Sentenza Nº 49615 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2016

Presiding JudgeSABEONE GERARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:49615PEN
Date23 Novembre 2016
Judgement Number49615
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari nel processo nei confronti
di Pancotto Mario Giovanni Antonio;
Pancotto Mario Giovanni Antonio, nato a Valenzano (BA), il 29/05/1961,
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari emessa in data
13/01/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente
all'assoluzione per la detenzione dell'arma ed al trattamento sanzionatorio; per
l'inammissibilità dei ricorsi nel resto;
udito per l'imputato il difensore di fiducia, Avv.to Francesco M. Colonna Venisti,
che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'accoglimento del ricorso
del proprio assistito.
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49615 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CATENA ROSSELLA
Data Udienza: 12/10/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16/12/2011 la Corte di Assise di Bari assolveva il Pancotto
Mario Giovanni Antonio dalle imputazioni di omicidio volontario premeditato in
danno di Stramaglia Angelo Michele, nonché dai delitti di porto e detenzione
illegale di arma da fuoco, per non aver commesso il fatto; a seguito di
impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, la Corte di Assise di
Appello di Bari, con sentenza del 28/05/2014, in riforma della sentenza
impugnata, dichiarava l'imputato colpevole dei delitti a lui ascritti e, concessa la
circostanza attenuante della provocazione e ritenuta la continuazione, lo
condannava alla pena di anni quattordici mesi due di reclusione, oltre che alle
pene accessorie; a seguito di ricorso per cassazione da parte del'imputato, la
sez. 1, con sentenza del 17/12/2014, n. 1426, annullava la sentenza impugnata
con rinvio, in base alla preliminare ed assorbente considerazione della mancata
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, come previsto
dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea Dan c/
Moldavia; all'esito del giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello di Bari, con
sentenza del 16/01/2016, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art.
589 cod. pen., ai sensi dell'art. 55 cod. pen. - così diversamente qualificata
l'originaria imputazione di cui agli artt. 575, 577 n. 3, cod. pen., per avere, con
premeditazione, cagionato la morte di Stramaglia Angelo Michele, esplodendo nei
suoi confronti un colpo di arma da fuoco; in Valenzano, il 24/04/2009 - e lo
condannava alla pena di anni tre mesi sei di reclusione; riconosciuta, inoltre, la
scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., dichiarava l'imputato non punibile in
relazione al delitto si cui agli artt. 10, 12, 14 I. 497/74, 61 n. 2, cod. pen. -
perché, al fine di commettere il delitto in precedenza indicato, illecitamente
deteneva e portava in luogo pubblico un'arma da fuoco; in Valenzano, il
24/04/2009.
2. Ai fini del corretto inquadramento e dell'organica trattazione dei motivi di
ricorso, occorre fare una premessa in ordine allo svolgimento processuale della
vicenda che dia conto dei separati approdi decisionali nei precedenti gradi di
giudizio.
2.1. La sentenza di primo grado ricostruiva la vicenda dell'omicidio di Angelo
Michele Stramaglia, ritenuto dagli inquirenti il capo del clan egemone nel traffico
di stupefacenti nell'area sud-est del barese, nei seguenti termini: lo Stramaglia
era stato attinto da un colpo d'arma da fuoco la sera del 24/04/2009 dinanzi alla
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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