Sentenza Nº 49918 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2015

Presiding JudgeCORTESE ARTURO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:49918PEN
Judgement Number49918
Date17 Dicembre 2015
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OLIVIERI PIETRO CARMELO N. IL 29/06/1967
avverso l'ordinanza n. 749/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del
18/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49918 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 21/10/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa in data 22 maggio 2015 il Tribunale di Catania confermava
l'ordinanza emessa il 22 aprile 2015 dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con la quale era stata
applicata all'indagato Pietro Carmelo Olivieri la misura della custodia cautelare in carcere
perchè gravemente indiziato dei reati di partecipazione con funzioni direttive ad
associazione a delinquere di stampo mafioso, partecipazione ad associazione finalizzata al
traffico di droga e dei connessi reati fine.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale dapprima respingeva siccome infondate
le questioni preliminari sollevate dalla difesa, rilevando che:
-
la motivazione dell'ordinanza oggetto di riesame, seppur riproducente il testo della
richiesta del p.m., non era del tutto carente, in quanto presentava una personale
valutazione delle risultanze investigative, sia in riferimento alla ricostruzione autonoma del
delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, sia all'applicazione ad alcuni indagati
di misure diverse e meno gravose rispetto a quelle richieste;
-le previsioni introdotte dalla legge nr. 47/2015 nel testo dell'art. 292, lett. c) e
dell'art.
309, comma 9, cod. proc. pen., nell'assenza di espressa disciplina transitoria, non sono
applicabili alle ordinanze emesse prima della vigenza della nuova disciplina;
-
quanto al profilo di nullità, derivante dal disposto dell'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., il
requisito dell'attualità del pericolo, oltre a quello già previsto della concretezza, è frutto del
recepimento sul piano legislativo di un orientamento già affermato in giurisprudenza e
comunque la valutazione effettuata dal primo giudice in ordine al pericolo di reiterazione
criminosa non era stata presuntiva, ma ancorata alla ritenuta appartenenza dell'indagato
all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed al tempo di protrazione
dell'attività delittuosa;
-
la mancata previsione da parte del primo giudice del termine di scadenza della misura ex
art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. non aveva effetti invalidanti sul provvedimento,
che, avendo ravvisato i pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa, non
doveva fissare il termine che la norma dell'art. 274, letto a), c.p.p. impone solo in ipotesi di
ritenuta ricorrenza unicamente dell'esigenza probatoria;
-
era infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali, in quanto privo di riscontro il dedotto mancato "prelievo" da parte degli
operanti trascrittori dei dati dal server della Procura della Repubblica procedente quale
conseguenza dell'omessa verbalizzazione del compimento di tale operazione, costituente
una mera irregolarità a fronte dell'effettiva raccolta e registrazione dei flussi audio con
impianti in dotazione all'ufficio requirente.
1.2 Quanto al merito delle doglianze articolate dalla difesa, rilevava che nel territorio
di Castiglione di Sicilia era attiva un'articolazione del clan Brunetto, aderente
all'organizzazione denominata clan Santapaola-Ercolano, operante nella zona di Giarre-
Fiumefreddo, la cui esistenza sino all'anno 2012 era dimostrata da plurime sentenze
irrevocabili; dalle intercettazioni ambientali, condotte presso l'abitazione del coindagato
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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