Sentenza Nº 49869 della Corte Suprema di Cassazione, 31-10-2018

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:49869PEN
Judgement Number49869
Date31 Ottobre 2018
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIARION CASONI ROBERTO nato a ROMA il 09/06/1964
avverso la sentenza del 16/01/2013 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie da
rideterminarsi nella misura di mesi 6 e il rigetto nel resto del ricorso; per la parte
civile, l'avv. Emanuela Di Lazzaro, che si è richiamata alle memorie presentate,
depositando conclusioni e nota spese; per il ricorrente, l'avv. Riccardo Olivo, che
ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49869 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 21/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza deliberata in data 20/12/2011, il Tribunale di Milano
dichiarava Roberto Chiarion Casoni colpevole del reato - commesso in data
antecedente e prossima al 23/01/2006 - di cui all'art. 184, comma 1, lett. b), d.
Igs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52: d'ora in poi, TUF), perché, essendo in possesso di informazioni
privilegiate in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale di
analista finanziario presso la sede londinese di Citigroup Global Markets Ltd.,
comunicava tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro o
professione; segnatamente, a conoscenza dell'imminente pubblicazione da parte
di Citigroup di una ricerca dello stesso Casoni redatta su Banca Italease,
contenente una raccomandazione
"buy"
e un
"target price"
delle azioni Italease,
quotate sul MTA di Milano, pari ad euro 39 (sensibilmente superiore al prezzo di
mercato, pari ad euro 26,73 nella seduta MTA del 23/01/2006), comunicava tali
informazioni a varie persone (Mario Frontini, gestore presso
Fidelity Investiments
Service Ltd;
Edoardo Mercadante,
chief investiments officer
di
Parvus Asset
Management LLP;
Angelo Manca, gestore presso
Schroder Investiment
Menagement Ltd;
Vanni Vecchini,
european equities analyst
presso
Gartmore
Investiment Management Ltd;
Colin Stone, gestore presso
Fidelity Investiment
Service Ltd;
Randel Freeman,
portfolio manager
di
Centaurus Capital Ltd;
Enrico
Clavenna,
senior equity salesperson e head of equity sales Italy
presso la
succursale di Milano di Citigroup), al di fuori del normale esercizio del lavoro,
violando le regole di riservatezza della stessa Citigroup in materia di ricerche
finanziarie. L'imputato veniva condannato, con la sospensione condizionale, alla
pena principale di anni 1 di reclusione e di 50 mila euro di multa, nonché al
risarcimento dei danni in favore della parte civile Consob.
2.
Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Milano
con sentenza deliberata in data 16/01/2013, ha concesso allo stesso il beneficio
della non menzione della condanna, confermando nel resto la sentenza di primo
grado. La Corte di merito ha ritenuto legittimamente acquisiti
ex
art. 234 cod.
proc. pen. gli elementi raccolti dalla Consob nel procedimento amministrativo
(ordinanza del Tribunale di Milano del 15/03/2011) e infondata la doglianza
relativa alla revoca dell'ammissione di alcuni testi della difesa (ordinanza del
Tribunale di Milano del 20/09/2011), in quanto il quadro probatorio in ordine
all'imputazione si era già formato, il che rendeva del tutto superflua qualsiasi
ulteriore acquisizione.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il 31°
Considerando
della direttiva n. 2003/6/CE (formulato in termini
condizionali e privo di diretta applicabilità anche nella normativa europea), ha
osservato il giudice di appello, non smentisce, né deroga alle definizioni di
informazione privilegiata di cui all'art. 181 TUF; la deroga è esclusa, oltre che sul
piano astratto, su quello concreto, posto che la ricerca dell'imputato si basava
anche su dati non interamente di dominio pubblico, come confermato da varie
fonti di prova.
Nel merito, rileva la sentenza impugnata, l'argomentazione difensiva, che
prospetta le comunicazioni contestate alla stregua di una richiesta di confronto
circa il metodo di lavoro, del tutto innovativo, utilizzato non coglie il dato
essenziale del reato, che si consuma, sul piano oggettivo, quando l'informazione
è rivelata e l'agente ne risponde, sul piano soggettivo, quando è consapevole di
propalarla. Nel caso di specie, non ricorre un giustificato motivo e dalle
emergenze acquisite si ricava, in alcuni casi, una del tutto parziale discussione
sui metodi di calcolo, ma soprattutto un ben più rilevante interesse per le
caratteristiche proprie della notizia e per la sua valenza economica, ossia il
valore delle azioni che il solo imputato avrebbe indicato, la pubblicazione dello
studio e il suo effetto sui prezzi del titolo. Tali elementi attenevano alle
caratteristiche di un
insider trading
e non di una consultazione tecnica sui metodi
di valutazione.
La Corte di appello di Milano ha poi diffusamente giustificato le conclusioni
raggiunte in ordine alle connotazioni della notizia propalata, che, in primo luogo,
era precisa, poiché era del tutto ragionevole prevedere che la ricerca sarebbe
stata pubblicata e, fin dalla prima bozza del 13 gennaio, era stata
sufficientemente specifica sul fatto che la maggiorazione del prezzo delle azioni
rispetto al valore di mercato sarebbe stata cospicua; la notizia, inoltre, non era
pubblica, in quanto prima della pubblicazione nel sito di Citigroup poteva
circolare solo nel ristretto ambito di chi era interessato alla procedura interna;
infine, la notizia era
price sensitive,
trattandosi della prima valutazione compiuta
da un importante analista di un primario operatore internazionale quale
Citigroup. Sussiste, secondo la sentenza impugnata, il dolo richiesto dalla norma
incriminatrice: l'imputato confrontava qualche dato, ma poi ha elaborato il suo
studio in perfetta autonomia, nella certezza che avrebbe portato il titolo a valori
ben superiori a quelli di mercato e, quindi, dell'impatto concreto che la
pubblicazione avrebbe avuto sulla quotazione delle azioni Italease. La
consapevolezza emerge anche dal timore, manifestato dall'imputato a Clavenna,
di conseguenze sul piano penale per i contatti con i clienti dello stesso Clavenna
e di Ottolini, sicché la denuncia al superiore Hodges era solo il tentativo di
attribuire ad altri la responsabilità dell'accaduto.
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