Sentenza Nº 50014 della Corte Suprema di Cassazione, 01-12-2014

Presiding JudgeGENTILE MARIO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:50014PEN
Date01 Dicembre 2014
Judgement Number50014
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIMECH MOULDI BEN MOHAMED HEIDI N. IL 12/08/1962
avverso la sentenza n. 2826/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona
del Dott.
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Udito, per la parte civile, l'Avv
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difensor Avv.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50014 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Data Udienza:
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 2 luglio 2013 la Corte d'appello di Napoli in riforma della sentenza del
giudice monocratico del Tribunale di Napoli che aveva condannato in data 8 gennaio 2008
TRIMECH Moudi Ben Mohamed Heidi per violazione degli articoli 474 codice penale - per avere
detenuto per la vendita, prodotti industriali con marchi e segni distintivi contraffatti - e 648
codice penale - per aver acquistato o comunque ricevuto i capi di abbigliamento contraffatti-,
dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riguardo al reato di cui
all'articolo 474 codice penale e per l'effetto rideterminava la pena.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione
di legge e vizio della motivazione. Contesta la sussistenza del reato di ricettazione sia per
l'impossibilità di concorso con il reato di cui all'art. 473 c.p. sia per assenza di prove.
Premesso che il Trimech era imputato di violazione dell'art. 474 c.p. per avere detenuto per la
vendita prodotti industriali con marchi e segni distintivi contraffatti e per ricettazione dei
medesimi beni deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile perché reiterativo dei motivi
d'appello e comunque manifestamente infondato
Per quanto concerne il concorso fra il reato di cui all'art. 474 c.p. e quello di cui all'art. 648
c.p., le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che il delitto di ricettazione (art.
648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono
concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo
strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non
risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. Un. 9/5-
7/6/2001, n. 2347, Ndiaye, riv. 218771). Ciò premesso deve rilevarsi che i giudici di merito
hanno dato conto della sussistenza del reato di ricettazione sul presupposto che nella
disponibilità dell'imputato è stata rinvenuta merce di evidente provenienza illecita.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende
Così deliberato in Roma il 6.11.2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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