Sentenza Nº 49618 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2016

Presiding JudgeBIANCHI LUISA
ECLIECLI:IT:CASS:2016:49618PEN
Date23 Novembre 2016
Judgement Number49618
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INGANGARO MASSIMO N. IL 07/09/1974
nei confronti di:
D'IMPERI° MICHELE N. IL 22/03/1950
avverso la sentenza n. 499/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST, di
TARANTO, del 29/09/2015
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Udito, per la parte civile
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.9_4
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Avv.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49618 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 29/09/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di Appello di Lecce, pronunciando nei confronti di D'IMPERI°
MICHELE, con sentenza del 29.9.2015, in riforma della sentenza del Tribunale
monocratico di Taranto, emessa in data 3.7.2013, appellata dall'imputato, lo as-
solveva per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili.
Il Tribunale di Taranto aveva dichiarato, invece, l'imputato responsabile del
reato di cui agli artt. 113 e 590 cod. per., perché, in cooperazione con altro im-
putato e nelle rispettive qualità, per colpa cagionavano lesioni personali a Ingan-
garo Massimp, operaio alle dipendenze della società Allufer, giudicate guaribili
complessivamente in 60 giorni con pericolo di vita e diagnosticate come "frattura
multipla del massiccio frontale, della mandibola, dello sterno, del bacino e del
femore di sinistra" con intervento di drenaggio toracico per la presenza di pneu-
motorace nonché intervento di osteosintesi del femore.
In particolare l'Ingargaro, unitamente ad altri colleghi di turno, era intento
ad effettuare lavori di rimozione di vecchi pannelli di fissaggio e dei nuovi a co-
pertura di un capannone, il n. 7, della società CCT S.p.A.. Durante ['esecuzione
dei lavori, per
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quali l'Ingargaro aveva indossato la obbligatoria cintura
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rezza che era sua volta agganciata ad una corda intervallata in diversi punti da
occhielli tipo "cappio" proprio per permettere l'ancoraggio delle cinture dei lavo-
ratori, il lavoratore improvvisamente, a causa di un cedimento di uno dei pannelli
sui quali si trovava ad operare, precipitava nel vuoto con un volo di circa 15 nnt.
che terminava
sul
pavimento del capannone. A seguito dell'ispezione eseguita
dall'Ispettorato del lavoro
di
Taranto, si aveva modo di appurare che l'Ingargaro,
sebbene indossasse la cintura di sicurezza, precipitava nel vuoto perché la corda
alla quale le cinture erano fissate, si scioglieva da uno dei due capi, non tratte-
nendo più il peso del lavoratore e lasciando che cadesse nel vuoto privo dì anco-
raggio. Elementi della colpa: 1. Negligenza, imprudenza e violazione di legge
(art. 3 comma 3 D.L.vo 494/96, così come modificato dal D.L.vo 528/99) perché,
nella qualità sopra evidenziata di impresa appaltante, nel corso dei lavori in can-
tiere temporaneo o mobile, non provvedeva a designare il coordinatore per la
progettazione trattandosi, nel caso di specie, di cantiere in cui era prevista la
presenza
di
più imprese ed una entità presunta superiore a 200 uomini al giorno.
2. Negligenza, imprudenza e violazione di legge (art. 3 comma 4 D.L.vo 494196,
così come modificato dal D.L.vo 528/99) perché, nella qualità sopra evidenziata
di impresa appaltante, nel corso dei lavori in cantiere temporaneo o mobile, non
provvedeva a nominare prima dell'inizio dei lavori, il coordinatore per l'esecuzio-
ne dei lavori. 3. Negligenza, imprudenza e violazione di legge (art.
11
D.L.vo
494/96 così come modificato dal D.L.vo 528/99) perché, nelle qualità sopra evi-
denziate di impresa appaltante, nel corso dei lavori edili in cantiere temporaneo
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o mobile, non provvedeva a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ASL e
all'Ispettorato del lavoro di Taranto, la notifica preliminare prevista per legge per
i cantieri aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 3 Divo 494/94 (cantie-
ri in cui operano più imprese o con più di 200 uomini ai giorno). In Taranto il
30.12.2005,
L'imputato, in primo grado, veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli
e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, condannato, alla pena di mesi
uno e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento, delle spese processuall. Pena
sospesa nei termini ed alle condizioni di legge. Veniva condannato, altresì, in so-
lido con il Responsabile Civile, Società Marcegaglia S.P.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della costituita
P. C., da liquidarsi in separato giudizio, oltre che ad una provvisionale liquidata
in euro 5.000,00 (cinquemila), nonché al pagamento delle spese di costituzione e
lite sostenute dalla P. C., che si liquidano in euro 1.200,00 oltre oneri di legge se
dovuti.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, ai fini ci-
vilistici, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la parte civile, Ingangaro Mas-
simo, deducendo, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti per cui è processo,
l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti-
vazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• Vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. perché contraddittoria ed il-
logica nella parte in cui -pur riconoscendo come accertata l'incidenza causale che
ha avuto, nella realizzazione dell'infortunio sul lavoro occorso alla costituita parte
civile Ingangaro Massimo, la mancata adozione di misure e dispositivi idonei a
garantire la sicurezza del lavoratore predetto, ha, tuttavia, ritenuto che la viola-
zione delle norme di cui all'art. 3 e 11 del D.L.vo 494/96 da parte della società
committente (omissione della nomina del coordinatore della sicurezza per la pro-
gettazione e di quella del coordinatore della sicurezza per la esecuzione dei lavo-
ri; omissione della obbligatoria trasmissione alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro
competente della notifica preliminare prevista per i cantieri in cui operano più
imprese o con 200 uomini o più), pure accertata nel corso del giudizio di primo
grado, non sia stata la causa dell'infortunio
de qua,
ritenendo contraddittoria-
niente ancorché in modo manifestamente illogico, che quand'anche non fossero
state attuate tali violazioni da parte della committente, il grave evento lesivo ai
danni dell'Ingangaro si sarebbe comunque verificato.
Il ricorrente ritiene evidente l'esistenza di un nesso causale tra l'infortunio e
l'avvenuta accertata violazione delle norme cautelari da parte del committente.
Infatti la necessaria presenza del coordinatore per la progettazione e del coordi-
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natore per l'esecuzione dei lavori avrebbe consentito di verificare l'esistenza di
oggettive situazioni di pericolo nel cantiere, con conseguente sospensione degli
stessi.
E' stato accertato nel corso del giudizio di primo grado che l'infortunio è av-
venuto per la mancata predisposizione del cavetto di acciaio lungo i paletti, per
l'inidonea dotazione di cinture di sicurezza e per il mancato posizionamento di
passerelle in quota.
La Corte di appello avrebbe, di fatto, illogicamente ritenuto che la presenza
in cantiere dei coordinatori sarebbe stata inutile in quanto gli stessi non si sareb-
bero attenuti agli obblighi di vigilanza.
La Corte di appello farebbe riferimento alla sentenza Franzese, del tutto i-
napplicabile al caso di specie, non sussistendo l'insufficienza, la contraddittorietà
e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, dal
momento che non sussisterebbe alcun ragionevole dubbio sull'efficacia della
condotta omissiva del D'Imperi° rispetto all'evento lesivo.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al
giudice civile, adottando tutti i provvedimenti consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il proposto ricorso appare fondato, per i motivi che appresso meglio
saranno specificati, e pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per
nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
2.
E' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità
quello secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello
che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie
pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella
struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata,
delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli
riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice,
considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello
ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non
condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle
difformi conclusioni (sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 dep. il
2014, Ricotta, Rv.
258005).
Com'è stato analiticamente ribadito in un recente, condivisibile, arresto di
questa Corte di legittimità, in tali casi, il giudice di appello che riformi la
decisione di condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a
una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che
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si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisunn" impugnato, metterne
in Luce le carenze o le aporie, che ne giustificano ['integrale riforma (sez. 2, n.
50643 del 18/11/2014, Fu ed altri, Rv. 261327; conf. Sez. 3, n. 6817 del
27/11/2014 dep. Il 2015, S., Rv. 262524; sez. 2, n. 17812 del 9/4/2015,
Maricosu, Rv. 263763).
3.
Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte territo-
riale non pare fare buon governo degli stessi, nella stringata motivazione di pag.
11 della sentenza impugnata, laddove si legge che: "
la violazione delle prescri-
zioni a carico del D'Imperio, posta a fondamento dell'addebito di colpa specifica,
tenuto conto della dinamica dell'infortunio, così come sopra ricostruita, non pre-
senta alcuna incidenza causale rispetto all'evento, nella misura in cui appare evi-
dente, per l'appunto attraverso la formulazione del cd. giudizio contro fattuale,
che le condotte & cui si contesta l'omissione in termini di colpa specifica (e cioè
la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecu-
zione dei lavori, e la trasmissione della notifica preliminare alla ASL e all'ispetto-
rato competente), per la loro natura e portata, se pure concretamente tenute,
non avrebbero certo impedito il verificarsi dell'infortunio subito dall'Ingangaro,
infortunio determinato da una caduta al suolo causata unicamente dalla omessa
adozione dei dovuti dispositivi di sicurezza".
I giudici del gravame del merito avrebbero dovuto -e non avendolo fatto
dovrà perciò farlo il giudice del rinvio- più analiticamente confrontarsi con la
motivazione della sentenza di primo grado e, in particolare, analizzare e meglio
descrivere il contesto in cui è avvenuto l'incidente ed il tipo di lavorazione in atto
e l'immediata percepibilità o meno delle violazioni dei dispositivi di sicurezza
adottati e, tenuto conto dei principi affermati da questa Corte (cfr.,
ex plurimis,
sez. 4, n. 31296 del 18/4/2013, Dho, Rv. 256427) valutare se vi sia stata
incidenza causale nel sinistro determinatosi, oltre che in capo al già condannato
datore di lavoro, anche in capo all'odierno ricorrente per non aver nominato il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Va ricordato che, trattandosi di accoglimento del ricorso per cassazione della
parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio civile
l'accertamento del nesso causale tra la condotta omessa e l'evento verificatosi va
svolto facendo applicazione della regola di giudizio propria del giudizio penale,
non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74
cod. proc. pen, innanzi al giudice penale (cfr. sez. 4, n. 11193 del 10/2/2015,
Cortesi ed altro, Rv. 262708; sez. 4, n. 42995 del 18/6/2015, Gentile, Rv.
264751).
5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile
competente per valore in grado
di
appello.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2016
Il Presidente
(Luìsa Biant
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