Sentenza Nº 49779 della Corte Suprema di Cassazione, 09-12-2019

Presiding JudgeMENICHETTI CARLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:49779PEN
Date09 Dicembre 2019
Judgement Number49779
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO
nel procedimento a carico di:
ABBINATE ANTONIO nato a BARI il 22/01/1978
avverso la sentenza del 18/09/2018 del TRIBUNALE di LECCO
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG cji.
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49779 Anno 2019
Presidente: MENICHETTI CARLA
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 03/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lecco
ricorre avverso la sentenza, resa dal Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 444
cod. proc. pen., nei confronti di Antonio Abbinante in ordine al delitto di cui
agli artt. 81 cod. pen., 73 commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/90.
2.
In particolare, l'imputato era accusato di aver ceduto sostanza
stupefacente del tipo hashish a Daniele Corti per 24 volte, per 20 grammi
e 100 euro a volta, per un totale di 480 grammi e 2.400 euro; e ad
Alessandro Giudice per 240 volte, per 10 grammi e 50 euro a volta, per un
totale di 2.400 grammi e 9.600 euro.
3.
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale e vizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta
del pubblico ministero,
ex
art. 73, comma
7-bis,
sequestro per equivalente del profitto del reato quantificato in euro 2.400
per quanto attiene alle cessioni nei confronti del Corti ed in euro 9.600 in
relazione alle cessioni verso il Giudice. Lamenta che il Tribunale abbia
rigettato l'anzidetta richiesta perché basata su un calcolo approssimativo
del profitto, in ragione delle non del tutto precise (in punto di
quantificazione delle cessioni) dichiarazioni accusatorie dei due acquirenti.
Ricorda che la misura ablatoria richiesta è obbligatoria, vieppiù nel caso di
specie ove sussistono elementi che possono indirizzare il Giudicante nella
ricostruzione del profitto da confiscare. Diversamente ragionando, nei casi
di plurime cessioni di stupefacenti continuate nel tempo, mai si potrebbe
giungere a disporre la confisca, in quanto le dichiarazioni dei plurimi
acquirenti (in base alle quali, peraltro, si giunge a condannare l'imputato
alla pena della reclusione), scontano pur sempre un certo grado di
approssimazione dovuta al dilatato lasso temporale nel quale è stata posta
in essere la condotta. Il calcolo del profitto, comunque, può essere
agevolmente effettuato sulla scorta delle dichiarazioni dei due acquirenti.
Il ricorrente chiede, pertanto, che la Corte di Cassazione annulli la sentenza
impugnata nella parte in cui rigetta la richiesta di confisca del profitto del
reato e conseguentemente disponga la confisca della somma di euro 3.600
quale profitto del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere
annullata limitatamente alla confisca per equivalente.
,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2. Occorre, in primo luogo, dare atto che, in data 26 settembre
2019, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte - investite della
questione se, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art.
448, comma
2-bis,
cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, nei confronti
della sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione con
cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di
sicurezza personale o patrimoniale - hanno stabilito che è ammesso il
ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con
riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non
abbiano formato oggetto dell'accodo delle parti (Informazione provvisoria
n. 19, Coll. n. 2).
2. L'art. 4 del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha
dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla
confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea
ha introdotto due ipotesi di confisca obbligatoria, diretta o per
equivalente, per i delitti in materia di stupefacenti. In particolare, il
decreto introduce un nuovo comma
7-bis
agli artt. 73 e 74 del Testo
Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), prevedendo che: per il reato
di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, in
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice ordina la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero - quando
non è possibile procedere alla confisca diretta - il giudice ordina la
confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente al profitto o prodotto, salvo che si tratti di fatto di lieve
entità ai sensi del comma 5 (art. 73 comma
7-bis
T.U. Stup.)
4. Ciò premesso, il Collegio osserva che la confisca di cui all'art. 73
comma
7-bis
d.P.R. 309/1990 è obbligatoria, di talché la decisione del
Tribunale di soprassedere alla confisca «per il carattere approssimativo e
non certo della quantificazione del profitto» è stata assunta in violazione di
legge e sulla base di argomentazioni incongrue e contraddittorie rispetto
alle emergenze in atti.
Il Collegio, invero, condivide i richiamati rilievi del ricorrente sulle
conseguenze paradossali cui condurrebbe l'argomentazione del Tribunale
in ordine all'applicazione della confisca nei casi di plurime cessioni di
stupefacenti continuate nel tempo ed all'incongruità di aver ritenuto quelle
medesime dichiarazioni degli acquirenti - di cui pure si assume
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l'approssimazione sulla quantificazione del profitto - idonee a fondare una
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dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, con conseguente
irrogazione della condanna.
5.
Occorre, altresì, ricordare, che la confisca, come ha correttamente
affermato la sentenza impugnata, deve essere applicata limitatamente ai
fatti decorrenti dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 202/2016, attesa la natura
eminentemente sanzionatoria della stessa, soggetta, pertanto, alle regole
in tema di successione di leggi penali di cui all'art. 2 cod. pen. che
sanciscono il principio di irretroattività rispetto ai reati commessi
anteriormente
(Sez. U,
n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro,
Rv. 255037).
6.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla confisca per equivalente, con rinvio per nuovo esame
sul punto al Tribunale di Lecco.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per
equivalente e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Lecco.
Così deciso il 3 ottobre 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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