Sentenza Nº 50308 della Corte Suprema di Cassazione, 02-12-2014

Presiding JudgeSQUASSONI CLAUDIA
ECLIECLI:IT:CASS:2014:50308PEN
Date02 Dicembre 2014
Judgement Number50308
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- CARIGNANO MARIA ASSUNTA, n. 16/08/1942 a CAVOUR
avverso la sentenza della Corte d'appello di GENOVA in data 31/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. U. De Augustinis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. L. Imperato e dell'Avv. R. Enrietti,
che hanno chiesto accogliersi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50308 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 15/10/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 31/03/2014, depositata in data 15/04/2014, la Corte
d'appello di GENOVA, in parziale riforma della sentenza del tribunale di GENOVA
del 19/10/2012 appellata da CARIGNAN° MARIA ASSUNTA, dichiarava non
doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 3, d. Igs. n. 74/2000 per essere
estinto per prescrizione, rideterminando la pena ad anni
1
e mesi 8 di reclusione
e confermando nel resto l'impugnata sentenza; giova precisare, pertanto, che il
reato per cui è stata confermata la sentenza di condanna è quello previsto dagli
artt. 110, 48 c.p. e 3, d. Igs. n. 74/2000 (fatti contestati come commessi Genova
il 27/04/2007).
2.
Ha proposto ricorso la CARIGNANO MARIA ASSUNTA, a mezzo del difensore
fiduciario cassazionista, impugnando la predetta sentenza e deducendo cinque
motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) c.p.p. per
erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 3, d. Igs. n. 74/2000,
con particolare riferimento all'erronea qualificazione dell'elemento di fattispecie
del "mezzo fraudolento idoneo ad ostacolarne l'accertamento".
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello
ritenuto configurabile il delitto in esame nonostante fosse emerso dagli atti che
la società Sansicario s.r.I., di cui la ricorrente era amministratrice, non avesse
mai realizzato una sottofatturazione dei ricavi conseguiti per effetto del rapporto
contrattuale con la Jumbo Grandi Eventi S.p.A.; ciò sarebbe confermato dalle
dichiarazioni testimoniali (Maccario), che avrebbero chiarito come, a fronte dei 5
milioni e mezzo di euro corrisposti dalla Jumbo, solo 3.700.000 euro risultavano
registrati in contabilità, mentre 1.200.000 euro non risultavano registrati; la
Corte d'appello sosterebbe erroneamente - quanto all'individuazione del mezzo
fraudolento
ex
art. 3, d. Igs. n. 74/2000 - che al dirottamento di parte dei
bonifici dal conto della Sansicario al conto fiduciario è corrisposta la creazione di
documentazione bancaria alterata, in cui erano sottorappresentati i pagamenti
eseguiti dalla Jumbo alla Sansicario, sicchè in tale accorgimento bancario
consisterebbe il mezzo fraudolento strumentale alla falsa rappresentazione
contenuta nelle scritture contabili, a sua volta poste alla base della dichiarazione
fraudolenta; tale affermazione sarebbe errata in quanto la società Sansicario non
ha registrato nelle proprie scritture contabili tutti gli estratti conto, né l'incasso
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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