel
concorrere ai detti reati in contestazione . E ciò sia in ragione del ruolo formale
assunto di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Why Not , che lo rendeva
diretto e inequivoco responsabile di adempimenti dallo stesso marcatamente non
evasi ( si pensi ai contratti stipulati dallo stesso senza rispettare le connotazioni
imposte dagli obblighi assunti nei confronti della regione , prima dal Brutium e poi
da Why not in virtù dei patti parasociali; ancora alla mancata comunicazione degli
storni operati destinando i lavoratori addetti alla sorveglianza idraulica al progetto
per il censimento immobiliare che pure era reso tramite Why not) ; sia
sottolineando la posizione operativamente assunta dal predetto nell'azione
amministrativa , tutt'altro che limitata ad un mero dato formale offerto dalla
investitura sociale ( si veda la motivazione di primo grado che ,nel richiamarsi alla
deposizione del teste Osso , sottolinea che malgrado una egemonia di fatto nella
gestione ascritta alla Merante, tutti gli amministratori di why not accentravano
presso di essi compiti operativi); infine ed in stretta correlazione con quanto sopra ,
sottolineando l'indifferenza al tema della presenza di soggetti che di fatto
svolgevano attività gestoria ( il Franzè e la Merante) trattandosi di dati che non
incidevano sulla permanenza degli obblighi comunque assunti dal ricorrente .
Ne viene , dunque, l'assoluta infondatezza delle contestazioni mosse a supporto del
motivo articolato per secondo, risultando la decisione contestata non solo conforme
al dato normativo applicato ma anche evidentemente estranea a censure di sorta in
punto alla completezza dell'argomentare tracciato .
11.3 La manifesta infondatezza in parte qua del ricorso finisce per rendere
irrilevante il tema della intervenuta prescrizione , segnalato dalla difesa in udienza
quanto ai detti reati; ciò, al pari di quanto accade nelle ipotesi di inammisibilità
radicale , per la mancata instaurazione in parte qua di un valido rapporto
processuale destinato , in quanto tale , a far recuperare spazio al decorso del tempo
maturato dopo la sentenza di secondo grado , altrimenti, come nel caso,
ininfluente .
46
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Nè vale al fine evidenziare che la prescrizione dei capi di sentenza relativi alle
imputazioni in oggetto sarebbe nella specie favorita dalla fondatezza del motivo di
ricorso legato alla imputazione di cui al capo 6 , tale da aver giustificato
l'annullamento della sentenza nella parte afferente la relativa statuizione di
condanna. La Corte infatti aderisce sul punto all'orientamento , già manifestato da
questa stessa sezione ( con la sentenze del 20/10/2011, dep. 22/02/2012, n. 6924,
Fantauzza ed altro, e n. 34171/2008 , Mannina) in forza al quale l'autonomia della
statuizione di inammissibilità del ricorso in relazione ad un capo di imputazione
impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per
prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento ad altri addebiti
contestati con il medesimo ricorso.
Alla unicità del ricorso relativo a più imputazioni definite con la medesima decisione
di condanna non equivale infatti la unicità del rapporto processuale instaurato per
effetto del gravame laddove più siano siano i capi di condanna contestati dal
medesimo ricorrente ; piuttosto , come chiarito anche delle SS UU di questa Corte (
sentenza nr 1/2000) " in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni , i
singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche \
ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante
per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le
imputazioni" . Ciascun capo di sentenza , proprio in ragione della autonomia dei
rapporti processuali , malgrado la trattazione unitaria del processo , mantiene una
autonoma attitudine al giudicato , a prescindere dalla sorte delle altre imputazioni ;
ciò sia nel caso di impugnazione parziale , per i capi di sentenza non impugnati,
ma anche in ipotesi di annullamento parziale ex art 624 cpp , derivato
dall'accoglimento del ricorso solo per alcuni capi di condanna e non per altri così da
dare corpo al giudicato parziale. Il tutto presuppone la autonomia in via di principio
dei momenti processuali riferiti a ciascuna imputazione , solo documentalmente
connotati dalla proposizione di un unico ricorso e la scindibilità del gravame unico
proposto dal medesimo ricorrente e avente ad oggetto imputazioni diverse .
Del resto , che la unicità del ricorso non significhi inscindibilità delle sottese
situazioni processuali corrispondenti ad imputazioni diverse è confermato dal fatto
che ove , proposto da più parti , un unico gravame mosso avverso la stessa
sentenza per capi che autonomamente riguardano i diversi ricorrenti da
pacificamente corpo a più rapporti processuali , scindibili in tanti processi quanto
sono i ricorrenti ; e , non a caso, nel trattare i fenomeni della riunione o
47
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
separazione in fase di legittimità il codice di rito ( art 603 comma III ) non fa
riferimento ai ricorsi bensì ai giudizi così confermando che al singolo ricorso ben
possono corrispondere giudizi e quindi rapporti processuali distinti e che può
procedersi alla separazione anche tra giudizi promossi , per più capi di condanna ,
promossi da un unico ricorrente con un unico ricorso .
Né , infine , può ritenersi che il diritto dell'imputato alla prescrizione, da più parti
rivendicato in termini di prerogativa costituzionalmente protetta , possa imporre
una soluzione interpretativa diversa giacchè , laddove l'estinzione sia maturata
nelle more tra la sentenza di secondo grado e il giudizio di cassazione , il decorso
del tempo acquisisce rilievo solo in presenza di una ragione , prospettata e
prospettabile in termini tali da poter ritenere validamente incardinato il rapporto
processuale sotteso al controllo di legittimità mediante la indicazione di motivi
consentiti ex 606 cpp comma I o non manifestamente infondati ; ciò avuto riguardo
alla specifica imputazione oggetto di condanna e contestazione innanzi alla Corte ,
non ad ogni possibile altro capo di decisione in ordine al quale i motivi di ricorso
siano stati ritenuti invece fondati .
L'annullamento della sentenza nella parte relativa al capo 6 della rubrica (
considerato dai giudici del merito il reato più grave ai fini della determinazione della
pena nell'ottica della ritenuta continuazione con gli altri capi ) impone il rinvio alla
Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena relativa agli altri
reati in relazione ai quali la sentenza di condanna ha trovato, invece, piena
conferma.
12. Ricorso Saladino Francesco.
Il ricorrente, secondo quanto chiarito dalla Corte distrettuale , è stato condannato
per la affermata violazione del disposto di cui all'ad 356 cp perché , assunto per
svolgere la funzione di sorvegliante idraulico, di fatto ebbe ad occuparsi di tutt'altre
mansioni, segnatamente curando la redazione delle buste paga.
Con l'affidamento ( pagina 344 sentenza del GUP) del servizio di sorveglianza
idraulica, il consorzio Brutium e le consorziate si erano impegnati non solo ad
assumere i lavoratori interinali di obiettivo lavoro che prima svolgevano il servizio
ma anche a concordare previamente con la regione ogni questione afferente la
gestione del personale , in esse comprese anche la possibile dislocazione dei
lavoratori verso funzioni e mansioni diverse da quelle originariamente indicate . E
nel caso è pacifico in fatto , per come accertato dalla doppia conforme valutazione
48
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
in tal senso resa dai Giudici del merito , che il ricorrente non ebbe a svolgere la
funzione di sorveglianza , in distonia rispetto al ruolo ascrittogli al momento della
assunzione ( resa sempre in attuazione degli obblighi assunti dal Consorzio).
La Corte territoriale , in particolare , nel rispondere ai motivi di appello, tende
espressamente a precisare che la condanna è stata resa in primo grado e
confermata in appello non in ragione del ruolo di responsabile del personale
rivestito dal ricorrente
"ma solo perché egli - si ripete a scanso di equivoci - non ha
mai svolto il ruolo di sorvegliante idraulico, pur essendo stato formalmente investito
di questa mansione".
E nel supportare la propria decisione i Giudici dell'appello si
sono richiamati alla giurisprudenza di questa Corte in forza alla quale risponde di
concorso nella fraudolenta inesecuzione dei contratti di pubbliche forniture anche
chi , pur non rivestendo il ruolo di interlocutore immediato della Pubblica
amministrazione interessata
fornisca prodotti , energie lavorative e quant'altro
direttamente impiegato dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione dell'opera o del
servizio pubblico oggetto della prestazione contrattuale sempre che abbia la
consapevolezza che la cosa fornita sia impiegata direttamente nell'esecuzione
dell'opera pubblica e si ponga rispetto a essa come elemento essenziale per la sua
realizzazione.
Sia sul versante della condotta che su quello legato all'elemento soggettivo la
decisione assunta non mostra di aver fatto buon governo dei principi in diritto cui
dichiara di aver attagliato l'interpretazione del fatto posta a fondamento della
decisione.
Si è detto, emerge con nettezza che il ruolo di concorrente nella fraudolenta
inesecuzione del contratto relativo all'affidamento del servizio in questione è stato
del tutto sganciato da qualsivoglia ruolo decisionale ascritto al Saladino Francesco
nel convogliare il personale interessato in direzione di mansioni diverse da quelle
concordate con l'ente pubblico interessato ( tant'è che in linea con l'assenza di un
siffatto potere decisionale lo stesso è stato mandato assolto per la contestazione ex
ad 640 e 640 bis cp legata ai medesimi fatti inerenti l'esecuzione del servizio di
sorveglianza idraulica).
Piuttosto , il dato oggettivo della condotta riferita al ricorrente si lega alla materiale
inesecuzione della singola prestazione commissionatagli in forza della mansione
assegnata al momento dell'assunzione , quella di sorvegliante idraulico.
Ora va detto che la esecuzione fraudolenta punita ai sensi dell'ad 356 cp deve
riguardare la prestazione oggetto del contratto e gli obblighi ad essa connessi. A
49
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
voler portare il discorso nell'ambito specifico che occupa, la violazione in questione
veniva a configurarsi considerando gli obblighi connessi alla assunzione di
personale diverso da quello da stabilizzare oppure nella generale inesecuzione del
servizio ( ad esempio , sempre per mantenersi all'interno delle contestazioni
inerenti l'odierno processo, si concretava quando le consorziate di Brutium
destinavano gli stessi lavoratori finalizzati alla sorveglianza ad altro progetto, tanto
da sostanziare una doppia violazione , lo storno non concordato e la materiale
incompleta esecuzione del servizio affidato).
Nel caso , tuttavia, viene in gioco la singola situazione , quella del ricorrente , che ,
assunto per la sorveglianza , tale prestazione effettiva mai ha reso .
Per poterlo ritenere responsabile occorreva affermare, sul piano oggettivo, che la
relativa condotta sostanziava in sè , in termini di assoluta rilevanza , il servizio non
reso ; e, sul piano soggettivo , che l'autore di tale determinante omissione , nel
quadro complessivo del servizio da rendere, fosse consapevole sia dell'obbligo di
prestare esclusivamente , all'interno di quella realtà imprenditoriale , altro se non
quella prestazione , sia della incidenza che tale prestazione assumeva rispetto
all'obbligo assunto dal contraente diretto del servizio esternalizzato.
La sentenza non si pone in coerenza a tali linee di principio.
Tace integralmente quanto al necessario approfondimento del profilo soggettivo nei
termini sopra descritti.
Sul piano oggettivo , l'unico effettivamente esaminato, fa erroneamente coincidere
la inesecuzione del servizio affidato al Brutium al mancato esercizio, da parte del
ricorrente, del ruolo di sorvegliante senza precisare in che termini tale singolo
inadempimento poteva ritenersi così determinante nell'ottica complessiva di una
attività che vedeva di certo, con quel medesimo ruolo , coinvolti diversi lavoratori.
In realtà , l'inadempimento del ricorrente costituisce solo una frazione della
prestazione attraverso la quale si concretava l'obbligo inevaso assunto dalla società
affidataria del servizio. A ragionare diversamente , del reato contestato avrebbero
dovuto rispondere tutti i lavoratori altrimenti destinati ad altre funzioni rispetto a
quelle concordate. Piuttosto , l'inadempimento, fraudolento , funzionale alla norma
penale contestata , va visto in generale , come momento di complessiva
inesecuzione della prestazione , letta nel suo intero e non parcellizzata tramite i
singoli momenti attraverso i quali si realizza , salvo che gli stessi assumano , come
detto, un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti (
50
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
tant'è che l'inadempimento relativo alla prestazione del singolo non
necessariamente avrebbe dato corpo al venir meno dell'esecuzione del servizio).
Da qui l'annullamento della sentenza impugnata e l'assoluzione del ricorrente
perché il fatto non sussiste, soluzione che rende ulteriormente superfluo ogni
ulteriore approfondimento legato alla eccepita estinzione del reato in ragione della ,
affermata, intervenuta prescrizione.
13. Ricorso Scopelliti Rinaldo . Tre i motivi di ricorso.
13.1 L'esame del primo motivo presuppone a monte l'individuazione della
contestazione per come originariamente operata, inquadrata in fatto nell'affermato
tentativo del Saladino e di altri affermati componenti dell'associazione di cui al capo
1 di entrare, mediante un consorzio costituito da più imprese ( consorzio CLIC ) ,
nel capitale sociale della Tesi spa , società partecipata dalla regione Calabria
mediante l'ente strumentale Fincalabria spa. Ingresso ( nel capitale di Tesi ) che
avrebbe consentito ai sodali , secondo l'accusa , l'affidamento senza gara pubblica
di commesse nel settore telematico e che andava realizzato rilevando parte delle
partecipazioni di Fincalabria ( che per individuare il partener privato cui cedere le
partecipazioni aveva indetto apposita gara) con una manovra destinata a risanare
la Tesi spa , in situazioni di difficoltà , grazie ad un finanziamento da parte di
Finca la bria .
IL GUP ha del tutto escluso la illiceità della prima parte della contestazione
immediatamente afferente la costituzione del consorzio CLIC e l'intenzione di
entrare in Tesi per ottenere , senza gare, l'affidamento delle commesse nel settore
di riferimento, limitando ( da fl 808 della motivazione ) il perimetro di operatività
delle contestazione per come riscontrato in processo all'illegittimo finanziamento
operato da Fincalabria in favore di Tesi spa, ritenendo all'uopo riscontrata la
violazione di legge funzionale all'abuso ex art 323 cp nell'inosservanza dell'art 3
della legge 7/84 , istitutiva di Fincalabria, che vietava a quest'ultima l'intervento
diretto a risanare imprese improduttive.
Originariamente il finanziamento venne erogato in una prima tranches sotto altra
dirigenza diversa da quella attratta alla competenza del ricorrente . Subentrato lo
Scopelliti nella presidenza del CDA di Fincalabria , questi in un primo momento
ebbe a palesare al Consiglio gravi dubbi sulla possibilità di erogare ulteriori tranches
del finanziamento tanto che lo stesso organo ebbe a deliberare di remorare e
51
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
:
sospendere il finanziamento in assenza della definizione delle ragioni di dubbio
prospettate , con riferimento all'operazione, proprio dal ricorrente .
Malgrado ciò nel settembre del 2005 lo Scopelliti, pur a fronte della determina di
segno contrario assunta dal CDA di Fincalabria , ebbe ad erogare le ulteriori
tranches del finanziamento senza precisare le motivazione di una siffatta autonoma
scelta . Il tutto nella consapevolezza della illegittimità del finanziamento e al fine di
favorire indebitamente Tesi spa, all'epoca in grave stato di decozione , tanto da
fallire nel giugno del 2007.
Ciò precisato in fatto, il motivo di ricorso è esclusivamente legato alla affermata
insussistenza del dolo intenzionale . Non viene in contestazione la citata
ricostruzione in fatto, la violazione di legge descritta a fondamento dell'abuso ,
l'insolvenza di Tesi al momento della erogazione di pertinenza del ricorrente né la
consapevolezza in capo allo Scopelliti di tale stato di decozione della beneficiata . A
fondamento del ricorso , piuttosto, viene addotto che il ricorrente avrebbe agito
per evitare di compromettere la stabilità lavorativa dei dipendenti di Tesi nonché
per non aggravare il pregiudizio di Fincalabria , legato ad un possibile fallimento di
Tesi e , dunque, correlato alla maggiore difficoltà di rientrare nel finanziamento in
precedenza erogato.
La Corte territoriale , nel rigettare l'appello in parte qua , ha evidenziato che la tesi
esposta dalla difesa in ordine alle ragioni di interesse collettivo che ebbero a
giustificare l'azione del ricorrente non troverebbe adeguato conforto probatorio oltre
che logico.
Lo Scopelliti non avrebbe adeguatamente chiarito in che termini l'interesse pubblico
da questi prospettato potesse essere messo a repentaglio da una mera sospensione
dell'erogazione, coerente alla determina del CDA di Fincalabria - di una minima
tranche di un finanziamento ben più consistente né, tanto meno, perché non
potesse ritenersi maggiormente rispondente all'interesse pubblico il deliberato del
c.d.a. né, infine, perché l'erogazione, nonostante tale deliberato, dovesse essere
intesa alla stregua di un 'atto dovuto'.
La Corte ritiene che la decisione assunta meriti conferma , anche se occorre
ulteriormente dettagliarne il tenore argomentativo .
Effettivamente l'assunto difensivo del ricorrente non pare particolarmente definito
nel rintracciare il portato dell'asserito interesse collettivo che nel caso avrebbe
guidato l'azione contestata tanto da porre in secondo piano la consapevolezza del
vantaggio indebitamente assicurato a Tesi spa.
52
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
:
Anche partendo dal dato , incontroverso , dello stato di decozione di quest'ultima
società quale passaggio funzionale al ragionamento logico della difesa in punto alla
incidenza che , sulle possibilità di recupero delle precedenti tranches di
finanziamento erogato, avrebbe prodotto l'intervenuto fallimento di Tesi, resta da
dire che non è stato adeguatamente chiarito in che termini
- tale finalità era in radice ostacolata dalla mera sospensione e non
dalla radicale negazione del finanziamento decisa dal CDA;
soprattutto , quale potesse essere il ruolo del finanziamento
ulteriormente e indebitamente erogato su iniziativa dello Scopelliti
rispetto alla possibilità di evitare il fallimento di Tesi , da li a poco
, poi , ugualmente intervenuto, così da salvaguardare i livelli
occupazioni legati ai lavoratori di quest'ultima azienda .
Del resto e infine , che l'azione in contestazione fosse primariamente caratterizzata
dalla intenzione di favorire indebitamente il risanamento di Tesi spa , prescindendo
integralmente dalle , pur se presenti, concause di interesse generale che ebbero
comunque a colorare l'indebita erogazione del finanziamento è conclusione che
trova , fuor da ogni spazio di dubbio , conforto immediato nelle connotazioni di
macroscopica rilevanza degli aspetti di illegittimità della condotta posta in essere.
E' infatti la dinamica che ebbe a precedere l'erogazione del finanziamento ad
escludere sul piano logico ogni possibile rilievo ad interessi collettivi sottesi alla
condotta che, seppur compresenti, erano di certo recessivi rispetto al fine di
favorire indebitamente il risanamento di Tesi spa.
Dopo aver segnalato al Consiglio di amministrazione le ragioni utili per sospendere
l'erogazione ed a fronte della delibera di quest'ultimo organo pedissequamente resa
in questo senso , il ricorrente ebbe a porre in essere una condotta , nelle forme
seguite e nei contenuti sostanziali assunti assolutamente distonica rispetto a tale
premesse , decidendo , in assoluta autonomia e senza attivare nuovamente il filtro
del confronto con l'organo collegiale, di procedere alla ulteriore erogazione del
finanziamento senza mai fornire alcuna motivazione, preventiva all'atto , in ordine
alle ragioni sopravvenute che giustificavano un così radicale mutamento sulla
legittimità dell'intervento. Sintomo questo inequivoco della consapevolezza della
natura largamente recessiva di qualsivoglia ragione di interesse pubblico rispetto al
vantaggio che si assicurava agli interessi di Tesi spa garantendo l'illegittima
percezione della tranches di finanziamento in questione.
Da qui l'infondatezza dei rilievi legati al primo motivo di ricorso.
53
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
13.2 Quanto al secondo motivo , osserva la Corte come nella sua originaria
formulazione l'imputazione recava il concorrente riferimento a più reati
unitamente all'abuso di ufficio , poi posto a fondamento della condanna ,
risultavano contestati , in continuazione anche l'abuso d'ufficio e la truffa ex art 640
bis cp .
Il dispositivo della sentenza di primo grado reca letteralmente un riferimento
complessivo ai reati di cui al capo ( il 20 ) della rubrica riferito allo Scopelliti con
esclusione esplicita della sola contestazione legata al peculato; ed in motivazione (
foglio 937) ci si riferisce solo all'abuso mentre nel determinare la pena non si
applica alcun aumento per la continuazione, segno definitivo e inequivoco del fatto
che l'unico reato preso in considerazione per la condanna è l'abuso.
Il ricorrente già in appello fece ricorso con riferimento alla contestazione relativa
all'ad 640 bis cp evidenziando comunque , in linea con i motivi di cui all'odierno
ricorso di legittimità, in ogni caso il difetto di motivazione e l'insussistenza degli
artifizi e raggiri utili a giustificare la condanna.
La Corte distrettuale nulla ha disposto sul punto .
Ritiene la Corte che nel caso si verta in ipotesi di errore materiale conclamato dai
motivi di conflitto che corrono tra motivazione ( integralmente assorbita , anche
nella determinazione della pena , dall'esclusivo riferimento all'abuso di ufficio) e
dispositivo ( che riferendosi alla contestazione esclude solo il peculato senza fare
cenno anche alla truffa ex ad 640 bis cp ); il tutto in ragione di una evidente
dimenticanza , per non aver il giudice di prime cure , nel riferirsi alla originaria
contestazione, espunto dalla condanna indicata in dispositivo oltre al peculato
anche il reato di cui all'ad 640 bis cp.
A fronte di ciò la Corte di appello avrebbe ai sensi dell'ad 130 cpp dovuto
provvedere ad emendare la sentenza di primo grado dall'errore ; ed in esito alla
inerzia , grazie al motivo di ricorso sul punto articolato dalla parte interessata, nulla
osta a che alla detta rettifica proceda questa Corte nei termini indicati in
dispositivo.
13.3 IL terzo motivo è manifestamente infondato , ai limiti della inammissibilità
radicale. La contestazione mossa alla dosimetria della pena , già genericamente
mossa in appello , non appare immune da tale difetto anche in questo grado ,
risultando comunque la stessa - che riposa sulla mancata valutazione della
situazione di necessità che avrebbe colorato nel caso la condotta del ricorrente -
ampiamente e satisfattivamente assorbita dalle valutazioni di segno contrario rese
54
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dai giudici del merito in punto alla sostanziale modestia della consistenza da
ascrivere alle ragioni di interesse collettivo indicate dallo Scopelliti quale ragione
giustificativa dell'azione contestata.
13.4 Va infine precisato che il reato ascritto al ricorrente non si è prescritto nelle
more tra la decisione impugnata e la presente fase di legittimità.
Il reato si è consumato il 27 settembre 2005 , data della erogazione del
finanziamento indebito. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 157 e 161 cp
il periodo, massimo, utile alla prescrizione viene determinato in anni sette e mesi
sei il che porta alla data del 27 marzo 2013 .Vanno poi aggiunti il periodo di
sospensione maturato nella fase di merito ( per complessivi mesi tre e giorni 20) e
quello legato all'astensione degli avvocati dall'udienza di discussione in sede di
legittimità fissata per il 27 maggio 2013, destinato a coprire l'intero arco temporale
successivo sino a tutto il 2 ottobre 2013 , data della successiva udienza di
definizione del presente processo (in punto alla non operatività del limite dei
sessanta giorni di cui al comma dell'ad 159 in ipotesi quali quella di specie cfr
Sez.
4,
Sentenza
n.
10621
del
29/01/2013 Ud. (dep. 07/03/2013 ) Rv. 256067 ed
i precedenti conformi N. 46359 del 2007 Rv. 239020, N. 20574 del 2008 Rv.
239890, N. 25714 del 2008 Rv. 240460, N. 18071 del 2010 Rv. 247142).
14. Ricorso Chiravalloti Giuseppe . IL ricorrente , quanto al capo sei , l'unico
rimasto in discussione nella presente fase di legittimità , è stato assolto in primo
grado per non aver commesso il fatto . Interposto appello dalla Procura generale, la
Corte distrettuale ha riscontrato i profili di responsabilità inerenti il reato contestato
al suddetto, riqualificato in termini di abuso d'ufficio già dal Gup dichiarando
tuttavia il non doversi procedere per la intervenuta estinzione per prescrizione del
reato.
Dei tre ricorsi proposti a sostegno ell'impugnazione proposta a sostegn3 della
posizione del Chiaravalloti , quello personalmente riferibile al ricorrente introduce
un tema , della inammissibilità dell'originario appello perché la prescrizione era già
maturata all'epoca di interposizione del relativo ricorso che , per la fondatezza del
rilievo , appare compiutamente assorbente tutti gli altri profili di contestazione.
La Corte territoriale àncora al 6 maggio 2003 la data di consumazione del reato
ascritto al Chiaravalloti. Corretta che sia tale valutazione,la stessa non può essere
posta in discussione perché coperta dal giudicato.
E' altresi pacifico che l'appello della Procura è stato interposto ( il 1 dicembre 2010
) in data successiva al decorso del termine massimo per la prescrizione del reato
55
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contestato ( sette anni e sei mesi, mai sospesi in primo grado , in linea con quanto
osservato dalla Corte territoriale caduti il 6 novembre 2010).
Ciò premesso , la sentenza impugnata va annullata perchè la Procura appellante,
all'epoca della proposizione del ricorso , era priva di interesse ad impugnare con
conseguente inammissibilità del gravame . Deve, infatti, ritenersi che ove
l'impugnazione sia rivolta ad ottenere la condanna nel merito a fronte di una
estinzione del reato maturata già prima della proposizione dell'atto, il ricorso non
solo sia volto in direzione di una conclusione non più compatibile con la sorte del
reato ma difetti anche dell'interesse ad impugnare, concreto e attuale , nel caso
peraltro non esplicitato in termini diversi dalla richiesta di condanna quale
conseguenza della riforma della sentenza ( cfr in tal senso la sentenza di questa
sezione della Corte distinta dal nr 18105/10 e quella nr 40536/10) .
Da qui l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
15. Ricorso Simonetti Francesco.
Il Simonetti è stato condannato in primo grado, con valutazione di responsabilità
confermata in secondo grado per corruzione ex artt 319 e 321 cp ( capo 17) in esso
reato considerato assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui al capo 16 ( così
riqualificati i fatti di cui all'originaria imputazione).
Tre i motivi di ricorso, tutti inammissibili.
15.1 II primo motivo è assolutamente inconferente giacchè riproduce integralmente
la questione relativa alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di natura
sostanzialmente confessoria rese dal Simonetti in violazione dell'art. 63 c.p.p.. Le
ragioni della doglianza restano assolutamente oscure giacchè il Giudice di appello
ha ritenuto fondata la contestazione ed esplicitamente espunto le dette
dichiarazioni dal materiale probatorio utilizzato per ricostruire la vicenda in fatto. Di
talchè , riposando il giudizio di responsabilità su elementi estranei alle dette
dichiarazioni , per come non risulta contestato dalla difesa , resta incomprensibile la
ragione legata alla riproposizione del tema in questa sede.
15.2 Il secondo motivo è inammissibile per più versi. Anche con tale motivo
vengono pedissequamente ribadite questioni sollevate con l'appello e puntualmente
superate dalla Corte , senza che tuttavia la contestazione mossa in questa sede
risulti rivolta al tenore della decisione di secondo grado attraverso un' articolata
critica del ritenere della Corte territoriale. Così è a dirsi quanto al rilievo da
ascrivere nella specie alla circostanza in fatto , riconosciuta da entrambi i giudici del
merito, in forza al quale , seppur il decreto di affidamento ed il successivo contratto
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
trovino matrice soggettiva nell'odierno ricorrente ( per aver reso il decreto il 4
aprile ed il successivo 7 aprile 2005 stipulato il contratto), il progetto venne poi
posto in esecuzione da altro dirigente .
La Corte ha puntualmente preso in considerazione siffatta evenienza non mancando
di sottolinearne l'inifluenza ai fini della responsabilità in esame. In particolare ha
sostenuto la sostanziale irrilevanza che l'atto conclusivo sia stato poi adottato da
altro dirigenteA De Grano: ciò in quanto il decreto emesso dal ricorrente "si è posto
quale atto iniziale ed imprescindibile nell'ambito del procedimento formativo della
volontà dell'ente e l'illecita condotta del Simonetti, attività insostituibile e
necessaria rispetto all'evento, si è inserita nel determinismo produttivo
dell'ennesimo danno alla collettività regionale in processo".
Questa valutazione , la cui evidenza logica e la conformità a diritto non paiono in
discussione, non risultano sottoposte a critica in ricorso; piuttosto , la difesa in
parte qua ricalca inutilmente i temi dell'appello imperniati su considerazioni ( il
mancato esercizio del potere di annullamento in autotutela da parte del successivo
dirigente) che non incidono per nulla sulla coerenza e correttezza della valutazione
resa in parte qua dalla Corte.
La difesa si sofferma poi sulla non necessità che nella specie all'affidamento si
provvedesse con gare ad evidenza pubblica perché nel caso si verteva in ipotesi di
concessione di servizio piuttosto che di appalto di servizio con conseguente
ammissbilità della trattativa privata . Quale che sia la correttezza dell'asserto e la
pertinenza dello stesso alla specie , il tema tuttavia non risulta articolato in sede di
appello e da dunque adito ad una questione , in fatto e diritto, non suscettibile di
rilievo in sede di legittimità per la prima volta.
Infine , ribadendo pedissequamente il tenore dei motivi di appello, la difesa mostra
di dare particolare spazio - per escludere sotto ogni versante la responsabilità del
ricorrente anche nell'ottica della corruzione propria - alla , affermata, mera natura
esecutiva della condotta posta in essere dal Simonetti , evidentemente vincolata
rispetto ad una volontà amministrativa già manifestata a monte dall'organo politico
amministrativo , la giunta regionale , con la delibera nn 1132/03 . Ma l'assunto è in
radice privo di qualsivoglia rilevanza. Si pone, infatti , contro l'evidenza in forza
alla quale la valutazione dei presupposti di legge, per come calendati all'art 7 del
dIvol57/95 , che nel caso consentivano di seguire la trattativa privata piuttosto
che altre procedure ad evidenza pubblica , spettava indefettibilmente all'organo
amministrativo , nella specie incontrovertibilmente rappresentato, nel segmento di
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sua immediata pertinenza , dal ricorrente. E che tali presupposti mancavano e non
furono oggetto di alcuna valutazione preliminare è dato altrettanto incontroverso
destinato a cristallizzare certamente la responsabilità del Simonetti rispetto alla
palese illegittimità dell'azione posta in essere, funzionalizzata al mercimonio della
funzione in ragione del corrispettivo portato dalla assunzione della figlia . Né vale ,
ancora rifarsi alla circostanza che l'affidamento in questione era coperto nei costi di
cui al 50% del budget dell'originario appalto aggiudicato al Brutium : ciò
presupponeva a monte il giudizio di complementarietà del servizio rispetto
all'appalto principale siccome imposto dal citato art 7 che nel caso è stato
radicalmente escluso dai giudici del merito senza che sul punto la difesa abbia
ribadito le critiche originariamente sollevate con gli appelli.
14.3. Il terzo e ultimo motivo , legato alla eccessività del trattamento sanzionatorio
applicato è inammissibile per non avere formulato il ricorrente nei due appelli
articolati avverso la sentenza di primo grado alcun motivo di gravame legato alla
commisurazione della pena .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente alle spese ed al pagamento della somma di euro 1000 in favore della
cassa delle ammende.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Saladino Antonio per i
reati di cui ai capi 6, 11, 12, 13, 14 , 15 , 16, 18, 19 e di Lillo Giuseppe in relazione
ai reati di cui ai capi 11,13, 14, 15,16,18,19 perché estinti per prescrizione ;
annulla la medesima sentenza nei confronti di Saladino Antonio e Lillo Giuseppe in
relazione al reato associativo ( capo 1) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad
altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Loiero Agazio e Durante
Nicola in relazione al reato di cui al capo 9 per non aver commesso il fatto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Saladino Francesco
perché il fatto non sussiste .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Chiaravalloti Giuseppe
per inammissibilità dell'appello proposto dal PM avverso la sentenza di primo grado
in relazione al capo 6.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di La Chimia Antonio senza rinvio in
relazione al capo 6 per non aver commesso il fatto e con rinvio ad altra sezione
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
della Corte di appello di Catanzaro per la determinazione della pena per i residui
reati di cui ai capi 3,7,10 . Rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta il ricorso di Scopelliti Rinaldo rettificando il dispositivo della sentenza di
primo grado nel senso che laddove è indicato" ( con esclusione della contestazione
di peculato) " deve intendersi trascritto " con esclusione della contestazione di
peculato e di quella di cui all'art 640 bis cp ) " . Dichiara inammissibile il ricorso di
Simonetti Francesco e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2013
IL Consigliere relatore
il Pesiden
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