Sentenza Nº 49883 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2019

Presiding JudgeROSI ELISABETTA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:49883PEN
Date10 Dicembre 2019
Judgement Number49883
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
URTO
9
DEPO£1TATA
1 O DiC 2019
IL CANC
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Capozzo Giovanni, nato a Gioia Sannitica il 01/10/1967
avverso la sentenza del 27/11/2018 della Corte d'assise d'appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di
eccesso colposo in legittima difesa e il rigetto nel resto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Gennaro Ciero, in sostituzione dell'avv. Giuseppe
Stellato, il quale ha concluso come da conclusioni scritte depositate;
uditi per l'imputato gli avv. Ercole Di Baia e Luigi Iannettone, i quali hanno
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49883 Anno 2019
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
Data Udienza: 10/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATI
-
0
1.
Con sentenza del 27 novembre 2018 la Corte d'assise d'appello di Napoli,
accogliendo parzialmente il gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha
riqualificato il reato di omicidio doloso nei confronti del medesimo, ritenuto
all'esito del giudizio abbreviato celebrato in primo grado, in quello di omicidio
colposo per eccesso di reazione in legittima difesa, confermando inoltre la sua
responsabilità per il delitto di cui all'art. 411 cod. pen. e condannandolo, per
ciascun reato, alle pene di legge.
2.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato
deducendo con il primo motivo la violazione della legge sostanziale e processuale
ed
il
vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto che la condotta
ascritta al ricorrente configurasse un'ipotesi di eccesso colposo in legittima difesa
piuttosto che ravvisare la menzionata scriminante, al più putativa
ex
art. 59 cod.
pen. Si contesta, in particolare, che, effettuando una ricostruzione
ex post
della
dinamica dei fatti e muovendo dalle evidenze processuali secondo cui, non
essendo stata rinvenuta alcuna arma, la vittima sarebbe stata disarmata
(peraltro senza considerare che l'arma poteva essere stata prelevata dai correi
prima che questi si allontanassero), si era concluso per la sproporzione del
comportamento difensivo dell'imputato. Erroneamente la Corte territoriale aveva
ritenuto che, allorquando l'imputato aveva aperto il fuoco contro l'uomo che poco
prima stava per introdursi nella camera in cui dormivano i figli, la situazione di
pericolo si era affievolita e che egli avrebbe potuto diversamente difendersi,
esplodendo ad es. dei colpi in aria. Pur ritenendo altrimenti credibile la versione
dei fatti resa dall'imputato, il giudice d'appello aveva infatti trascurato che egli
aveva riferito di aver prima esploso in aria dei colpi di fucile e di aver poi sparato
all'uomo ritenendo ragionevolmente, avendolo visto impugnare un oggetto
metallico, che lo stesso fosse armato e gli puntasse contro un'arma, sicché si
sarebbe dovuta quantomeno ravvisare la putativa esistenza della scriminante.
3.
Col secondo motivo si deducono violazione della legge penale e
processuale e vizio di motivazione, invocandosi l'applicazione della nuova
disciplina approvata in tema di legittima difesa (non ancora promulgata al
momento di posizione del ricorso), più favorevole e dunque suscettibile di
applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. In
particolare si allega che la nuova disciplina (poi promulgata con I. 26 aprile 2019,
n. 36), ha esteso i margini di applicabilità della legittima difesa consentendo di
sussumere la fattispecie concreta in esame nell'ambito della nuova formulazione
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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