Sentenza Nº 49771 della Corte Suprema di Cassazione, 09-12-2019

Presiding JudgePICCIALLI PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:49771PEN
Date09 Dicembre 2019
Judgement Number49771
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CORDIVARI ERCOLE nato a ATRI il 16/05/1946
DI GIOVANNANTONIO AURELIO nato a ATRI il 17/05/1965
avverso la sentenza del 18/07/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E' presente l'avvocato MARCONI GUGLIELMO del foro di TERAMO difensore di
CORDIVARI ERCOLE e di DI GIOVANNANTONIO AURELIO, che si riporta ai motivi del
ricorso.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49771 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 14/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti degli odierni
ricorrenti CORDIVARI ERCOLE e DI GIOVANNANTONIO AURELIO, con sentenza del
18/7/2018,
in parziale riforma della sentenza emessa in data
10/12/2016
dal
Tribunale di Teramo, appellata dagli imputati, concesse ad entrambi le circostanze
attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, ridetermi-
nava la pena in 300 euro di multa per ciascuno degli imputati, con revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.
Il G.M. del Tribunale di Teramo, in primo grado, aveva condannato gli odierni
ricorrenti alla pena di mesi 4 di reclusione ciascuno, con sospensione della pena,
avendoli ritenuti colpevoli:
• Cordivari Ercole
del reato p. e p. dall'art. 590 commi 2 e 3 c.p. in qualità
di legale rappresentante della ditta Cordivari srl corrente in Morro D'Oro e di datore
di lavoro di Sacchetti Gabriele e in qualità di redattore del documento di valuta-
zione dei rischi per la citata ditta, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e
violazione di norme di legge (artt. 70 co. 1, 71 co. 1 e 11, 87 co. 1 lett. b, e punto
5.9 dell'allegato V del D.L.vo 81/08, artt. 17-18- 28-29 e 55 del citato D.L.vo
81/08 e punti 1.3.7. e 1.4 all. I del D.P.R. 459/96), cagionava al Sacchetti lesioni
personali gravi (trauma da schiacciamento da rulli arto superiore sx con ampio
scuoiamento e modificazione dei tessuti molli interessante l'avambraccio, mano e
dita con amputazioni falangi ungueali 2-3-4-5 dito, frattura base 50 metacarpo
con prognosi riservata e iniziale poi di gg. 72), poiché il Sacchetti, inserendo un
foglio di lamiera nell'imbocco della calandra MH 308 B, dopo aver avviato i rulli,
allungava una mano per togliere un sassolino dal foglio e il suo guanto veniva
afferrato dai rulli in lavorazione che trascinavano e schiacciavano la mano e l'a-
vambraccio.
Per colpa del Cordivari avendo lo stesso:
a) in qualità di datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore la calandra
MH 308 B matr. 07083 del 2007 non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza
del DPR 459/1996 e del punto 5.9 dell'allegato V dei D.L.vo 81/08, perché non
efficacemente protetta per tutta la sua estensione con riparo per impedire la presa
e il trascinamento delle mani e di altre parti dei corpo del lavoratore, non provvista
di un idoneo dispositivo di protezione che permette agevolmente la manovra di
arresto dei cilindri, e che permetta l'arresto con semplice e leggera pressione di
una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le
mani dai cilindri in moto, e che consenta oltre all'arresto la contemporanea inver-
sione del moto dei cilindri per liberare l'arto;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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