Sentenza Nº 49687 della Corte Suprema di Cassazione, 30-10-2018

Presiding JudgeSAVANI PIERO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:49687PEN
Judgement Number49687
Date30 Ottobre 2018
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Bruno Francesco Saverio, nato a Pozzuoli il 07-12-1962
Buono Ciro, nato a Pozzuoli il 03-10-1967
avverso la sentenza del 13-09-2017 del tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Marilia Di Niardo che ha
concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per i ricorrenti gli avvocati Giuseppe Caruso e Luigi De Vita che hanno
concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49687 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DI NICOLA VITO
Data Udienza: 07/06/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Francesco Saverio Bruno e Ciro Buono ricorrono per cassazione
impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Napoli, in
composizione monocratica, ha dichiarato entrambi colpevoli del reato di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 così
diversamente qualificata la condotta loro ascritta in concorso al capo A) della
rubrica - relativa alla realizzazione di
"un solaio di copertura perimetrato per tre
lati da parapetto in muratura di altezza di circa cm 90 (essendo il quarto lato
costituito dalla facciata del fabbricato limitrofo di proprietà aliena), con
posizionamento di un'orditura di travi in ferro in senso longitudinale ed
ortogonale, saldata ad appositi pilastrini in ferro ancorati alle strutture portanti del
piano inferiore mediante piastre e bulloni (accertamento del 04.05.2012)" e di
successiva chiusura della struttura in ferro realizzata sul lastrico solare con
realizzazione di "un volume interamente chiuso, con modifica della sagoma, delle
altezze e dei prospetti del corpo di fabbrica (accertamento del 09.07.2013)" -
e li
ha condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 5000 di ammenda
ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido tra loro, al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in
separata sede, in aggiunta alle spese del grado, assolvendo i ricorrenti dai reati a
loro ascritti ai capi b) e c) della rubrica per insussistenza dei fatti e dichiarando
non doversi procedere nei confronti di Francesco Saverio Bruno in ordine al reato
a lui esclusivamente ascritto al capo a), perché estinto per prescrizione.
2.
Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti, tramite i rispettivi
difensori, presentano i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi
dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Francesco Saverio Bruno affida il gravame a cinque motivi.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge
processuale penale e il vizio di motivazione in relazione all'articolo 522 del codice
di procedura penale, per difetto di correlazione tra imputazione contestata e
sentenza di condanna, anche quale effetto del travisamento della prova circa
l'effettiva consistenza del cd. sottotetto, quale motivo riferito al punto
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concernente l'affermazione di penale responsabilità (articolo 606, comma 1,
lettera c) ed e), del codice di procedura penale).
Sostiene che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli dichiarava gli
imputati colpevoli per il reato di cui all'articolo 44 lettera a) d.P.R. n.380 del
2001, così diversamente qualificando la condotta ascritta, inizialmente rubricata
sotto la lettera c) del medesimo articolo 44.
Tuttavia la diversa qualificazione giuridica del fatto non sarebbe avvenuta,
come ha sostenuto il Tribunale, in assenza di modificazione del fatto storico
contestato, avendo il giudice di primo grado espresso il giudizio di responsabilità
penale per una fattispecie, nella sua componente oggettiva, assolutamente
diversa, da quella in descritta nell'originaria imputazione, sebbene in assenza di
rituale contestazione delle norme violate.
Rileva che i due reati previsti sub a) e sub c) del medesimo articolo 44 d.P.R.
380 del 2001 prevedono in realtà presupposti, elementi del fatto e soprattutto
conseguenze (in ordine al regime delle impugnazioni, al regime della definibilità
con oblazione) molto differenti.
In particolare per le ipotesi sub b) e c) seconda parte, la fattispecie è
tipizzata sulla esecuzione di opere in
"assenza del permesso"
a costruire ovvero
sul superamento della funzione abilitativa dello stesso in termini di realizzazione
di opere in "variazione essenziale"
ovvero in
"totale difformità"
del permesso.
Per l'ipotesi sub a), invece, la condotta, a fattispecie multipla, fonda sulla
inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nel titolo IV del
medesimo T.U., nonché (norme, prescrizioni e modalità esecutive previste) dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso a costruire,
cosicché detta circostanza ha la sua ricaduta in termini procedurali contestativi in
quanto si verterebbe in ambito di norma penale in bianco, atteso che una corretta
contestazione del reato sub a) avrebbe dovuto comportare una puntuale
indicazione di quali fossero e dove trovassero sede le norme, prescrizioni e
modalità esecutive violate, poiché per la determinazione del precetto è fatto rinvio
a dati prescrittivi, tecnici e provvedimenti di fonte extrapenale.
La contestazione, così come formulata, postulava l'assenza del permesso di
costruire, pur in presenza del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune
di Pozzuoli per la
"riconfigurazione della copertura del fabbricato sito alla via
Vigna...".
Tale provvedimento autorizzativo era stato ritenuto illegittimo perché
rilasciato nonostante lo stato dei luoghi, rappresentato nei grafici allegati alla
richiesta del permesso a costruire, non corrispondesse a quello documentato nel
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