Sentenza Nº 50281 della Corte Suprema di Cassazione, 22-12-2015

Presiding JudgeMILO NICOLA
ECLIECLI:IT:CASS:2015:50281PEN
Date22 Dicembre 2015
Judgement Number50281
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BATTISTA SALVATORE N. IL 08/04/1964
avverso la sentenza n. 2/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
23/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
lette/s~ le conclusioni del PG D41:L
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Nt.Ce.A
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Uditi difensor Avv.;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50281 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: TRONCI ANDREA
Data Udienza: 25/11/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G.C.C. n. 25146/15
Corte Suprema di Cassazione
CONSIDERATO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 23-30.03.2015, la Corte d'Appello di Bari riconosceva la
sentenza 23.03.2010 (irrevocabile il 02.04.2010), con cui il Tribunal correctionnel de
Perpignan aveva condannato DI BATTISTA Salvatore alla pena, interamente espiata, di
anni tre di reclusione ed euro 186.000,00 di multa (per importazione, trasporto e
detenzione di kg. 93 di resina di cannabis, sostanza pericolosa per la salute, la moralità o la
pubblica sicurezza), "ai fini di applicare la recidiva e le pene accessorie del divieto di
espatrio e del ritiro della patente di guida per il periodo di anni uno".
Osservava all'uopo il giudice distrettuale che, nella fattispecie, non ricorreva
alcuna delle circostanze ostative indicate dall'art. 733 del codice di rito e, inoltre, che,
essendo connessa la condanna irrogata al prevenuto alla commissione di reati in materia di
sostanze stupefacenti, da ciò doveva discendere l'applicazione delle pene accessorie di cui
all'art. 85 D.P.R. 309/90, "per un periodo che si stima equo indicare in anni uno".
2.
Avverso detto provvedimento il DI BATTISTA, con atto a propria firma,
interponeva tempestivo ricorso per cassazione, lamentando:
a)
"erronea applicazione ed inosservanza della legge penale e processuale per violazione
dell'art. 606, com. 1
lett. a)
e
b),
in relazione agli artt. 12 c.p., 730 c.p.p. e 222 C.d.S.",
questione sollevata sotto un duplice profilo: in primo luogo, in ragione dell'assenza di
"logica motivazione" a supporto della richiesta di riconoscimento formulata dal P.G.
presso la Corte territoriale; secondariamente ed in particolare, in forza dell'illegittimo
riconoscimento della sanzione del ritiro della patente di guida, posto che quella prevista
dall'art. 222 C.d.S. è sanzione di carattere squisitamente amministrativo, come anche di
recente ribadito dal giudice di legittimità, né potendo essere qualificata come "altro
effetto penale della condanna", poiché tale è quello che deriva direttamente dalla
condanna e non da provvedimenti discrezionali della P.A., ancorché sulla scorta di una
sentenza dichiarativa della penale responsabilità;
b)
"mancanza della motivazione per violazione dell'art. 606, com. 1
lett. e),
in relazione
agli artt. 12 c.p., 730 c.p.p., 222 C.d.S.e 546
lett. c)
ed
e)
c.p.p.", attesa l'assenza di
motivazione a supporto delle pene accessorie
ut supra,
ancorché con peculiare
riferimento a quella del ritiro della patente di guida, la cui applicazione, in quanto
rimessa alla potestà discrezionale dell'Autorità giudicante, necessita di adeguata
motivazione in ordine alle ragioni della sua adozione, nella fattispecie ancor più
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necessaria alla stregua dell'attività di autotrasportatore esercitata dal ricorrente, nonché
in considerazione della già avvenuta espiazione della pena principale nello Stato in cui
la sentenza è stata emessa;
c)
"inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di
cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale per violazione dell'art. 606,
com. 1
lett. b),
in relazione agli artt. 730 e 733 c.p.p.", non risultando dagli atti prova
adeguata della irrevocabilità della sentenza di cui trattasi, posto che la stessa, sebbene
sia stata trasmessa copia dell'originale, non riporta alcuna attestazione in proposito,
bensì solo quella relativa alla data della pronuncia del provvedimento, mancanza non
superabile dalla indicazione fornita direttamente dalla Corte distrettuale.
3.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
E' principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che
l'applicazione di una pena accessoria rimessa alla valutazione discrezionale del giudice
— come nel caso di quelle previste dall'art. 85 D.P.R. n. 309 del 1990 — deve essere
specificamente motivata anche quando la relativa decisione sia stata adottata in sede di
riconoscimento di una sentenza penale straniera (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6^, sent. n.
20766 del 06.05.2014 — dep. 21.05.2014, Rv. 259772, cui
adde
Sez. 6^, sent. n. 23851 del
24.04.2013, Rv. 255743, e n. 41727 del 18.11.2010, Rv. 248812).
Ciò posto, constando la motivazione del provvedimento impugnato del mero ed
asciutto riferimento alla valutazione equitativa operata dalla Corte di Appello, senza alcun
riferimento ai parametri concreti utilizzati onde pervenire al convincimento finale, ne
deriva che la
regula iuris
sopra ricordata non ha trovato concreta applicazione nel caso di
specie. Essendo appena il caso di puntualizzare che tanto non vale con riferimento
all'applicazione della recidiva, rispetto alla quale evidente è la carenza d'interesse in capo
al ricorrente — che non a caso non si sofferma specificamente sul punto — posto che essa
avrà semmai rilievo in proiezione di tempo, rispetto ad altri reati nella cui commissione il
BATTISTA dovesse eventualmente incorrere.
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1.1
Vanno invece disattese le censure illustrate ai punti a) e c):
> quanto a quelle di cui al primo punto, perché, se è vero che la richiesta del P.G. "deve
specificare gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, al fine di assicurare il
contraddittorio e la difesa dell'interessato" (così Cass. Sez. 6^, sent. n. 7067 del
27.11.2009 — dep. 22.02.2010, Rv. 246073), è altrettanto vero che il pur semplice
riferimento a quanto previsto dall'art. 12 c.p., attraverso l'indicazione delle specifiche
ipotesi contemplate dai numeri che contrassegnano l'elencazione contenuta nella detta
disposizione di legge, vale a ritenere pienamente integrato l'onere facente capo alla
Pubblica Accusa, in funzione appunto della garanzia del contraddittorio e, quindi,
dell'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato (cfr., in senso esattamente
conforme, Cass. Sez. 6^, sent. n. 31377 del 14.06.2011 — dep. 05.08.2011, Rv.
250547); mentre, con riferimento all'altro profilo sollevato, del tutto eccentrico si
palesa il richiamo all'art. 222 C.d.S., posto che qui l'applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida discende da altra disposizione di
legge, vale a dire dall'art. 85 D.P.R. 309/90 — correttamente richiamato dalla Corte
barese — che pone esplicitamente a carico del giudice penale la facoltà della sua
applicazione;
> quanto al secondo punto,
sub e),
poiché il P.G. di Bari, all'esito della risposta scritta
ricevuta all'apposita richiesta indirizzata all'A.G. francese, ha puntualizzato nel
02.04.2010 la data del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di riconoscimento,
come comprovato dalla cessazione al 02.04.2015 del divieto d'ingresso nel territorio
francese per anni 5, contestualmente applicato al DI BATTISTA con la sentenza in
esame (cui ben può aggiungersi la constatazione che la detta indicazione della
irrevocabilità si correla esattamente allo spirare del termine di gg. 10, previsto dalla
legge processuale francese per l'esercizio della facoltà d'impugnazione, risultando il
DI BATTISTA, all'epoca ristretto in carcere, regolarmente presente alla celebrazione
del processo a suo carico).
La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Bari, che si atterrà al principio di diritto di cui sopra, specificando altresì le ragioni a
supporto della durata della pena accessoria eventualmente applicata.
P.Q.M.
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Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta applicazione delle pene
accessorie e rinviaper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di
Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2015
4
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